Regolamento (UE) 2020/2040
Regolamento (UE) 2020/2040 della Commissione dell'11 dicembre 2020 che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi di alcaloidi pirrolizidinici in alcuni prodotti alimentari (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna i limiti massimi applicabili agli alcaloidi pirrolizidinici in una serie di alimenti considerati rilevanti per l’esposizione dei consumatori. La misura si fonda sulle valutazioni scientifiche dell’EFSA e mira a ridurre il rischio per la salute, in particolare per i consumatori più esposti, come bambini e consumatori frequenti di tè e infusioni a base di erbe. È previsto un periodo transitorio per consentire l’adeguamento della filiera e lo smaltimento dei prodotti già legalmente immessi sul mercato.
Modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 fissando tenori massimi di alcaloidi pirrolizidinici in specifici prodotti alimentari.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori del settore alimentare e ai prodotti alimentari elencati nell’allegato modificato del regolamento (CE) n. 1881/2006, in particolare infusioni a base di erbe, tè, tè aromatizzati, integratori alimentari contenenti ingredienti vegetali o polline, foglie di borragine, erbe essiccate e semi di cumino. Rileva per l’immissione sul mercato nell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; sono fatte salve le disposizioni nazionali più restrittive vigenti in alcuni Stati membri per l’immissione sul mercato di piante contenenti alcaloidi pirrolizidinici. Prevede inoltre un regime transitorio per i prodotti immessi legalmente sul mercato prima del 1° luglio 2022, che possono rimanere sul mercato fino al 31 dicembre 2023.
Regolamento (UE) 2020/2040 della Commissione: tenori massimi di alcaloidi pirrolizidinici in alcuni prodotti alimentari
Il regolamento interviene sul sistema dei contaminanti alimentari disciplinato dal regolamento (CE) n. 1881/2006, introducendo limiti massimi per gli alcaloidi pirrolizidinici in una serie di prodotti considerati significativi ai fini dell’esposizione dei consumatori. La misura è motivata dalle valutazioni scientifiche dell’EFSA, che evidenziano un possibile rischio cancerogeno e una particolare rilevanza dell’esposizione tramite tè, infusioni a base di erbe e integratori a base di polline.
Contesto scientifico e finalità della misura
I considerando richiamano il parere del gruppo CONTAM dell’EFSA dell’8 novembre 2011, secondo cui gli alcaloidi pirrolizidinici 1,2-insaturi possono agire come cancerogeni genotossici nell’essere umano. È segnalata una possibile preoccupazione per la salute dei bambini che consumano grandi quantità di miele e, più in generale, per l’esposizione derivante da polline, tè, infusioni e integratori alimentari a base di erbe.
La successiva relazione EFSA del 26 agosto 2016, basata su nuovi dati di occorrenza, indica che tè e infusioni a base di erbe sono i principali contributori all’esposizione umana, mentre gli integratori a base di polline contribuiscono in modo significativo; l’esposizione tramite miele risulta invece più bassa. La dichiarazione EFSA del 27 luglio 2017 conferma la preoccupazione per la salute umana e introduce un nuovo punto di riferimento di 237 μg/kg di peso corporeo al giorno per la valutazione del rischio cancerogeno.
Ambito dei prodotti interessati
Il regolamento si concentra sui prodotti nei quali la presenza di alcaloidi pirrolizidinici è stata ritenuta rilevante sotto il profilo dell’esposizione alimentare. In particolare, l’allegato inserisce limiti per:
- infusioni a base di erbe essiccate;
- alcune infusioni specifiche a base di rooibos, anice, melissa, camomilla, timo, menta peperita e verbena odorosa;
- tè e tè aromatizzati a base di Camellia sinensis, essiccati o liquidi;
- prodotti destinati a lattanti e bambini nella prima infanzia;
- integratori alimentari a base di ingredienti vegetali e integratori a base di polline;
- foglie di borragine fresche o congelate;
- erbe essiccate, incluse specifiche miscele e specie;
- semi di cumino.
Tenori massimi introdotti
I nuovi tenori massimi sono espressi in μg/kg e si applicano alla sommatoria di specifici alcaloidi pirrolizidinici. I limiti fissati sono i seguenti:
- 200 per le infusioni a base di erbe essiccate, salvo eccezioni specifiche;
- 400 per le infusioni a base di rooibos, anice, melissa, camomilla, timo, menta peperita, verbena odorosa e le miscele esclusivamente composte da tali erbe essiccate;
- 150 per tè e tè aromatizzati essiccati;
- 75 per tè, tè aromatizzati e infusioni a base di erbe per lattanti e bambini nella prima infanzia in forma essiccata;
- 1,0 per i medesimi prodotti in forma liquida;
- 400 per integratori alimentari contenenti ingredienti vegetali, inclusi gli estratti;
- 500 per integratori alimentari a base di polline;
- 750 per foglie di borragine fresche o congelate immesse sul mercato per il consumatore finale;
- 400 per erbe essiccate, con eccezione di alcune specie;
- 1 000 per borragine, levistico, maggiorana e origano essiccati e relative miscele esclusivamente composte da tali erbe;
- 400 per semi di cumino.
