L.R. Lazio 2/2020
Modifica alla legge regionale 6 novembre 2019, n. 22 (Testo unico del commercio) e successive modifiche
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale introduce, per la sola stagione estiva 2020, una deroga temporanea alle regole sulle vendite promozionali e di fine stagione previste dal Testo unico del commercio della Regione. La Giunta può estendere l’applicazione delle deroghe per tutta l’emergenza Covid-19 deliberata a livello statale. Nessun onere per il bilancio regionale.
Deroga temporanea alle vendite promozionali e di fine stagione nel settore commercio per l’emergenza Covid-19
Deroga temporanea alle vendite nel commercio regionale
La legge regionale interviene sul Testo unico del commercio della Regione per attenuare gli effetti economici dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 sulle attività commerciali. La disciplina riguarda esclusivamente il territorio regionale e introduce una flessibilità straordinaria e limitata nel tempo per le vendite promozionali e di fine stagione.
Ambito di applicazione e finalità
La misura è adottata per fronteggiare la crisi del sistema economico regionale causata dall’emergenza sanitaria e per favorire la ripresa delle attività commerciali e degli acquisti da parte dei consumatori. Le deroghe operano soltanto per la stagione estiva 2020, salvo eventuale estensione deliberata dalla Giunta regionale.
Regime delle vendite promozionali e di fine stagione
Per la stagione estiva 2020:
- le vendite promozionali possono svolgersi in deroga ai termini previsti dai commi 6 e 8 dell’articolo 34 della legge regionale n. 22/2019;
- le vendite di fine stagione possono svolgersi in deroga al termine di adozione della deliberazione della Giunta regionale prevista dal comma 2 dello stesso articolo.
In sostanza, il provvedimento consente agli operatori commerciali di anticipare o comunque adattare tali iniziative di vendita rispetto alla disciplina ordinaria, ma solo nel perimetro temporale indicato.
Possibile estensione della deroga durante l’emergenza Covid-19
La Giunta regionale, sentite le organizzazioni di categoria delle imprese del commercio maggiormente rappresentative e previo parere della commissione consiliare competente, può stabilire con propria deliberazione che le deroghe sopra indicate si applichino per tutta la durata dell’emergenza legata al Covid-19 deliberata a livello statale.
Aspetti finanziari
La legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
Testo integrale
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