Cassazione Penale, Sentenza n. 30747/2026 del 11/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda un procedimento di prevenzione patrimoniale in cui era stata confermata la confisca disposta nei confronti di un soggetto ritenuto socialmente pericoloso per appartenenza a contesti mafiosi e traffico di stupefacenti, con estensione a beni formalmente intestati a familiari e a società ritenute nella sua disponibilità sostanziale. I ricorsi sono stati proposti da una figlia del proposto per contestare la confisca di un immobile a lei intestato, deducendo anche la tardività del decreto d'appello per asserito superamento del termine di efficacia della misura e sostenendo la lecita provenienza del bene; da un'altra figlia per contestare sia la tardività del provvedimento sia il rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria e la ritenuta fittizietà dell'intestazione e della disponibilità della società Catasped s.r.l.s. e dei relativi beni; dalla società Mavi s.p.a. per far valere solo la tardività della decisione d'appello; e dalla Banca Ifis s.p.a. per contestare la confisca di due semirimorchi dati in leasing alla Mavi e poi subnoleggiati alla società in confisca, deducendo la propria buona fede e l'assenza di obblighi di controllo ulteriori rispetto a quelli contrattuali. La Corte di cassazione ha respinto tutti i motivi, ritenendo infondate le censure sulla scadenza del termine di cui all'art. 27, comma 6, d.lgs. 159/2011, perché i rinvii per esigenze difensive o per impedimento del difensore sospendevano il termine ai sensi dell'art. 24, comma 2, d.lgs. 159/2011 e dell'art. 304, comma 1, lett. a), c.p.p.; ha poi escluso la dedotta apparenza della motivazione e ha ritenuto corretta la valorizzazione, da parte dei giudici di merito, di indici plurimi di disponibilità sostanziale, fittizietà dell'intestazione, sproporzione reddituale e collegamento dei beni con attività illecite o loro reimpiego. Quanto alla banca, la Corte ha ritenuto che la ricorrente non avesse neppure dimostrato l'inadempimento della società utilizzatrice rispetto ai canoni di leasing e al riscatto, e che la motivazione impugnata avesse inoltre correttamente valorizzato la conduzione sostanziale delle trattative da parte del proposto e l'inidoneità di clausole generiche di controllo a fondare la buona fede del terzo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato tutti i ricorsi, confermando la confisca già disposta e poi confermata in appello. Ha ritenuto infondate le doglianze sulla presunta inefficacia della misura per decorso del termine semestrale di decisione dell'appello, perché il termine risultava legittimamente sospeso nei periodi di rinvio riconducibili a esigenze difensive o a impedimento del difensore. Ha inoltre escluso che la motivazione del decreto d'appello fosse solo apparente, affermando che il provvedimento territoriale aveva sviluppato un percorso logico completo e coerente sulla disponibilità dei beni da parte del proposto, sulla fittizietà delle intestazioni a familiari, sull'assenza di prova della lecita provenienza delle provviste e, per la banca, sulla mancanza di prova del proprio diritto incompatibile con la confisca e della buona fede. La Corte ha quindi condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 27, comma 6, d.lgs. 159/2011
Nel giudizio di appello delle misure di prevenzione patrimoniali il provvedimento di confisca perde efficacia se la corte non decide entro un anno e sei mesi dal deposito del ricorso; il termine può essere sospeso nei casi richiamati dalla normativa processuale applicabile.
art. 24, comma 2, d.lgs. 159/2011
Richiama, in quanto applicabili, le disposizioni sulla sospensione dei termini di custodia cautelare, quindi anche l'art. 304, comma 1, lett. a), c.p.p.
art. 304, comma 1, lett. a), c.p.p.
La sospensione opera durante il tempo in cui il dibattimento è rinviato per impedimento dell'imputato o del difensore, o su richiesta della parte, anche quando il rinvio è disposto per consentire termini a difesa.
art. 304, comma 1, lett. b), c.p.p.
Richiamato per completezza tra le ipotesi di sospensione dei termini, ma la decisione valorizza soprattutto la lettera a).
art. 10, comma 3, d.lgs. 159/2011
Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge.
art. 27, comma 2, d.lgs. 159/2011
Conferma il limite del sindacato di legittimità alle sole violazioni di legge nel procedimento di prevenzione.
art. 125, comma 3, c.p.p.
