L.R. Lombardia 13/2021
Disciplina delle attività di tatuaggio e piercing
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Lombardia tatuaggio e piercing, definendone attività, formazione obbligatoria, requisiti igienico-sanitari, SCIA, divieti, tutela dei minori, sanzioni e controlli. Prevede corsi iniziali e aggiornamento triennale, con esoneri per chi già possedeva titoli o svolgeva l’attività alla data di entrata in vigore. Le regole attuative sono demandate alla Giunta regionale.
Disciplina delle attività di tatuaggio e piercing in Lombardia
Disciplina delle attività di tatuaggio e piercing
La legge regionale lombarda stabilisce il quadro di riferimento per l’esercizio delle attività di tatuaggio e piercing, con l’obiettivo di tutelare la salute, garantire elevati standard di qualità e competenza e valorizzare le capacità artistiche degli operatori. La disciplina si applica esclusivamente nel territorio della Regione Lombardia.
Definizioni e ambito della disciplina
Ai fini della legge:
- per tatuaggio si intende la colorazione permanente di parti del corpo mediante introduzione o penetrazione intradermica di pigmenti con aghi o tecnica di scarificazione, finalizzata a ottenere disegni o figure indelebili;
- per piercing si intende la perforazione di una parte del corpo umano per inserire oggetti decorativi.
Formazione obbligatoria e aggiornamento professionale
Per esercitare tatuaggio e piercing è necessaria la frequenza di specifici corsi formativi distinti per le due attività. I percorsi devono fornire competenze in materia di anatomia, fisiologia e patologia dell’apparato cutaneo, tecniche operative, rischi per la salute, norme igienico-sanitarie e prevenzione delle patologie infettive e delle allergie.
I corsi sono organizzati senza nuovi oneri per il bilancio regionale e sono disciplinati da apposito provvedimento della Giunta regionale. La durata minima complessiva è di:
- almeno 1.000 ore di attività teorico-pratiche;
- almeno 500 ore di tirocinio o, in tutto o in parte, di laboratorio.
Sono inoltre disciplinate dalla Giunta le modalità di verifica finale delle competenze. Il completamento di un percorso esonera dalla frequenza delle ore comuni in caso di partecipazione all’altro corso. I corsi devono essere tenuti da soggetti iscritti all’albo degli accreditati per l’istruzione e formazione professionale della Regione Lombardia.
Gli operatori già in possesso, alla data di entrata in vigore della legge, dell’attestato di competenza regionale del QRSP di operatore tatuaggi e piercing, conseguito tramite corsi riconosciuti e svolti da enti accreditati in Lombardia, ovvero già esercenti l’attività secondo la normativa vigente, non sono soggetti ai nuovi obblighi formativi iniziali.
Gli operatori già attivi devono però frequentare corsi di aggiornamento con cadenza triennale, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.
Esercizio dell’attività e adempimenti amministrativi
L’attività deve essere svolta nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari definiti dalla Giunta regionale. L’avvio dell’attività, così come il subingresso, il trasferimento e la trasformazione della sede, sono soggetti a SCIA da presentare al comune tramite SUAP.
I comuni trasmettono la SCIA all’ATS competente per territorio, ai fini della vigilanza e del controllo.
I rifiuti prodotti nell’esercizio dell’attività devono essere smaltiti secondo la normativa ambientale e sanitaria vigente.
Divieti e limiti sostanziali
La legge introduce numerosi divieti, tra cui:
- esercizio senza i requisiti formativi richiesti;
- uso di dispositivi meccanici per la foratura nel piercing;
- impiego, nel piercing, di anestetici e farmaci soggetti a prescrizione medica;
- uso di monili e pigmenti non conformi alla normativa europea;
- esercizio itinerante o a posteggio, salvo quanto previsto per fiere e manifestazioni pubbliche;
- eliminazione dei tatuaggi in strutture non sanitarie;
- esecuzione di tatuaggi e piercing in sedi anatomiche con possibili conseguenze invalidanti permanenti o in aree con cicatrizzazione particolarmente difficile;
- esecuzione su parti del corpo interessate da lesioni, salvo certificato medico di avvenuta guarigione;
- pratica su animali, salvo quanto previsto dalla normativa sull’identificazione;
- consumo di alimenti o detenzione di animali da compagnia nei locali di attività, fermo il divieto di fumo previsto dalla normativa vigente.
