L.R. Abruzzo 12/2022
Istituzione del Registro Tumori della Regione Abruzzo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce il Registro Tumori della Regione Abruzzo presso l’ASR Abruzzo, ne definisce finalità, organizzazione e raccordo con la rete nazionale, prevede un regolamento attuativo entro 30 giorni e impone alle ASL la digitalizzazione del registro delle cause di morte dal 2023 con invio semestrale dei dati. Nessun nuovo onere per il bilancio regionale.
Istituzione del Registro Tumori della Regione Abruzzo
Istituzione del Registro Tumori della Regione Abruzzo
La legge istituisce il Registro Tumori della Regione Abruzzo per garantire una raccolta sistematica e qualificata di dati anagrafici, sanitari ed epidemiologici sui tumori. La disciplina si applica nel territorio della Regione Abruzzo e mira anche a raccordare il flusso informativo con la Rete nazionale dei registri tumori e dei sistemi di sorveglianza.
Finalità del Registro
Il Registro è destinato a produrre informazioni utili per la conoscenza e il monitoraggio dei fenomeni oncologici, tra cui:
- misurazione di incidenza, mortalità, sopravvivenza e prevalenza dei tumori;
- descrizione del rischio per sede, tipo di tumore, età, genere e altre variabili utili alla ricerca;
- svolgimento di studi epidemiologici su andamento temporale, distribuzione territoriale, fattori di rischio ed esiti di diagnosi precoce, terapie e percorsi diagnostico-terapeutici;
- produzione di dati anonimi e aggregati per programmazione, gestione, controllo e valutazione dell’assistenza sanitaria, nonché per la prevenzione primaria e secondaria;
- monitoraggio dell’appropriatezza e qualità dei servizi diagnostico-terapeutici e della sopravvivenza dei pazienti oncologici.
Il Registro deve inoltre assicurare l’inserimento tempestivo, qualificato e sistematico dei dati nella Rete Nazionale dei Registri dei Tumori e dei Sistemi di Sorveglianza, secondo le modalità e i flussi previsti dalla normativa statale richiamata.
Organizzazione e soggetti coinvolti
Il Registro è istituito presso l’Agenzia Sanitaria Regionale (ASR Abruzzo), che ne cura la gestione amministrativa, tecnica e informatica nei limiti delle risorse ordinarie assegnate. La stessa ASR gestisce anche, come fonti aggiuntive di dati, la sezione regionale del Registro Nazionale dei Mesoteliomi (ReNaM) e il Registro Nazionale dei Tumori Naso-Sinusali (ReNaTuNS).
Comitato tecnico-scientifico
All’interno del Registro è istituito un Comitato tecnico-scientifico con funzioni di:
- indirizzo;
- controllo degli standard, dei sistemi e dei metodi impiegati;
- valutazione della qualità e dell’aderenza alle linee guida;
- formazione e aggiornamento.
La composizione del Comitato è demandata al regolamento di funzionamento; esso è presieduto dal Direttore dell’ASR Abruzzo e i componenti operano a titolo gratuito. Al suo interno sono individuati un responsabile della gestione e un vicario, incaricati di garantire puntualità, correttezza e completezza dei dati e il raccordo con la Rete nazionale.
Regolamento attuativo e protezione dei dati
Entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale deve proporre il regolamento di funzionamento del Registro, secondo lo Statuto regionale. Il regolamento disciplina l’implementazione dei flussi informativi necessari all’inserimento dei dati nella Rete nazionale, in conformità alla normativa statale richiamata.
Lo stesso regolamento definisce anche le modalità di attuazione della disciplina sulla protezione dei dati personali, nel rispetto del parere del Garante privacy. In particolare, devono essere individuati:
- le tipologie di dati particolari o sensibili trattati;
- le operazioni consentite;
- le specifiche finalità perseguite;
- i soggetti autorizzati ad accedere ai registri;
- le misure di custodia e sicurezza dei dati.
Digitalizzazione del Registro nominativo delle cause di morte
A decorrere dal 2023, le Aziende Sanitarie Locali della Regione Abruzzo devono digitalizzare il Registro Nominativo delle cause di Morte e trasmettere al gestore del Registro Tumori i dati aggiornati con cadenza semestrale. La trasmissione deve avvenire secondo il formato definito da un disciplinare che la Giunta regionale deve proporre entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge.
Copertura finanziaria
La legge prevede espressamente l’invarianza finanziaria: non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. Gli enti coinvolti devono quindi provvedere agli adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.
Entrata in vigore
La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica.
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