Circolare numero 122 del 24-10-2007
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare aggiorna e sostituisce le precedenti istruzioni INPS sulla legge n. 206/2004, coordinandole con la Direttiva del Presidente del Consiglio del 27 luglio 2007 e con le modifiche introdotte dalla legge finanziaria 2007. Vengono precisati destinatari, criteri di calcolo delle pensioni, maggiorazione figurativa di 10 anni, disciplina speciale per gli invalidi gravi, doppia annualità ai superstiti, clausola di adeguamento alle retribuzioni dei lavoratori attivi, documentazione richiesta e decorrenze economiche. La circolare fornisce indicazioni operative sia per nuove liquidazioni sia per ricostituzioni di trattamenti già in essere.
Nuove istruzioni sui benefici pensionistici per vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice
Legge n. 206/2004 e direttiva interpretativa del 27 luglio 2007
La circolare INPS n. 122 del 24 ottobre 2007 aggiorna la disciplina applicativa della legge 3 agosto 2004, n. 206, relativa ai benefici per le vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice. Il documento recepisce la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 luglio 2007, che fornisce chiarimenti interpretativi su vari punti controversi, e le ulteriori osservazioni del Ministero del Lavoro. La circolare sostituisce integralmente le precedenti circolari INPS n. 113 del 19 ottobre 2005 e n. 94 del 22 giugno 2007.
Ambito soggettivo e destinatari dei benefici
I benefici pensionistici spettano alla generalità dei lavoratori dipendenti e autonomi, indipendentemente dal regime assicurativo, che siano rimasti vittime di eventi terroristici verificatisi sul territorio italiano dal 1° gennaio 1961 o all’estero dal 1° gennaio 2003. La Direttiva chiarisce che possono accedervi anche cittadini stranieri, comunitari ed extracomunitari, se coinvolti in eventi terroristici avvenuti in Italia, purché loro stessi o i familiari abbiano, al momento dell’evento o successivamente, una posizione assicurativa in Italia.
Per effetto della legge finanziaria 2007, rientrano espressamente tra i destinatari anche le vittime della strage di Ustica, le vittime dei delitti della cosiddetta banda della Uno bianca e i rispettivi superstiti; per tali soggetti i benefici decorrono dal 1° gennaio 2007. La legge si applica anche ai familiari superstiti delle vittime, individuati secondo i criteri già richiamati da precedenti normative in materia di vittime del terrorismo e stragi, salvo che la stessa legge n. 206/2004 individui specificamente gli aventi diritto. La disciplina opera anche per i soggetti già titolari di pensione, per i quali i trattamenti vanno ricostituiti.
Rideterminazione della retribuzione pensionabile
L’articolo 2 della legge n. 206/2004 riconosce alle vittime con invalidità permanente di qualsiasi entità e grado, nonché al coniuge superstite e agli orfani, l’applicazione dell’articolo 2 della legge n. 336/1970 sulla pensione diretta. La circolare precisa che il meccanismo dei tre aumenti periodici di stipendio o, in alternativa, della qualifica superiore, va ricalibrato sulle attuali regole di calcolo pensionistico.
In concreto, la retribuzione pensionabile deve essere incrementata:
- della percentuale corrispondente ai tre aumenti periodici di stipendio, calcolata al momento della cessazione dal servizio;
- oppure, se scelto il riconoscimento della qualifica superiore, della percentuale di incremento tra la retribuzione della qualifica superiore e quella della qualifica posseduta al pensionamento.
La circolare chiarisce che questa modalità va utilizzata anche per i soggetti con invalidità inferiore al 25% e per quelli con invalidità compresa tra il 25% e il 79% che non abbiano raggiunto la massima anzianità contributiva riconoscibile.
Maggiorazione figurativa di 10 anni di anzianità contributiva
L’articolo 3, come modificato dalla legge finanziaria 2007, riconosce un aumento figurativo di 10 anni di anzianità contributiva utile sia per il diritto sia per la misura della pensione a favore delle vittime di atti terroristici e stragi, indipendentemente dal grado di invalidità. Lo stesso incremento è esteso al coniuge, ai figli anche maggiorenni e, in mancanza, ai genitori, anche sui trattamenti diretti.