Impone il decreto motivato; nel giudizio di legittimità è censurabile solo la motivazione mancante o meramente apparente.
art. 24 d.lgs. 159/2011
Definisce i presupposti oggettivi della confisca di prevenzione: disponibilità, sproporzione o provenienza illecita, e mancata giustificazione della lecita provenienza.
art. 19, comma 3, d.lgs. 159/2011
Consente le indagini patrimoniali anche nei confronti di coniuge, figli, conviventi e soggetti di cui il proposto possa disporre il patrimonio.
art. 20 d.lgs. 159/2011
Consente il sequestro dei beni di cui il proposto risulti poter disporre direttamente o indirettamente, se sproporzionati o frutto/ reimpiego di attività illecite.
art. 26 d.lgs. 159/2011
Introduce una presunzione di fittizietà per talune intestazioni o trasferimenti a favore di parenti entro il sesto grado e affini entro il quarto nei due anni anteriori alla proposta.
art. 18 d.lgs. 159/2011
Citate come norme di riferimento della disciplina di prevenzione, senza specifica autonoma ratio applicativa nel testo.
art. 52 d.lgs. 159/2011
Invocato dalla banca sul tema della buona fede del terzo proprietario; la Corte esclude la buona fede in concreto per difetto di prova e di diligenza effettiva.
art. 2-ter l. 575/1965
Citò come norma previgente di riferimento sul perimetro della confisca e delle indagini patrimoniali.
art. 192 c.p.p.
Richiamato dalle difese in tema di valutazione degli indizi e delle prove, ma la Corte ribadisce i limiti del giudizio di legittimità.
art. 546 c.p.p.
Richiamato dalla ricorrente sul dovere di motivazione, ma la Corte richiama il solo vizio di motivazione apparente come deducibile in cassazione.
art. 24 Cost.
Invocato dalle difese in chiave di diritto di difesa e contraddittorio, ma le censure sono respinte perché non decisive nel caso concreto.
CEDU
Richiamata dalla difesa della seconda ricorrente, senza rilievo decisivo autonomo nella motivazione finale.
art. 416-bis c.p.
Riferimento al delitto associativo mafioso che fonda il giudizio di pericolosità qualificata del proposto.
art. 73 d.P.R. 309/1990
Richiamato per le condanne parallele relative al traffico di stupefacenti.
art. 74 d.P.R. 309/1990
Richiamato per le condanne parallele relative all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti.
art. 416-bis.1 c.p.
Indicata come aggravante mafiosa dei reati in materia di stupefacenti e nella condanna parallela della ricorrente.
art. 512-bis c.p.
Richiamato come reato oggetto di una condanna parallela della ricorrente.
Massime di principio
- Nel procedimento di prevenzione patrimoniale il termine di un anno e sei mesi per la decisione dell'appello è soggetto alle sospensioni previste dall'art. 304, comma 1, lett. a), c.p.p., applicabile tramite il rinvio dell'art. 24, comma 2, d.lgs. 159/2011; il rinvio disposto per consentire l'esercizio del diritto di difesa o per impedimento del difensore sospende il termine per l'intero periodo del rinvio.
- Nel giudizio di cassazione contro provvedimenti di prevenzione è deducibile solo la violazione di legge; il vizio di motivazione è rilevante soltanto se la motivazione manca del tutto o è meramente apparente, cioè priva di reale argomentazione verificabile.
- La confisca di prevenzione richiede la compresenza di più indici: la riconducibilità del bene, anche indiretta o per interposta persona, al proposto; la sproporzione rispetto ai redditi leciti o la provenienza illecita/reimpiego; e l'assenza di una plausibile giustificazione della legittima provenienza.
- Quando i beni sono intestati a coniuge, figli o conviventi del proposto, la stretta relazione familiare e la mancanza di autonomia reddituale possono legittimare una presunzione di disponibilità indiretta e di fittizietà dell'intestazione, salvo prova contraria specifica.
- Per i beni formalmente intestati a terzi diversi dai familiari stretti, l'accusa deve offrire una dimostrazione rigorosa, fondata su elementi gravi, precisi e concordanti, della natura meramente formale dell'intestazione e del permanere della disponibilità sostanziale in capo al proposto.
- Il terzo che rivendica la titolarità effettiva del bene deve allegare e dimostrare in modo concreto la propria autonomia economica e la provenienza lecita delle risorse, non essendo sufficiente una contestazione generica degli indici valorizzati dal giudice di merito.
- In sede di legittimità non è consentito sostituire la propria lettura del compendio probatorio a quella del giudice di merito quando la motivazione sia coerente, unitaria e supportata da elementi convergenti, anche se tratti da intercettazioni o collaborazioni di giustizia.
- In materia di buona fede del terzo proprietario, la mera previsione contrattuale di un controllo formale o di autorizzazioni generiche non basta se il terzo non dimostra di avere adottato verifiche effettive e coerenti con la concreta operazione economica, specie in presenza di elementi sintomatici di anomalia o di contiguità con contesti criminali.
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