L.R. Abruzzo 11/2022
Disposizioni in materia di funzioni relative all'assistenza ai ciechi e sordi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Abruzzo le funzioni socio-assistenziali per ciechi e sordi, affidate ai Comuni/ADS per assistenza scolastica, testi e sussidi, con contributi regionali annuali e rendicontazione. Prevede una fase transitoria per l’anno scolastico 2022-2023 e, dal 2025, la copertura finanziaria avviene con gli stanziamenti delle leggi di bilancio annuali.
Assistenza ai ciechi e ai sordi: funzioni comunali, contributi e disciplina attuativa
Assistenza ai ciechi e ai sordi: disciplina regionale delle funzioni socio-assistenziali
La legge della Regione Abruzzo disciplina l’organizzazione e il finanziamento degli interventi di assistenza a favore delle persone cieche e sorde, soprattutto in ambito scolastico e formativo. Il provvedimento si collega alla normativa statale e regionale in materia di disabilità e riordino delle funzioni amministrative degli enti locali.
Finalità e ambito applicativo
La legge mira a garantire interventi specifici per superare le difficoltà di comunicazione e partecipazione che possono incontrare alunni e studenti ciechi e sordi nel percorso scolastico e formativo. La disciplina opera nel territorio della Regione Abruzzo e si applica alle funzioni relative all’assistenza in favore di ciechi e sordi.
Ai fini della legge:
- sono considerati ciechi i ciechi totali, i ciechi parziali e gli ipovedenti gravi, secondo la legge n. 138 del 2001;
- sono considerati sordi i minorati sensoriali dell’udito individuati ai sensi della legge n. 95 del 2006.
Funzioni attribuite ai Comuni e agli Ambiti Distrettuali Sociali
Le funzioni socio-assistenziali sono esercitate dai Comuni, singoli o associati secondo la legge n. 328 del 2000, attraverso la gestione dei servizi previsti dalla legge. In base alla disciplina vigente, l’organizzazione operativa è in capo agli Ambiti Distrettuali Sociali, che presentano i programmi annuali e ricevono i contributi regionali.
I servizi finanziabili e gestibili comprendono:
- assistenza educativa e didattica ai ciechi e ai sordi per l’integrazione scolastica, a domicilio o presso centri socio-educativi diurni, con personale in possesso del diploma di specializzazione polivalente, preferibilmente con indirizzo per l’educazione scolastica dei ciechi e sordi;
- fornitura dei testi scolastici;
- fornitura di sussidi mimografo-visivi;
- consulenza del tiflologo per i minorati della vista e dell’interprete per i minorati dell’udito;
- fornitura di materiale didattico a rilievo per gli studenti;
- fornitura di materiale tecnico speciale per i minorati della vista.
Per la gestione dei servizi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può essere privilegiato l’affidamento in concessione a enti, associazioni e istituti che abbiano come scopo primario l’assistenza a ciechi e sordi.
La forma di esercizio delle funzioni doveva essere deliberata entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge.
Trascrizione e adattamento dei testi scolastici
La legge detta regole specifiche per l’adattamento dei testi scolastici.
Per i ciechi, i testi devono essere:
- trascritti in Braille, oppure
- registrati, oppure
- prodotti con caratteri ingranditi.
La scelta deve rispettare il giudizio del tiflologo e dell’insegnante di sostegno, sentito il centro di ipovisione per gli ipovedenti e previa consultazione del consiglio di interclasse e di classe sull’adeguatezza dei testi.
Per i sordi, i testi scolastici sono trasferiti su supporto informatico, nel rispetto del giudizio dell’interprete di cui alla legge e dell’insegnante di sostegno, previa consultazione del consiglio di interclasse e di classe.
Programmazione annuale e contributi regionali
Per ottenere i contributi, gli Ambiti Distrettuali Sociali devono presentare entro il 31 ottobre di ogni anno al Dipartimento regionale competente in materia sociale:
- il programma delle attività educativo-assistenziali per l’anno solare successivo;
- il relativo piano finanziario;
- il tutto con riferimento alle funzioni di cui alla legge e previa consultazione delle associazioni dei ciechi e sordi.
Il contributo regionale è determinato nei limiti:
- dello stanziamento del capitolo di bilancio regionale dedicato;
- di eventuali altri fondi statali disponibili.
Il criterio di riparto si basa sul numero di alunni e studenti che necessitano degli interventi, come comunicato dagli Ambiti nel proprio atto programmatorio.
Erogazione, rendicontazione e controlli finanziari
La Giunta regionale, una volta approvato il programma di attività, delibera l’erogazione del contributo agli Ambiti Distrettuali Sociali.
Gli Ambiti devono presentare il rendiconto delle spese sostenute entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento del programma, secondo criteri e modalità stabiliti con atto della Giunta regionale.
L’autorizzazione alla spesa è consentita solo nei limiti degli stanziamenti annualmente iscritti in bilancio regionale.
Attuazione uniforme sul territorio regionale
Entro 120 giorni dall’entrata in vigore, la Giunta regionale deve adottare le disposizioni attuative per assicurare una gestione uniforme, sul territorio regionale, dei servizi affidati agli Ambiti Distrettuali Sociali.
La Giunta regionale e il Dipartimento regionale competente in materia sociale adottano inoltre tutti gli atti necessari per l’attuazione della legge.
Regime transitorio per l’anno scolastico 2022-2023
In prima applicazione, per consentire l’avvio dell’anno scolastico 2022-2023, il termine per la presentazione del programma e del piano finanziario è stato ridotto a 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.
Copertura finanziaria
La legge prevede una copertura finanziaria articolata per annualità:
- per il 2022, oneri complessivi pari a 640.000 euro, finanziati per 240.000 euro con la Missione 12, Programma 02, Titolo 1, capitolo 71571, e per 400.000 euro con la Missione 12, Programma 02, capitolo 71529 del bilancio regionale 2022-2024, esercizio 2022;
- per il 2023 e il 2024, 240.000 euro per ciascun anno con le risorse della Missione 12, Programma 02, Titolo 1, capitolo 71571, e con i finanziamenti statali annualmente trasferiti alle Regioni ai sensi dell’art. 1, comma 947, della legge n. 208 del 2015 e con altre risorse statali;
- dal 2025, con i corrispondenti stanziamenti annuali delle rispettive leggi di bilancio.
Decorrenza
La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul BURA telematico, quindi dal 16 luglio 2022. Successivamente, il testo vigente reca l’aggiornamento della copertura finanziaria a decorrere dall’esercizio 2025.
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