La circolare sottolinea che, ai fini del beneficio, rileva lo stato del soggetto al momento dell’evento:
- il coniuge deve essere tale al momento del fatto;
- i figli sono considerati se esistenti in quel momento, indipendentemente dall’età, compresi quelli nati entro i 300 giorni successivi;
- il coniuge divorziato resta beneficiario se il divorzio interviene dopo l’evento;
- in assenza di coniuge o figli, il beneficio può essere riconosciuto ai genitori.
La maggiorazione non costituisce accredito di contribuzione, ma determina la retrodatazione dell’inizio dell’assicurazione ai fini del calcolo pensionistico. Spetta sia a chi è ancora in attività sia a chi è già pensionato, compresi i pensionati al momento dell’evento, entro comunque l’anzianità contributiva massima valutabile nel fondo interessato. Nelle ricongiunzioni va considerata solo nel fondo destinatario; per la certificazione del diritto o per l’incentivo al posticipo del pensionamento previsto dalla legge n. 243/2004, la maggiorazione va computata nella verifica dei requisiti. Per le pensioni retributive o miste, l’aumento incide sulla quota di pensione calcolata con la retribuzione pensionabile più elevata. Per il sistema contributivo, in assenza di norme specifiche, si applicano i criteri dell’articolo 8 della legge n. 155/1981 per la valorizzazione figurativa.
La Direttiva ha inoltre chiarito il profilo fiscale: l’esenzione IRPEF riguarda l’intera pensione e non soltanto la quota corrispondente alla maggiorazione. L’esenzione decorre dal rateo di settembre 2004.
Disciplina speciale per invalidità pari o superiore all’80 per cento
Per i soggetti che abbiano riportato un’invalidità permanente pari o superiore all’80%, l’articolo 4, comma 2, prevede il diritto immediato a pensione diretta, su domanda, con decorrenza dal mese successivo all’evento terroristico. La pensione va calcolata sulla base dell’ultima retribuzione integralmente percepita al momento dell’evento, rapportata a settimana e incrementata secondo le modalità dell’articolo 2 della legge n. 206/2004.
A tali soggetti si applicano anche i 10 anni figurativi introdotti dalla legge finanziaria 2007. Le stesse regole valgono per le pensioni ai superstiti: la pensione di reversibilità o indiretta è pari al 100% del trattamento diretto, senza applicazione delle ordinarie quote di reversibilità, e non può superare l’importo complessivo della pensione diretta. In caso di più contitolari, le quote vanno ripartite tenendo fermo il limite complessivo; se uno dei contitolari perde il diritto, la relativa quota si ridistribuisce in favore del soggetto con aliquota più alta. Tali trattamenti non sono assoggettati alle riduzioni previste dall’articolo 1, comma 41, della legge n. 335/1995 né al contributo di solidarietà. La circolare conferma inoltre la non imponibilità IRPEF dell’intero trattamento, anche per le pensioni ai superstiti derivanti da vittime del terrorismo.
Soggetti con invalidità non inferiore al 25 per cento e trattamenti dei superstiti
Il comma 2-bis dell’articolo 4, introdotto dalla legge finanziaria 2007, disciplina i soggetti che abbiano proseguito l’attività lavorativa nonostante l’evento dannoso, purché l’invalidità riconosciuta non sia inferiore a un quarto della capacità lavorativa. La norma si applica anche ai casi di revisione o di prima valutazione e richiede che il beneficiario abbia raggiunto la massima anzianità pensionabile, eventualmente sommando i 10 anni di maggiorazione figurativa.
Per questi soggetti il trattamento annuo di quiescenza è pari all’ultima retribuzione annua integralmente percepita e maturata, rideterminata secondo l’articolo 2 della legge. La Direttiva ha chiarito che l’esenzione fiscale riguarda l’intero trattamento anche in questo caso. I criteri del comma 3 si estendono alle pensioni ai superstiti derivanti da tali trattamenti diretti: anche qui la pensione ai superstiti è pari al 100% del diretto, con il limite derivante dall’eventuale presenza di più contitolari, e non è soggetta a decurtazioni.
