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Legge

L.R. Abruzzo 8/2022

Interventi regionali di promozione dei gruppi di auto consumatori di energia rinnovabile e delle comunita' energetiche rinnovabili e modifiche alla l.r. 6/2022.

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 8/2022

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Abruzzo la promozione dei gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile e delle comunità energetiche rinnovabili, prevedendo definizioni, tavolo tecnico, misure di sostegno e contributi, regole di partecipazione, controlli e copertura finanziaria. Contiene inoltre alcune modifiche alla l.r. 6/2022. In vigore dal 21 maggio 2022, con una modifica applicabile dal 19 gennaio 2023.

Promozione delle comunità energetiche rinnovabili e dei gruppi di autoconsumatori in Abruzzo, con modifiche alla l.r. 6/2022

Promozione delle comunità energetiche rinnovabili e dei gruppi di autoconsumatori in Abruzzo

La legge regionale dell’Abruzzo sostiene la generazione distribuita di energia da fonti rinnovabili in autoconsumo, in attuazione degli obiettivi europei di sostenibilità e decarbonizzazione. La disciplina regionale riguarda i gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente e le comunità energetiche rinnovabili (CER), con interventi di promozione, sostegno finanziario, monitoraggio e verifica dei risultati.

Finalità e quadro di riferimento

L’intervento regionale è finalizzato a favorire l’autoconsumo da fonti rinnovabili, la riduzione dei consumi energetici da fonti non rinnovabili e la decarbonizzazione dell’economia regionale. La legge si coordina con la disciplina statale recata dal d.lgs. 199/2021, cui rinvia per le definizioni e, in generale, per quanto non espressamente disciplinato dal Capo I.

Definizioni e natura delle CER

Ai fini della legge si applicano le definizioni del d.lgs. 199/2021 per i gruppi di autoconsumatori e per le CER. Le comunità energetiche rinnovabili sono configurate come enti senza finalità di lucro, costituiti per superare l’uso del petrolio e dei suoi derivati, favorire la produzione e lo scambio di energia da fonti rinnovabili e promuovere nuove forme di efficientamento e riduzione dei consumi energetici.

Attività delle CER e dei gruppi di autoconsumatori

L’obiettivo primario è l’autoconsumo dell’energia rinnovabile prodotta e, se del caso, l’immagazzinamento tramite sistemi di accumulo, per aumentare l’efficienza energetica e contrastare la povertà energetica. Le attività devono produrre benefici ambientali, economici e sociali per associati, membri o azionisti, o per le aree in cui la comunità opera, senza finalità di profitto.

Le CER possono:

  • produrre, autoconsumare, immagazzinare e vendere energia elettrica rinnovabile tramite sistemi di accumulo;
  • stipulare accordi e convenzioni con ARERA e con i gestori di rete per ottimizzare reti e accesso ai mercati;
  • predisporre un bilancio energetico annuale;
  • adottare un programma triennale di interventi per ridurre i consumi da fonti non rinnovabili e migliorare l’efficienza energetica;
  • promuovere progetti, anche innovativi, di efficienza energetica e incremento delle rinnovabili.

I documenti relativi al bilancio energetico annuale e al programma triennale sono trasmessi al tavolo tecnico; il programma triennale è anche sottoposto alla Giunta per la verifica di coerenza con il piano energetico ambientale regionale. Ogni tre anni la Giunta verifica, con il supporto del tavolo tecnico, l’attuazione del programma e i risultati di riduzione dei consumi non rinnovabili.

Partecipazione e costituzione delle CER

Alle CER possono partecipare soggetti pubblici e privati. Le imprese possono aderire solo se la partecipazione non costituisce la loro attività industriale o commerciale principale.

I comuni che intendono costituire una CER adottano uno specifico protocollo d’intesa, aperto all’adesione di soggetti pubblici e privati, sulla base di uno schema-tipo predisposto dalla Giunta regionale. Il protocollo è finalizzato a sostenere la diffusione e la coerenza dei sistemi locali di produzione, consumo e accumulo di energia.

Tavolo tecnico permanente

La Giunta regionale istituisce un tavolo tecnico permanente per la riduzione dei consumi energetici, quale sede di confronto e sinergia tra i soggetti del settore. Ne fanno parte rappresentanti delle CER, associazioni di categoria regionali del settore ambientale ed energetico, comprese quelle degli amministratori di condominio, rappresentanti delle società di distribuzione e gestione della rete, un rappresentante ANCI e dirigenti dei servizi regionali competenti.

Il tavolo:

  • acquisisce dati su riduzione dei consumi, autoconsumo e quota di energie rinnovabili;
  • individua modalità di gestione più efficiente delle reti energetiche, anche tramite consultazione di ARERA;
  • analizza i risultati energetici dei gruppi di autoconsumatori e delle CER;
  • individua buone pratiche da diffondere sul territorio regionale;
  • può formulare proposte per la gestione dei rapporti con ARERA.

