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Sentenza

Sentenza del 22/04/2015 n. 8181 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La società aveva impugnato l'avviso di pagamento TARSU relativo al 2006, sostenendo di aver smaltito tramite una ditta specializzata sia gli scarti di lavorazione sia gli altri rifiuti prodotti nei locali aziendali. La Commissione Tributaria Regionale aveva escluso la pretesa comunale ritenendo che l'imposizione determinasse una doppia tassazione e un indebito arricchimento. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, contestando la motivazione della sentenza, la violazione del giudicato, l'assoggettabilità a TARSU dei locali adibiti a deposito-magazzino e l'omessa prova, da parte della società, della produzione e dello smaltimento di rifiuti speciali.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del Comune. I primi due motivi sono stati dichiarati inammissibili per la mancata formulazione dei quesiti richiesti dall'art. 366-bis c.p.c.; il terzo è stato ritenuto inammissibile per difetto di autosufficienza, poiché il Comune non aveva trascritto né allegato il regolamento o la delibera comunale di assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani. Anche il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile, poiché la sentenza aveva implicitamente ritenuto provato lo smaltimento dei rifiuti speciali da parte della società. La Corte ha precisato che la TARSU grava ordinariamente sui locali occupati o detenuti, indipendentemente dall'utilizzo effettivo del servizio, ma sono escluse o esentate le superfici adeguatamente delimitate in cui si producono rifiuti speciali, purché il contribuente ne dimostri i presupposti. Il riferimento alla doppia imposizione o all'indebito arricchimento non è, di per sé, decisivo.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 62 e 64

    La TARSU grava su chiunque occupi o conduca locali e aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, situati nelle zone in cui il servizio di raccolta è istituito.

    Il presupposto ordinario della tassa è l'occupazione o detenzione dei locali, non l'effettiva fruizione del servizio. L'esclusione di superfici in cui si producono rifiuti speciali richiede delimitazione adeguata e prova documentale a carico del contribuente.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36

    La norma è stata richiamata con riferimento ai requisiti della motivazione della sentenza tributaria; il motivo del Comune è stato tuttavia dichiarato inammissibile per mancata formulazione del quesito richiesto.

  • Art. 366-bis c.p.c.

    Per i ricorsi soggetti alla norma, la denuncia di vizio motivazionale o di violazione di legge doveva essere accompagnata da uno specifico quesito di fatto o di diritto. La loro mancanza ha determinato l'inammissibilità dei primi due motivi e, per il profilo motivazionale, anche del quarto.

  • Art. 324 c.p.c. e art. 2909 c.c.

    Sono stati invocati dal Comune in relazione al giudicato e al divieto di riproporre la medesima domanda; il motivo non è stato esaminato nel merito perché inammissibile.

  • D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 21, comma 2, lettera g), e art. 18, comma 2, lettera d)

    Il potere dei Comuni di assimilare rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani deve essere esercitato secondo i criteri statali applicabili; non è sufficiente una generica affermazione dell'esistenza di un'assimilazione comunale.

  • Delibera CIPE 27 luglio 1984

    La disciplina consentiva ai Comuni di regolare l'assimilazione di rifiuti provenienti soprattutto da attività artigianali, commerciali e di servizi, ma non di assimilare automaticamente i rifiuti derivanti da attività industriali.

  • Art. 384 c.p.c.

    La Corte ha richiamato la possibilità di correggere la motivazione della sentenza, pur confermandone il risultato, chiarendo che la doppia imposizione non costituisce il corretto fondamento dell'esclusione dalla TARSU.

  • Art. 2 del D.P.R. n. 915 del 1982

    Rifiuti "derivanti da lavorazioni industriali".

    I rifiuti prodotti nelle effettive zone di lavorazione industriale sono rifiuti speciali e tali aree, se adeguatamente delimitate, non concorrono alla superficie tassabile.

  • Legge n. 146 del 1994, art. 39

    L'abrogazione della precedente disciplina sull'equiparazione non ha comportato l'assimilazione automatica di tutti i rifiuti agli urbani; per le categorie non già equiparate resta necessaria una valida disciplina di assimilazione.

Massime di principio

  • La TARSU è normalmente dovuta per la mera occupazione o detenzione di locali situati in una zona servita, anche se il contribuente dichiara di non utilizzare concretamente il servizio.
  • L'esclusione o riduzione della tassa per rifiuti speciali non opera automaticamente: il contribuente deve individuare e delimitare le superfici interessate e fornire documentazione idonea sulla produzione e sullo smaltimento autonomo.
  • Le aree propriamente destinate a lavorazioni industriali possono essere escluse dalla superficie tassabile, mentre i locali accessori o di deposito non sono automaticamente esenti; occorre verificare il tipo di rifiuti prodotti e la disciplina comunale applicabile.
  • L'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani deve risultare da una valida norma regolamentare o delibera comunale, conforme ai criteri statali. In giudizio, chi invoca tale disciplina deve produrre o trascrivere integralmente il regolamento o la delibera rilevante.
  • La prova dello smaltimento tramite impresa specializzata può sostenere l'esclusione delle superfici interessate, ma deve essere specifica, riferita ai locali e ai rifiuti prodotti e supportata da formulari, contratti, fatture o altra documentazione.
  • La doppia imposizione o l'indebito arricchimento non sono, da soli, motivi sufficienti per escludere la TARSU: la questione va risolta applicando le regole sul presupposto impositivo, sulla natura dei rifiuti e sulla prova delle superfici escluse.
  • Nel ricorso per cassazione è essenziale rispettare i requisiti di autosufficienza e indicare puntualmente gli atti, i regolamenti e i documenti su cui si fonda la censura; la loro mancata trascrizione o allegazione può comportare l'inammissibilità senza esame del merito.

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