Doppia annualità ai superstiti
L’articolo 5, comma 4, prevede l’attribuzione di due annualità ai superstiti aventi diritto alla pensione di reversibilità in caso di decesso dei soggetti indicati al comma 3. La circolare, sulla base della Direttiva, supera l’interpretazione restrittiva adottata in precedenza e chiarisce che non rileva se il dante causa fosse morto in servizio o in quiescenza, né se il superstite abbia diritto a pensione di reversibilità o indiretta.
Il beneficio deve essere commisurato all’importo della pensione alla data di decorrenza degli effetti economici della legge n. 206/2004. Per i soggetti che, pur avendo titolo al momento del decesso della vittima, abbiano perso il diritto alla data di entrata in vigore della legge, il riferimento è l’importo della pensione al momento della perdita del diritto. Il calcolo deve essere effettuato sulla pensione rideterminata secondo le norme speciali della legge.
Clausola di adeguamento alle retribuzioni dei lavoratori attivi
L’articolo 7 introduce una clausola di adeguamento costante delle pensioni delle vittime del terrorismo e delle stragi, nonché dei familiari superstiti, alle retribuzioni dei lavoratori attivi collocati in posizioni economiche corrispondenti e con pari anzianità.
L’aggiornamento va effettuato con riferimento agli incrementi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro per la posizione economica corrispondente a quella del pensionato al momento della cessazione dal servizio, senza considerare eventuali incrementi di livello derivanti dall’applicazione dei benefici dell’articolo 2 della legge n. 336/1970. La clausola si applica sia alle pensioni della vittima sia ai trattamenti ai superstiti e ai trattamenti diretti dei familiari previsti dalla legge, come modificata dalla legge finanziaria 2007.
Certificazione, domanda e documentazione necessaria
L’attribuzione dei benefici è subordinata alla certificazione della Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo, che attesta l’infermità e il nesso causale con l’evento terroristico ai sensi dell’articolo 14 della legge n. 206/2004 e dell’articolo 19 del DPR n. 510/1999. La certificazione deve indicare data e luogo dell’atto criminoso e dell’eventuale decesso; per i casi di invalidità deve contenere la natura delle ferite e lesioni, la patologia invalidante e la percentuale di invalidità, anche se la circolare ammette, in relazione ai casi concreti, certificazioni prive di alcuni elementi purché idonee a produrre effetti di legge.
La documentazione va allegata alla domanda di pensione o di incentivo al posticipo del pensionamento. Per le ricostituzioni, la certificazione può essere acquisita dalla Prefettura o prodotta direttamente dall’interessato; non va richiesta ulteriore documentazione se gli elementi necessari risultano già agli atti.
Per il coniuge, ai fini della maggiorazione di 10 anni, è richiesta la certificazione o dichiarazione sostitutiva che attesti il matrimonio o lo stato di famiglia al momento dell’evento. Per i figli è sufficiente dichiarare la data di nascita, da confrontare con il momento dell’evento. I genitori devono allegare il certificato di stato di famiglia della vittima, o una dichiarazione sostitutiva, e un’autodichiarazione che attesti l’assenza di coniuge e figli al momento dell’evento.
Decorrenza dei benefici e ricalcoli
Gli effetti economici della legge n. 206/2004 decorrono dal 1° settembre 2004. Per i soggetti già pensionati, le sedi INPS devono ricalcolare il trattamento dalla decorrenza originaria, con effetti economici sempre dal 1° settembre 2004. Le pensioni da liquidare con il computo della maggiorazione contributiva dell’articolo 3 non possono decorrere prima di tale data.
Per gli invalidi pari o superiori all’80% non ancora pensionati, il trattamento diretto decorre dal mese successivo all’evento e produce effetti economici dal 1° settembre 2004; il successivo ricalcolo con i 10 anni figurativi decorre dal 1° gennaio 2007. Per gli invalidi pari o superiori all’80% già pensionati alla data di entrata in vigore della legge, il trattamento va ricalcolato dalla decorrenza originaria con arretrati dal 1° settembre 2004, mentre dal 1° gennaio 2007 si applica il ricalcolo derivante dalla maggiorazione di anzianità.
