Regolamento (UE) 2020/2041
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2041 della Commissione dell’11 dicembre 2020 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/585 quanto riguarda il numero di campioni che ciascuno Stato membro è tenuto a prelevare e analizzare in considerazione del recesso del Regno Unito dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento adegua il numero di campioni previsti dal programma coordinato UE di controllo dei residui di antiparassitari, a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione e della fine del periodo di transizione. La modifica serve a mantenere rappresentativo il programma e a conservare un numero complessivo di campioni sufficiente per gli obiettivi di controllo. L’intervento consiste esclusivamente nella sostituzione della tabella dell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2020/585. Si applica dal 1º gennaio 2021.
Modifica la ripartizione del numero di campioni del programma coordinato UE di controllo dei residui di antiparassitari per il 2021-2023, in seguito al recesso del Regno Unito e al conseguente adeguamento per l’Irlanda del Nord.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica agli Stati membri dell’Unione europea nell’ambito del programma coordinato pluriennale di controllo dei residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/585. Incide sulla quota di campioni che ciascuno Stato membro deve prelevare e analizzare ai fini del monitoraggio del rispetto dei livelli massimi di residui e della valutazione dell’esposizione dei consumatori. Per effetto del richiamo al protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, si applica anche al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord. Si applica dal 1º gennaio 2021.
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2041: adeguamento del programma UE di controllo dei residui di antiparassitari
Il regolamento interviene sul programma coordinato pluriennale di controllo dell’Unione previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/585, che mira a verificare il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e a valutare l’esposizione dei consumatori. La modifica si rende necessaria a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione e della fine del periodo di transizione il 31 dicembre 2020, per preservare la rappresentatività del programma e la sufficienza del numero complessivo di campioni.
Contesto normativo e finalità
La Commissione adotta il regolamento sulla base del regolamento (CE) n. 396/2005, in particolare dell’articolo 29, paragrafo 2, e tenendo conto dell’accordo di recesso del Regno Unito. Nei considerando si chiarisce che il Regno Unito aveva in passato contribuito in misura significativa al numero di campioni, proporzionatamente alla popolazione; dopo il recesso, occorre quindi ridistribuire gli oneri di campionamento e adattare la posizione dell’Irlanda del Nord.
Ambito della modifica
L’intervento normativo non modifica l’impianto generale del regolamento (UE) 2020/585, ma sostituisce la tabella contenuta nell’allegato II, punto 5. Tale tabella determina il numero di campioni che ciascuno Stato membro deve prelevare e analizzare nell’ambito del programma coordinato.
Ripartizione dei campioni
La nuova tabella ridetermina i quantitativi nazionali di campioni, con un totale complessivo di 683. Tra i valori indicati figurano, in particolare, Germania 106, Francia 78, Italia 75, Spagna 55, Polonia 51, Romania 22 e Paesi Bassi 20; altri Stati membri sono assegnati a quote comprese tra 12 e 15 campioni, secondo la tabella allegata. Al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord sono attribuiti 12 campioni.
Decorrenza e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica dal 1º gennaio 2021. È espressamente previsto che sia obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Modifica dell’allegato II del regolamento (UE) 2020/585
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2020/585 conformemente all’allegato del nuovo regolamento. La modifica riguarda il punto 5 dell’allegato II, con sostituzione integrale della tabella che distribuisce il numero di campioni fra gli Stati membri e il Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord.
Adeguamento del numero di campioni per effetto della Brexit
I considerando precisano che, poiché il Regno Unito non contribuisce più come Stato membro dopo il 31 dicembre 2020, è necessario redistribuire i campioni per mantenere il programma rappresentativo del mercato dell’Unione e garantire un numero complessivo sufficiente di campioni. Il numero attribuito al Regno Unito viene ricalibrato in relazione all’Irlanda del Nord e alla popolazione di tale territorio.
Ripartizione quantitativa dei campioni
La nuova tabella dell’allegato fissa, tra gli altri, i seguenti numeri di campioni: DE 106, FR 78, IT 75, ES 55, PL 51, RO 22, NL 20, BE/BG/CZ/IE/EL/HR/CY/LV/LT/HU/AT/PT/SK/FI/SE e altri 12-15 a seconda dello Stato membro. Il totale complessivo dei campioni è fissato a 683. Al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord sono attribuiti 12 campioni.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica dal 1º gennaio 2021. È inoltre ribadita la sua diretta applicabilità in tutti gli Stati membri.
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