Il tavolo non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale e i componenti non percepiscono compensi, gettoni o rimborsi spese.

Azioni regionali di promozione e sostegno finanziario

La Regione promuove l’attivazione dei gruppi di autoconsumatori e la costituzione delle CER mediante:

  • rimozione di ostacoli normativi e amministrativi;
  • cooperazione con ARERA e con i gestori delle reti di distribuzione;
  • azioni di comunicazione per favorire la diffusione delle CER e la più ampia partecipazione dei consumatori;
  • sostegno finanziario alla fase di attivazione o costituzione, anche tramite servizi di consulenza e supporto documentale e progettuale;
  • contributi per la realizzazione degli impianti.

Nel definire i regimi di sostegno e l’intensità dei contributi per gli impianti, la Regione deve considerare le specificità territoriali e favorire le aree svantaggiate, garantendo comunque la massimizzazione dell’autoconsumo. Sono criteri di priorità per i contributi:

  • la presenza di forme di equità sociale negli atti costitutivi, per contrastare la povertà energetica e sostenere l’inclusione dei soggetti economicamente svantaggiati;
  • la presenza di enti del terzo settore tra i soggetti della comunità energetica.

Disciplina delle sanzioni e conseguenze negative

Se in sede di verifica del programma triennale emergono risultati negativi, le CER non possono accedere ai finanziamenti regionali in campo energetico e ambientale fino al raggiungimento, entro il termine massimo di due anni, degli obiettivi indicati nel programma.

Aiuti di Stato

I contributi regionali sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Le misure che integrano aiuti di Stato devono essere notificate ai sensi degli articoli 107 e 108 TFUE, salvo quelle conformi a regolamenti di esenzione o in regime de minimis.

Attuazione, disciplinare regionale e rinvio al d.lgs. 199/2021

Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, adotta un disciplinare che definisce:

  • lo schema-tipo del protocollo d’intesa degli enti locali;
  • le modalità di gestione delle fonti energetiche e di distribuzione dell’energia prodotta senza fine di lucro;
  • le modalità di costituzione e funzionamento del tavolo tecnico;
  • i criteri e le modalità del sostegno finanziario;
  • i parametri di valutazione dei risultati della verifica del programma triennale.

Per quanto non previsto dal Capo I, si applicano le disposizioni del d.lgs. 199/2021.

Clausola valutativa

Il Consiglio regionale controlla l’attuazione della legge e ne valuta i risultati. La Giunta presenta alle commissioni consiliari competenti una relazione:

  • trascorsi almeno dodici mesi dall’entrata in vigore, in prima applicazione;
  • successivamente con cadenza biennale;
  • entro il 31 dicembre.

La relazione, basata sui dati del tavolo tecnico, deve contenere informazioni su interventi attuati, tempi procedimentali, risorse stanziate e utilizzate, criticità, numero di CER costituite, adesioni di comuni e soggetti, e risultati in termini di riduzione dei consumi non rinnovabili, autoconsumo e uso di rinnovabili. La relazione è resa pubblica.

Regime finanziario

Per gli adempimenti organizzativi relativi alla cooperazione istituzionale non sono previsti oneri aggiuntivi, in quanto si opera con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Gli interventi di comunicazione e supporto alla costituzione delle CER sono finanziati con uno stanziamento di 40.000 euro per il 2022, mentre i contributi per gli impianti sono finanziati dal 2023 con un apposito stanziamento nel bilancio regionale, annualmente determinato con la legge di bilancio. È consentito il cofinanziamento con risorse regionali, statali ed europee coerenti con le finalità della legge, e la spesa è comunque limitata agli stanziamenti iscritti in bilancio.

Modifiche alla l.r. 6/2022

La legge interviene anche sulla l.r. 6/2022, modificando l’allegato A con la reviviscenza di tre leggi regionali che risultavano abrogate nell’elenco: una sui contributi al Consiglio regionale e alle sezioni provinciali dell’Ente Nazionale Sordomuti, una sull’Osservatorio regionale del mercato del lavoro e una sulla disciplina del sistema regionale integrato dei servizi all’impiego. La reviviscenza opera dalla data di entrata in vigore della l.r. 6/2022, quindi con effetto retroattivo rispetto alla presente legge.

Decorrenza e profili di attualità

La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel BURAT, quindi il 21 maggio 2022. Il testo vigente indicato è in vigore dal 19 gennaio 2023 per effetto della modifica successiva all’art. 6. Non appare un atto obsoleto, poiché disciplina ancora rilevante per la costituzione e il sostegno delle CER e dei gruppi di autoconsumatori in Abruzzo.

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