Tutela dei minori
Per tatuaggi e piercing sui minori di 18 anni è sempre necessario il consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale o altra forma di tutela prevista dall’ordinamento civile.
Restano comunque fermi due divieti assoluti:
- tatuaggi su minori di 16 anni;
- piercing su minori di 14 anni.
È però consentito, in deroga, il piercing al lobo dell’orecchio sul minore di 14 anni con il consenso del soggetto che esercita la responsabilità genitoriale o altra tutela.
Fiere, manifestazioni pubbliche e utilizzo di spazi di lavoro
L’esercizio dell’attività in occasione di fiere o altri eventi pubblici richiede una SCIA che attesti il rispetto dei requisiti igienico-sanitari. Restano ferme le regole del d.lgs. 206/2007 per i cittadini dell’Unione europea e, per i cittadini di Paesi terzi, le corrispondenti disposizioni applicabili.
I comuni possono prevedere modalità semplificate, unitarie o cumulative di presentazione della SCIA e della documentazione, anche tramite l’organizzatore della manifestazione.
È inoltre consentito utilizzare spazi di lavoro all’interno di locali di estetista o di altre attività di servizi alla persona compatibili con i requisiti igienico-sanitari, nel rispetto della legge. Tale utilizzo può essere concesso anche a soggetti con sede stabile fuori dal territorio regionale per un periodo massimo di 7 giorni non consecutivi per anno solare, purché siano rispettati i requisiti igienico-sanitari e amministrativi e sia certificato il possesso della formazione richiesta.
Informazioni al pubblico e consenso informato
Gli operatori devono esporre in modo visibile al pubblico informazioni relative:
- al possesso dei requisiti di formazione professionale;
- ai materiali e prodotti utilizzati;
- ai rischi connessi a tatuaggio e piercing.
Devono inoltre far sottoscrivere ai clienti, o ai genitori/tutori nei casi di minori, un consenso informato sui rischi e sulle precauzioni successive al trattamento.
Attuazione regionale
Entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale deve disciplinare:
- modalità dei percorsi formativi e degli aggiornamenti;
- contenuti informativi sui rischi e sulle precauzioni post-trattamento;
- requisiti igienico-sanitari;
- modalità di preparazione, uso e conservazione di apparecchiature, pigmenti e monili;
- contenuti del consenso informato;
- modalità di autorizzazione e svolgimento delle manifestazioni pubbliche.
Vigilanza, controlli e sanzioni
I comuni esercitano la vigilanza sul rispetto dei requisiti di esercizio, mentre le ATS competenti verificano il rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie. Le sanzioni sono irrogate dal comune in cui ha sede l’attività, che ne incamera i proventi.
Sono previste sanzioni amministrative rilevanti, con importi differenziati a seconda della violazione, fino a 15.000 euro, oltre a misure come la chiusura immediata o la sospensione dell’attività in caso di mancanza dei requisiti o di inosservanza delle prescrizioni sanitarie.
Regime transitorio
I percorsi formativi QRSP già iniziati ma non conclusi alla data di entrata in vigore della legge proseguono fino a conclusione con il medesimo numero di ore previsto in sede di progettazione. Chi li conclude è esentato dai nuovi obblighi formativi iniziali, salvo l’obbligo di aggiornamento periodico.
Aspetti finanziari ed entrata in vigore
L’attuazione della legge non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale; si provvede con le risorse già disponibili a legislazione vigente.
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.
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