Criterio analitico e definizione della sommatoria
La nota tecnica dell’allegato precisa che il tenore massimo si riferisce alla sommatoria lowerbound di 21 alcaloidi pirrolizidinici elencati nel testo, oltre a 14 ulteriori alcaloidi che possono coeluire con uno o più dei primi 21 secondo i metodi analitici attualmente utilizzati. Se alcuni alcaloidi sono identificabili singolarmente e separatamente con tali metodi, essi devono essere quantificati e inclusi nel totale.
Precisazioni sulle categorie di prodotto
L’allegato fornisce definizioni operative importanti per l’applicazione dei limiti. Le espressioni "infusioni a base di erbe (prodotto essiccato)" e "tè (Camellia sinensis) (prodotto essiccato)" comprendono anche prodotti solubili; per gli estratti di tè in polvere va applicato un fattore di concentrazione pari a 4. Il tè aromatizzato è definito mediante rinvio al regolamento (CE) n. 1334/2008. Per i tè con frutta e altre erbe si applica l’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1881/2006.
Razionale regolatorio e buone pratiche di produzione
La Commissione osserva che la presenza di alcaloidi pirrolizidinici può essere ridotta o prevenuta tramite buone pratiche agricole e di raccolta. La fissazione di tenori massimi mira quindi a garantire l’adozione uniforme di tali pratiche nelle regioni di produzione e a mantenere un elevato livello di protezione della salute umana. È inoltre riconosciuto che in alcune regioni tali pratiche sono state introdotte solo di recente o devono ancora essere attuate.
Periodo transitorio e applicazione temporale
Per consentire l’adeguamento della filiera sono previste due stagioni vegetative per la piena applicazione delle buone pratiche agricole e di raccolta. In considerazione della lunga durata di conservazione dei prodotti interessati, il regolamento prevede inoltre un periodo transitorio di 18 mesi: i prodotti elencati nell’allegato e immessi legalmente sul mercato prima del 1° luglio 2022 possono rimanere sul mercato fino al 31 dicembre 2023.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 1° luglio 2022. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Modifica del regolamento (CE) n. 1881/2006
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006 secondo quanto indicato nell’allegato del regolamento, inserendo nella parte 8 i nuovi limiti massimi per gli alcaloidi pirrolizidinici.
Tenori massimi per categorie di alimenti
Nell’allegato sono fissati limiti espressi in μg/kg per la somma di specifici alcaloidi pirrolizidinici: 200 per le infusioni a base di erbe essiccate, 400 per alcune infusioni a base di rooibos, anice, melissa, camomilla, timo, menta peperita e verbena odorosa e loro miscele, 150 per tè e tè aromatizzati essiccati, 75 per tè, tè aromatizzati e infusioni a base di erbe per lattanti e bambini nella prima infanzia essiccati, 1,0 per i medesimi prodotti in forma liquida, 400 per integratori alimentari contenenti ingredienti vegetali, 500 per integratori a base di polline, 750 per foglie di borragine fresche o congelate, 400 per erbe essiccate, 1 000 per borragine, levistico, maggiorana e origano essiccati e miscele esclusivamente composte da tali erbe, e 400 per semi di cumino.
Definizione della sommatoria e metodo di quantificazione
Il tenore massimo si riferisce alla sommatoria lowerbound di 21 alcaloidi pirrolizidinici indicati nel testo, con inclusione di 14 ulteriori alcaloidi che possono coeluire con i primi secondo alcuni metodi analitici. Gli alcaloidi identificabili singolarmente e separatamente con i metodi utilizzati devono essere quantificati e inclusi nella somma.
Precisazioni tecniche su prodotti e analisi
Le note dell’allegato chiariscono il significato di "infusioni a base di erbe (prodotto essiccato)" e "tè (Camellia sinensis) (prodotto essiccato)", includendo anche prodotti solubili; per gli estratti di tè in polvere è previsto un fattore di concentrazione pari a 4. Il tè aromatizzato è definito per rinvio al regolamento (CE) n. 1334/2008. Per i tè con frutta e altre erbe si applica l’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1881/2006.
Regime transitorio
L’articolo 2 stabilisce che i prodotti alimentari elencati nell’allegato, immessi legalmente sul mercato prima del 1° luglio 2022, possono rimanere sul mercato fino al 31 dicembre 2023.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e l’applicazione a decorrere dal 1° luglio 2022. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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