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Legge

L.R. Abruzzo 7/2022

Disposizioni per l'utilizzo e la valorizzazione del patrimonio minerario dismesso e modifiche alla l.r. 36/2013.

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 7/2022

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Abruzzo il recupero, la valorizzazione e l’utilizzo dei siti minerari dismessi, con programmi regionali, parchi geominerari, miniere-museo, catasto, autorizzazioni, requisiti di sicurezza, vigilanza e sanzioni. Prevede misure attuative e copertura finanziaria per il 2022, oltre a modifiche alla l.r. 36/2013. Vigente dal 21 aprile 2022.

Utilizzo e valorizzazione del patrimonio minerario dismesso in Abruzzo e modifiche alla l.r. 36/2013

Utilizzo e valorizzazione del patrimonio minerario dismesso in Abruzzo

La legge regionale Abruzzo n. 7 del 2022 disciplina il recupero, la valorizzazione e l’uso dei siti minerari dismessi e dei beni connessi, in un quadro di sviluppo sostenibile e di tutela della sicurezza, della salute e del patrimonio culturale, tecnico-scientifico, ambientale e paesaggistico dei luoghi.

Finalità e obiettivi generali

Il provvedimento mira a considerare i siti minerari dismessi come beni culturali e risorse identitarie dei territori, da recuperare e valorizzare per finalità scientifiche, culturali, turistiche, sociali e, ove compatibile, produttive diverse da quelle minerarie. La Regione persegue tra l’altro:

  • censimento e catalogazione delle aree abbandonate o esaurite e delle pertinenze del compendio minerario;
  • tutela della sicurezza dei siti e dei relativi compendi;
  • programmazione di interventi di messa in sicurezza statica e di recupero ambientale;
  • riutilizzo non minerario finalizzato alla valorizzazione;
  • sviluppo integrato dei comprensori minerari più significativi;
  • promozione della ricerca scientifica e qualificazione degli operatori;
  • incentivi alle attività di utilizzo e valorizzazione.

Programma regionale di recupero e valorizzazione

Lo strumento centrale è il programma regionale, che coordina le azioni dei soggetti istituzionali e definisce linee e indirizzi per l’attuazione degli obiettivi della legge. Il programma:

  • tiene conto delle attività già avviate, delle miniere in esercizio, della salvaguardia dei giacimenti non esauriti e della possibile ripresa estrattiva delle miniere dismesse;
  • individua e promuove parchi geominerari e miniere-museo;
  • è approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta, previo parere del Comitato consultivo;
  • ha durata almeno quinquennale;
  • può essere modificato o integrato con la stessa procedura.

La Regione può inoltre incentivare interventi anche prima dell’approvazione del programma, sulla base delle priorità previste dalla legge e nel rispetto delle tutele del d.lgs. 42/2004. Le modalità e i tempi possono essere regolati anche tramite convenzioni con i beneficiari; resta ferma l’inderogabilità del piano paesaggistico regionale, salvo accordo pianificatorio con il Ministero della Cultura.

Parchi geominerari e miniere-museo

Il programma regionale individua:

  • i parchi geominerari, come ambiti territoriali caratterizzati dall’unitarietà delle tecniche minerarie, delle tecnologie di estrazione e lavorazione, delle attività economiche connesse e delle potenzialità di valorizzazione coordinata;
  • le miniere-museo, cioè siti dismessi in superficie e sotterraneo gestiti per acquisire, conservare, ordinare ed esporre beni culturali con finalità educative, documentarie, di ricerca e ambientali.

Nei parchi geominerari è prevista una graduazione degli interventi di tutela e valorizzazione, con priorità alla messa in sicurezza dei vuoti sotterranei. La Regione favorisce la raccolta e la conservazione della documentazione tecnica e amministrativa delle attività minerarie dismesse e promuove accordi con lo Stato e, se del caso, con gli enti parco competenti per valorizzare le pertinenze in patrimonio indisponibile statale.

I Comuni, anche associati, altri enti territoriali ed enti parco possono chiedere l’istituzione di un parco geominerario o di una miniera-museo presentando un progetto di valorizzazione coerente con il programma regionale.

