Sentenza del 06/12/2016 n. 874 - Comm. Trib. Prov. Brescia
IVA - Detrazione - Condizioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione dell’Amministrazione finanziaria è stata respinta. È stato riconosciuto che il diritto alla detrazione può sussistere quando, al momento dell’acquisto, i beni risultano correlati all’attività economica esercitata. Il successivo mancato utilizzo dei beni non è di per sé sufficiente a negare la detrazione, salvo che emergano elementi idonei a dimostrare l’assenza originaria di tale collegamento o l’inesistenza dell’operazione.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava le condizioni per esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA. In particolare, si discuteva se la correlazione tra i beni acquistati e l’attività economica del contribuente richiedesse che tali beni fossero utilizzati immediatamente nell’attività oppure se fosse sufficiente la loro originaria destinazione all’esercizio dell’attività. È stato ritenuto che la detrazione non dipenda necessariamente da un’utilizzazione immediata e che il successivo venir meno dell’utilizzo, dovuto a un evento sopravvenuto, non elimini automaticamente il diritto alla detrazione già sorto.
Norme richiamate
Principi in materia di detrazione dell’IVA
La detrazione spetta quando gli acquisti presentano un nesso con l’attività economica del contribuente; non è indispensabile che i beni siano utilizzati immediatamente.
Principio di inerenza ai fini IVA
L’inerenza deve essere valutata principalmente in relazione alla destinazione dei beni al momento dell’acquisto. Un evento successivo che impedisca o faccia cessare l’utilizzo non comporta automaticamente la perdita della detrazione.
Massime di principio
- Per valutare la detraibilità dell’IVA occorre verificare il collegamento dell’acquisto con l’attività economica al momento in cui l’operazione viene effettuata, non necessariamente l’utilizzo immediato del bene.
- Il mancato o temporaneo utilizzo successivo del bene non esclude automaticamente la detrazione, se la destinazione all’attività era originariamente reale e documentabile.
- L’Amministrazione finanziaria può contestare la detrazione quando dimostra che il bene era estraneo all’attività fin dall’origine, destinato a finalità private oppure acquistato nell’ambito di un’operazione inesistente o abusiva.
- È opportuno conservare documentazione che dimostri la destinazione imprenditoriale o professionale dei beni, come contratti, progetti, ordini, fatture, registrazioni contabili e prove degli eventi sopravvenuti che ne hanno impedito l’utilizzo.
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