I benefici introdotti dall’articolo 1, comma 1-bis, e dall’articolo 4, comma 2-bis, decorrono dal 1° gennaio 2007. Da tale data produce effetto anche la maggiorazione di 10 anni per coniuge, figli o, in mancanza, genitori. Le nuove pensioni liquidate con tale maggiorazione non possono avere decorrenza anteriore al 1° febbraio 2007; per i soggetti già pensionati, il trattamento va ricalcolato dalla decorrenza originaria con effetti economici dal 1° gennaio 2007.
Punti principali
Aggiornamento e sostituzione delle precedenti circolari
La circolare riepiloga le istruzioni applicative sulla legge 3 agosto 2004, n. 206 alla luce della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 luglio 2007 e delle ulteriori indicazioni del Ministero del Lavoro. Essa sostituisce integralmente le circolari INPS n. 113 del 19 ottobre 2005 e n. 94 del 22 giugno 2007.
Destinatari dei benefici
Rientrano tra i beneficiari i lavoratori dipendenti e autonomi, a prescindere dal regime assicurativo, vittime di eventi terroristici avvenuti in Italia dal 1° gennaio 1961 o all’estero dal 1° gennaio 2003. I benefici si estendono anche ai cittadini stranieri, UE ed extracomunitari, se coinvolti in eventi terroristici avvenuti in Italia e se, al momento dell’evento o successivamente, risultano o acquisiscono una posizione assicurativa in Italia. Sono inclusi anche le vittime della strage di Ustica e della cosiddetta banda della Uno bianca, con effetti dal 1° gennaio 2007. I benefici spettano anche ai familiari superstiti individuati secondo la disciplina richiamata dalla Direttiva e ai soggetti già pensionati, mediante ricostituzione del trattamento.
Rideterminazione della retribuzione pensionabile
Per le vittime con invalidità permanente di qualsiasi grado, nonché per il coniuge superstite e gli orfani, la retribuzione pensionabile deve essere incrementata secondo l’articolo 2 della legge n. 336/1970. La circolare precisa che il meccanismo va adattato alle regole attuali di calcolo: la retribuzione pensionabile va aumentata della percentuale corrispondente ai tre aumenti periodici di stipendio calcolata al momento della cessazione dal servizio; in alternativa, se il beneficiario opta per la qualifica superiore, si applica la differenza percentuale tra la retribuzione della qualifica superiore e quella posseduta al pensionamento. Tale criterio vale anche per gli invalidi con percentuale inferiore al 25% e per quelli tra il 25% e il 79% che non hanno raggiunto la massima anzianità contributiva riconoscibile.
Aumento figurativo di 10 anni di anzianità contributiva
La legge finanziaria 2007 estende l’aumento figurativo di 10 anni di anzianità contributiva alle vittime di atti terroristici o stragi, indipendentemente dal grado di invalidità, e ai coniugi, figli anche maggiorenni e, in mancanza, ai genitori, anche sui trattamenti diretti. La circolare chiarisce che rileva lo status del beneficiario al momento dell’evento: il coniuge deve essere tale a quella data, i figli devono esistere a quel momento indipendentemente dall’età, inclusi quelli nati entro 300 giorni, e il coniuge divorziato resta incluso se il divorzio interviene dopo l’evento. La maggiorazione non comporta accredito di contributi ma retrodatazione dell’assicurazione, opera sia per soggetti in attività sia per pensionati, e per il sistema contributivo segue i criteri generali dell’art. 8 della legge n. 155/1981.
Disciplina speciale per invalidi pari o superiori all’80%
Per i soggetti con invalidità permanente pari o superiore all’80% è previsto il diritto immediato a pensione diretta, su domanda, con decorrenza dal mese successivo all’evento terroristico. Il calcolo avviene sulla base dell’ultima retribuzione integralmente percepita al momento dell’evento, rapportata a settimana e incrementata con le regole dell’articolo 2 della legge n. 206/2004. L’anzianità contributiva maturata va aumentata dei 10 anni figurativi. Le stesse regole si applicano alle pensioni ai superstiti, che sono pari al 100% del trattamento diretto, nel limite dell’importo totale della pensione diretta, senza applicazione delle ordinarie quote di reversibilità e senza decurtazioni previste da altre norme.
