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Legge

L.R. Abruzzo 10/2022

Disposizioni per il funzionamento degli enti di cui agli articoli 55 e 56 dello Statuto regionale, degli altri uffici o enti istituiti, controllati e vigilati, disposizioni per la valorizzazione del patrimonio per progetti di pubblico interesse, attuazione del principio di leale collaborazione e ulteriori disposizioni.

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 10/2022Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge Abruzzo n. 10/2022 disciplina il funzionamento di enti regionali e rapporti con Giunta/Consiglio, introduce obblighi di trasparenza, regola concessioni e contributi straordinari per il solo 2022, e modifica numerose leggi regionali. Molte misure sono a termine o già superate da norme successive, quindi l’attualità pratica è limitata.

Disposizioni su enti regionali, trasparenza, patrimonio e contributi 2022

Disposizioni su enti regionali, trasparenza, patrimonio e interventi finanziari

La legge regionale Abruzzo n. 10 del 16 giugno 2022 interviene in modo eterogeneo su organizzazione di enti regionali, trasparenza amministrativa, utilizzo di immobili pubblici, contributi straordinari e modifiche puntuali a leggi regionali previgenti. Diverse previsioni riguardano esclusivamente l’esercizio 2022 o risultano successivamente modificate o abrogate.

Funzionamento degli enti regionali e rapporti con Giunta e Consiglio

Per gli enti regionali di cui agli articoli 55 e 56 dello Statuto che operano come pubbliche amministrazioni, in caso di vacanza, assenza o impedimento di dirigenti o direttori, l’incarico può essere affidato a un dirigente di ruolo della Giunta regionale, previa autorizzazione della Giunta, per il periodo di vacanza o impedimento. L’incarico è qualificato come ad interim, con possibile riconoscimento delle maggiorazioni retributive nei limiti massimi del CCNL dell’Area Funzioni locali.

La medesima disciplina si applica anche nei rapporti tra Giunta e Consiglio regionale; in tal caso l’autorizzazione spetta all’organo di indirizzo politico dell’amministrazione di appartenenza del dirigente o direttore.

Prestazioni professionali rese presso gli enti regionali

Quando mancano professionalità tecniche idonee in organico, gli enti regionali possono affidare a personale dipendente o dirigenziale, anche in comando dalla Giunta o dal Consiglio, prestazioni di progettazione, direzione lavori o esecuzione, vigilanza, collaudi tecnici e amministrativi, verifiche di conformità, collaudo statico, studi e ricerche connessi, progettazione della sicurezza e coordinamento della sicurezza in esecuzione, nonché le prestazioni specialistiche necessarie per un progetto esecutivo completo.

Lo svolgimento è subordinato:

  • all’accordo ex articolo 15 della legge n. 241/1990;
  • alla verifica dell’assenza, anche potenziale, di conflitti di interesse.

Gli oneri restano a carico degli enti utilizzatori e i compensi sono erogati nel rispetto della normativa statale vigente.

Modifiche alla disciplina degli organismi controllati e dei fabbisogni

La legge sostituisce i riferimenti agli “organismi partecipati” con quelli agli “organismi controllati” nella disciplina finanziaria regionale del 2009. I piani triennali dei fabbisogni o analoghi atti di pianificazione degli organismi controllati devono essere trasmessi alla Giunta regionale tramite il Dipartimento competente; la Giunta esercita i poteri di vigilanza e controllo entro 30 giorni dal ricevimento.

Decorso inutilmente tale termine senza rilievi o criticità, il piano o l’atto diviene efficace.

Trasparenza e pubblicazione degli atti

È introdotto un obbligo di pubblicazione tempestiva, per almeno cinque anni e in forma integrale con allegati, di tutti i provvedimenti dell’organo di indirizzo politico della Giunta e del Consiglio regionale, nonché degli atti monocratici del Presidente della Regione e del Presidente del Consiglio regionale.

La pubblicazione deve avvenire secondo le regole sui dati aperti e nel rispetto della disciplina privacy. Gli atti devono indicare le motivazioni di eventuali minimizzazioni, anonimizzazioni o omissioni di allegati. La disciplina si estende anche alle aziende sanitarie regionali e alle società interamente partecipate dalla Regione, con riferimento ai rispettivi organi di indirizzo.

È inoltre prevista la pubblicazione retroattiva, per almeno i cinque anni precedenti l’entrata in vigore della legge, degli atti degli organi indicati, con alcune modalità semplificate per i documenti contenenti dati da minimizzare o anonimizzare.