Regime di tutela dei siti inclusi

Nei siti qualificati come parco minerario o miniera-museo sono vietati:

  • mutamenti dell’uso del suolo e interventi che alterino morfologia ed equilibri paesaggistici, ambientali, ecologici, idraulici, idrogeotermici e geominerari;
  • danneggiamento, distruzione o rimozione di manufatti, beni, strutture e infrastrutture connesse;
  • nuove costruzioni e trasformazioni delle esistenti, salvo manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, nel rispetto del d.lgs. 42/2004;
  • attività pubblicitarie o promozionali non autorizzate dal gestore.

L’utilizzo non minerario delle pertinenze nel parco minerario richiede il parere favorevole del dipartimento regionale competente in materia estrattiva, previa verifica dell’insussistenza dell’interesse minerario.

Catasto delle miniere dismesse

È istituito presso il competente servizio della Giunta regionale il Catasto delle miniere dismesse o abbandonate, con finalità di:

  • verificare possibili condizioni di pericolo legate a chiusure minerarie inidonee, manomissioni degli accessi o dissesti dei vuoti sotterranei e delle fronti in superficie;
  • supportare il recupero morfologico e ambientale;
  • ricostruire le originarie aree di concessione mineraria dismesse;
  • raccogliere la documentazione archivistica relativa alle concessioni.

La Regione istituisce anche un canale di finanziamento per realizzare il catasto, partendo dalla valorizzazione e digitalizzazione dell’archivio storico regionale presso l’Ufficio regionale Risorse Estrattive.

Regole autorizzative per gli interventi

Gli interventi di valorizzazione a fini scientifici, turistici e culturali sono distinti a seconda della situazione del sito:

  • per cantieri dismessi all’interno di aree ancora interessate da permessi di ricerca o concessioni in corso, si applica la normativa mineraria specifica;
  • per miniere dismesse o compendi immobiliari di miniere dismesse, è richiesta autorizzazione regionale nel rispetto del programma regionale e salve le competenze della Soprintendenza ai sensi del d.lgs. 42/2004.

La concessione mineraria può essere rilasciata anche per uno sfruttamento integrato del giacimento, con finalità produttive minerarie e di valorizzazione scientifica, turistica, culturale e sociale. Nella valutazione della capacità tecnica ed economica del richiedente si tiene conto anche delle attività di valorizzazione delle sezioni esaurite.

Sicurezza dei fruitori e dei cantieri

La legge richiama, per la sicurezza, il d.lgs. 81/2008 e, in mancanza di normativa specifica, la disciplina mineraria vigente, in particolare il d.lgs. 624/1996, integrata con misure tecniche e organizzative adeguate alla tipologia dei fruitori. Le misure devono essere rivolte alla generalità dei visitatori o a gruppi preventivamente individuati e non devono snaturare l’identità del sito, specie se qualificato come bene culturale.

Il titolare dell’autorizzazione deve:

  • nominare un responsabile della sicurezza, di regola un professionista abilitato per le attività estrattive;
  • impiegare operatori formati e garantirne l’aggiornamento;
  • fornire dispositivi di protezione individuale ai fruitori;
  • stipulare un’assicurazione di responsabilità civile per i danni a terzi.

Per i cantieri minerari restano ferme le norme di settore minerario e quelle sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Accreditamento degli operatori

Per garantire una presenza qualificata sul territorio, la Regione accredita gli operatori che svolgono attività di messa in sicurezza, recupero funzionale e riutilizzo turistico, culturale e sociale di miniere dismesse, sezioni dismesse di miniere in esercizio o compendi immobiliari dismessi.

Gli operatori devono dimostrare di aver già sviluppato interventi coerenti, di possedere capacità tecnica per programmare e progettare interventi pluriennali e di avere esperienza nella valorizzazione delle tradizioni e della storia mineraria. Agli operatori accreditati è riconosciuto il ruolo di attuatori degli interventi previsti nei parchi geominerari dal programma regionale.