Soggetti con invalidità non inferiore al 25% e trattamento per i superstiti
Il comma 2-bis dell’articolo 4, introdotto dalla legge finanziaria 2007, riguarda chi abbia un’invalidità almeno pari a un quarto della capacità lavorativa e chi, dopo l’evento, abbia proseguito l’attività lavorativa fino al raggiungimento dell’anzianità contributiva massima riconoscibile, anche con il concorso dei 10 anni figurativi. In tali casi il trattamento annuo è pari all’ultima retribuzione annua integralmente percepita e maturata, rideterminata secondo l’articolo 2 della legge. La Direttiva ha chiarito che l’esenzione fiscale dell’intero trattamento si applica anche a questi casi e che ai superstiti si applica il criterio del 100% del trattamento diretto, con il consueto limite in presenza di più contitolari.
Doppia annualità ai superstiti
La circolare interpreta estensivamente l’articolo 5, comma 4, chiarendo che la doppia annualità spetta ai superstiti aventi diritto alla pensione ai superstiti senza rilevare se il dante causa fosse ancora in servizio o già in quiescenza, né se il superstite abbia diritto a pensione di reversibilità o indiretta. Per la quantificazione si assume l’importo del trattamento alla data di decorrenza degli effetti economici della legge n. 206/2004; se il superstite aveva perso il diritto alla data di entrata in vigore della legge, il beneficio è calcolato sull’importo al momento della perdita del diritto. Il calcolo deve avvenire sulla pensione rideterminata secondo le norme speciali della legge.
Clausola di adeguamento alle retribuzioni dei lavoratori attivi
L’articolo 7 prevede l’adeguamento costante delle pensioni delle vittime e dei superstiti alle retribuzioni dei lavoratori attivi in posizioni economiche corrispondenti e con pari anzianità. L’adeguamento deve essere effettuato considerando gli incrementi stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro per la posizione economica corrispondente a quella del pensionato al momento della cessazione, senza tenere conto degli incrementi di livello derivanti dai benefici dell’articolo 2 della legge n. 336/1970. La clausola si applica sia alle pensioni della vittima sia a quelle ai superstiti e ai trattamenti diretti dei familiari previsti dalla legge.
Certificazione, domanda e documentazione
L’accertamento dell’infermità e del nesso causale con l’evento deve risultare da certificazione della Prefettura-UTG, rilasciata su domanda dell’interessato ai sensi dell’articolo 19 del DPR n. 510/1999. La certificazione deve contenere data e luogo dell’atto criminoso e dell’eventuale decesso, e, per le invalidità, natura delle ferite, patologia invalidante e percentuale di invalidità; tuttavia la circolare ammette anche certificazioni prive di alcuni di questi elementi se idonee a produrre effetti di legge. Il richiedente deve allegare la certificazione alla domanda di pensione o di incentivo al posticipo del pensionamento. Il coniuge deve documentare il matrimonio o lo stato di famiglia al momento dell’evento; per i figli è sufficiente la data di nascita; i genitori devono dichiarare l’assenza di coniuge e figli al momento dell’evento.
Decorrenze economiche e ricostituzioni
Gli effetti economici della legge n. 206/2004 decorrono dal 1° settembre 2004. Per i soggetti già pensionati occorre ricostituire il trattamento dalla decorrenza originaria con effetti economici dal 1° settembre 2004. Le pensioni liquidate con il computo della maggiorazione contributiva dell’articolo 3 non possono decorrere prima del 1° settembre 2004. Per gli invalidi pari o superiori all’80% non pensionati, la pensione diretta decorre dal mese successivo all’evento, con effetti economici dal 1° settembre 2004; il ricalcolo con i 10 anni figurativi opera dal 1° gennaio 2007. I benefici del comma 1-bis dell’articolo 1 e del comma 2-bis dell’articolo 4 decorrono dal 1° gennaio 2007 e, per le nuove liquidazioni, non possono avere decorrenza anteriore al 1° febbraio 2007.
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