Alienazioni e valorizzazione del patrimonio regionale

Per l’esercizio 2022 la legge autorizza l’iscrizione in bilancio delle entrate derivanti dall’alienazione di alcuni immobili e impianti regionali, con destinazioni vincolate a specifiche spese. È inoltre prevista la concessione gratuita per 50 anni all’Università di Teramo dell’immobile ex casa dello studente/ex mensa universitaria, per la realizzazione del Polo Agro-Bio-Veterinario, riconosciuto come progetto di interesse regionale.

Interventi e contributi connessi all’esercizio 2022

La legge prevede varie misure finanziarie limitate al 2022, tra cui:

  • contributi per il CRAM, per il solo anno 2022;
  • contributi al Comune di Trasacco e al Consorzio di Bonifica Ovest Liri-Garigliano per interventi sulla rete irrigua fucense;
  • anticipazione fino a 2 milioni di euro all’Agenzia regionale di Protezione civile per l’emergenza Ucraina, con successivo riversamento al bilancio regionale entro 15 giorni e comunque entro la chiusura dell’esercizio;
  • contributo straordinario al CRUA per il risanamento;
  • incremento del Fondo unico delle politiche della pesca per il solo 2022;
  • rifinanziamento della legge regionale sul patrimonio linguistico abruzzese.

Molte di queste misure sono espressamente collegate al bilancio 2022-2024, esercizio 2022, e non hanno portata permanente.

Rifiuti e trasformazioni societarie

I consorzi di enti locali e le aziende speciali possono avviare processi di trasformazione o costituzione societaria, purché conclusi inderogabilmente entro l’assegnazione del servizio e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2022.

Ricostruzione post sisma 2016

L’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 Abruzzo può avvalersi, in distacco, di un dirigente di ruolo della Giunta regionale. Per la durata del distacco resta indisponibile una posizione dirigenziale nella dotazione organica della Giunta; il trattamento fondamentale è a carico della Regione, mentre il trattamento accessorio e le eventuali maggiorazioni sono a carico dell’Ufficio speciale.

In caso di vacanza, assenza o impedimento di un dirigente o del direttore, il Presidente della Regione, quale Vice-Commissario, può conferire un incarico ad interim a un dirigente della Giunta, previa autorizzazione della Giunta; l’onere è a carico dell’Ufficio speciale.

Funzioni di supporto alle fusioni di Comuni

È istituito presso il Dipartimento competente per gli enti locali un “Ufficio per il supporto alle fusioni di Comuni”, destinato ad assistere i processi di fusione e fusione per incorporazione nella formazione dei nuovi statuti e nell’accorpamento di funzioni e servizi. L’ufficio opera senza nuovi o maggiori oneri, utilizzando risorse già disponibili.

Disciplina funeraria e case funerarie

La legge modifica la disciplina funeraria regionale riducendo a 250 metri la distanza minima per l’apertura delle case funerarie rispetto a determinati luoghi sensibili, ferma restando la possibilità per i Comuni di fissare distanze maggiori, fino a 800 metri.

È inoltre consentita l’apertura di case funerarie anche in aree e nuclei industriali, previo nulla osta dell’ARAP o del Consorzio industriale competente; tali enti possono individuare siti nei quali limitare o escludere la realizzazione di tali strutture per ragioni economico-occupazionali.

Comitato tecnico dei dialetti d’Abruzzo

È riformata la disciplina del Comitato tecnico dei dialetti d’Abruzzo, che viene composto da sei esperti di comprovata competenza linguistica, etno-antropologica, storica e culturale, operanti in università, associazioni culturali o centri di ricerca italiani e stranieri. Il Consiglio regionale può integrare il Comitato con un membro designato dal Ministero competente in materia di cultura, previa intesa.

I componenti sono nominati dal Consiglio regionale; il Comitato ha sede a L’Aquila presso il Dipartimento regionale competente in materia di cultura. Sono previste indennità e rimborsi spese per i membri fuori sede, oltre a una rifinanziamento per il 2022 pari a 30.000 euro, con copertura vincolata all’accertamento delle maggiori entrate.

Ulteriori modifiche a leggi regionali previgenti

La legge interviene anche su varie discipline di settore, tra cui:

  • sostegno al mototurismo, con previsione della rete degli itinerari mototuristici d’Abruzzo e del relativo piano di gestione;
  • tutela e valorizzazione del patrimonio linguistico regionale;
  • sostegno agli enti del Terzo settore e alle associazioni sportive dilettantistiche colpiti dalla crisi Covid-19;
  • aggiornamento di alcuni riferimenti organizzativi e finanziari in leggi regionali già vigenti.

Regime temporale e attualità pratica

Molte disposizioni sono riferite al solo esercizio 2022, a procedimenti di alienazione o a contributi straordinari una tantum. Inoltre alcune parti risultano successivamente abrogate o sostituite da leggi regionali successive, con conseguente riduzione della loro attuale utilità applicativa.

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