Requisiti e modalità di accreditamento sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

Comitato consultivo regionale

È istituito presso la Giunta regionale il Comitato consultivo per la valorizzazione del patrimonio minerario dismesso, con compiti di parere sui provvedimenti attuativi della legge e di proposta sulle attività di valorizzazione.

Il Comitato è nominato all’inizio di ogni legislatura e resta in carica per l’intera durata della stessa. Ne fanno parte rappresentanti dei dipartimenti regionali competenti, di ANCI, UPI, UNCEM, degli operatori del settore, di associazioni specializzate in materia speleologica e del Parco regionale Sirente-Velino; possono partecipare anche rappresentanti delle soprintendenze e di alcuni parchi nazionali, previa intesa con le amministrazioni di appartenenza.

La partecipazione è gratuita e il funzionamento non comporta nuovi o maggiori oneri.

Bonifica dei siti minerari dismessi

Quando un sito dismesso richiede bonifica o messa in sicurezza permanente ai sensi del d.lgs. 152/2006, gli interventi devono preservare, per quanto possibile, strutture, manufatti e forme minerarie residuali, evitando di alterare la morfologia originaria del paesaggio minerario. Devono essere privilegiate tecniche a basso impatto e non invasive.

Se, a seguito della bonifica, il patrimonio residuo conserva elementi significativi geominerari o di archeologia industriale, la Regione o l’ente locale competente possono valutare l’istituzione di un parco geominerario o di una miniera-museo. Se invece la bonifica comporta la cancellazione totale o parziale degli elementi minerari, la Regione deve predisporre uno studio completo del sito con rilievi topografici, fotografici e documentali per evitare la dispersione del patrimonio.

Vigilanza, sanzioni e sospensione dell’autorizzazione

La vigilanza sull’osservanza della legge e l’irrogazione delle sanzioni spettano alla Regione, che può avvalersi dell’ARTA, ferme le competenze in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.

Le principali conseguenze sono:

  • sanzione amministrativa da 1.000 a 10.000 euro per interventi senza autorizzazione o in difformità da essa, con obbligo di ripristino dei luoghi;
  • sospensione o revoca dell’autorizzazione, nei casi più gravi, se non sono rispettate le misure di sicurezza previste;
  • sospensione dell’attività, in tutto o in parte, nelle more degli adeguamenti necessari.

I proventi delle sanzioni sono destinati a un apposito capitolo del bilancio regionale.

Disposizioni attuative e tempi

Entro 120 giorni dall’entrata in vigore, la Giunta regionale deve adottare un disciplinare che definisca:

  • criteri e modalità per l’incentivazione degli interventi di recupero e valorizzazione;
  • criteri per l’esercizio coordinato delle attività minerarie in esercizio e di valorizzazione nei parchi minerari;
  • criteri e modalità per il rilascio dei titoli autorizzativi;
  • requisiti e modalità di accreditamento degli operatori.

In fase di prima attuazione, il Comitato consultivo deve essere costituito entro 90 giorni dall’entrata in vigore. Gli esercenti già attivi alla data di entrata in vigore devono presentare istanza di autorizzazione entro 180 giorni dalla pubblicazione del disciplinare sul BURAT.

Aspetti finanziari

Per il 2022 gli oneri sono quantificati in 80.000 euro, coperti mediante apposito stanziamento nel bilancio regionale 2022/2024 e variazione compensativa di spesa. Per gli anni successivi la copertura è demandata alle leggi di bilancio, nel rispetto degli equilibri di bilancio. La Giunta regionale e il dipartimento competente in materia di territorio-ambiente adottano gli atti necessari all’attuazione.

Modifiche alla l.r. 36/2013

La legge modifica la disciplina regionale sui rifiuti urbani prevedendo che i consorzi di enti locali e le aziende speciali possano avviare processi di trasformazione o costituzione societaria, da concludere inderogabilmente entro la piena operatività dell’AGIR. Inoltre, viene modificato il comma 5 dell’articolo 17, con un intervento terminologico relativo al commissario.

Decorrenza

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel BURAT ed è vigente dal 21 aprile 2022 in base all’indicazione fornita nel testo.

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