Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2020/2043

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2043 della Commissione dell'11 dicembre 2020 recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) 2017/39 per quanto riguarda gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 in relazione ai controlli in loco effettuati presso i locali dei richiedenti o degli istituti scolastici ai fini del programma destinato alle scuole

Normativa europea32020R2043

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento introduce una deroga temporanea alle regole sui controlli in loco nel programma destinato alle scuole, per far fronte alle difficoltà operative causate dalla pandemia di COVID-19. Quando non sia possibile effettuare i controlli presso i locali dei richiedenti o degli istituti scolastici, gli Stati membri possono eseguirli a distanza, ad esempio tramite videoconferenza. In tali casi, deve essere comunque documentata la ragione della deroga e il suo utilizzo nella relazione di controllo.

Deroga temporanea alle modalità dei controlli in loco del programma destinato alle scuole per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, consentendone l’esecuzione a distanza in caso di restrizioni legate alla pandemia di COVID-19.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri nell’ambito del programma dell’Unione per la fornitura di frutta, verdura, banane e latte negli istituti scolastici, con riferimento ai controlli in loco previsti dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/39 presso i locali dei richiedenti o degli istituti scolastici. L’applicazione è limitata agli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 e opera solo quando, a causa delle misure adottate per contrastare la pandemia di COVID-19, gli Stati membri non siano in grado di svolgere i controlli in loco secondo le modalità ordinarie. Non introduce un regime generale permanente, ma una deroga circoscritta nel tempo e nella causa.

Deroga ai controlli in loco del programma destinato alle scuole

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2043 della Commissione interviene sul sistema di controlli previsto per il programma dell’Unione destinato alle scuole, disciplinato dall’articolo 23 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/39. La misura nasce dall’esigenza di adattare temporaneamente le verifiche amministrative e sul posto alle limitazioni determinate dalla pandemia di COVID-19.

Contesto e finalità

La Commissione rileva che le misure di contenimento della pandemia possono rendere difficoltosa la pianificazione e l’esecuzione tempestiva dei controlli in loco presso i locali dei richiedenti o degli istituti scolastici. Poiché il regime ordinario prevede controlli fisici in una misura minima definita dall’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/39, il regolamento consente, per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, l’uso di controlli a distanza, ad esempio mediante videoconferenza.

Ambito della deroga

La deroga opera solo se, a causa delle misure anti-COVID-19, lo Stato membro non sia in grado di effettuare i controlli in loco secondo le modalità ordinarie. Essa riguarda i controlli presso:

  • i locali dei richiedenti che si occupano della fornitura e della distribuzione dei prodotti e delle misure educative di accompagnamento;
  • i locali degli istituti scolastici, quando i controlli debbano integrare quelli svolti presso il richiedente, secondo la disciplina dell’articolo 10, paragrafo 3, quarto comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/39.

Regime ordinario derogato

Il regolamento deroga in particolare all’articolo 10, paragrafo 3, secondo, terzo, quarto e quinto comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/39, cioè alle disposizioni che stabiliscono le modalità e la percentuale minima dei controlli in loco. Resta quindi ferma la logica del controllo, ma viene modificato il luogo e il mezzo di esecuzione quando il controllo fisico non sia possibile per ragioni connesse alla pandemia.

Tracciabilità e trasparenza

Per garantire trasparenza e tracciabilità dell’eccezione, il regolamento impone che, quando il controllo è effettuato a distanza, l’autorità di controllo competente:

  • fornisca una giustificazione della necessità della deroga;
  • indichi espressamente nella relazione di controllo che si è fatto ricorso alla modalità a distanza.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e non richiede recepimento.

Disposizioni principali

Deroga ai controlli in loco per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021

In deroga all’articolo 10, paragrafo 3, secondo, terzo, quarto e quinto comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/39, se le misure adottate contro la pandemia di COVID-19 impediscono agli Stati membri di effettuare i controlli in loco presso i locali dei richiedenti o degli istituti scolastici, tali controlli possono essere effettuati a distanza.

Obbligo di motivazione e documentazione

In deroga all’articolo 10, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/39, quando il controllo in loco è effettuato a distanza, l’autorità di controllo competente deve fornire una giustificazione della necessità della deroga e indicare il ricorso a tale modalità nella relazione di controllo.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaaiuti di stato e finanziamenti uecontrolli e verificheistruzione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.