Cassazione Penale, Sentenza n. 16233/2026 del 05/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna per: (1) vizio di motivazione sull'elemento soggettivo del reato, sostenendo che gli atti avrebbero dimostrato confusione sui circuiti commerciali delle casse e quindi dubbio sulla consapevolezza della provenienza illecita; (2) violazione di legge per l'esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. (particolare tenuità del fatto) nonostante l'integrale restituzione dei beni, lo stato di incensuratezza e l'assenza di abitualità; (3) violazione di legge ex art. 62-bis c.p. per il diniego ingiustificato delle circostanze attenuanti generiche; (4) contraddittorietà della motivazione sulla quantificazione del danno.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il motivo relativo alla valutazione delle prove sulla soggettività (lo ha qualificato come questione di merito/travisamento non adeguatamente dedotta ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen.). Tuttavia ha ritenuto fondati gli altri motivi con riguardo al mancato esame e mancata motivazione della Corte di merito circa la richiesta di riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis e circa la quantificazione del danno: ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al diniego del riconoscimento della causa di non punibilità e alla quantificazione del danno, e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Torino. Ha inoltre disposto che, in caso di mancato proscioglimento sulla causa di non punibilità, il giudice di rinvio dovrà pronunciarsi sulle circostanze attenuanti generiche. Per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
art. 648 c.p., comma quarto
delitto di ricettazione nella forma attenuata di cui al comma quarto
La Corte ha confermato che gli elementi materiali e la consapevolezza della provenienza illecita erano ritenuti provati in primo e secondo grado, conducendo alla condanna nella forma attenuata; la questione sulla valutazione della prova è stata qualificata come mera critica di merito non ammissibile in cassazione senza specifica deduzione di travisamento
art. 131-bis c.p.
richiesta di proscioglimento ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.
La Corte ha ritenuto che la richiesta di riconoscimento della causa di non punibilità (tenuità del fatto) non sia stata adeguatamente valutata dalla corte di merito nonostante la documentata restituzione dei beni e le posizioni personali favorevoli; pertanto ha annullato e rinviato per nuovo esame di tale profilo
art. 62-bis c.p.
circostanze attenuanti generiche
La Corte ha osservato che le attenuanti generiche non erano state concesse dal primo giudice e che la corte di merito non ha motivato adeguatamente il diniego; la questione è stata assorbita dal rinvio, con l'indicazione che il giudice di rinvio dovrà pronunciarsi sulle attenuanti in caso di mancato proscioglimento
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
vizii di motivazione e travisamento della prova
La Corte ricorda che l'eccezione di travisamento della prova è ammissibile in cassazione solo se il ricorrente dimostra che la motivazione di secondo grado ha utilizzato elemente non presenti nel materiale probatorio o ha introdotto per la prima volta nella motivazione dati decisivi; nella fattispecie la critica alla valutazione delle dichiarazioni è stata ritenuta mera censura di merito e dichiarata inammissibile
Massime di principio
- Le censure sulla valutazione delle prove in termini di discreta valutazione del merito sono in genere inammissibili in Cassazione se non sono dedotte come travisamento della prova con specificità (art. 606 c.p.p.).
- La restituzione integrale dei beni e la condotta personale dell'imputato (incensuratezza, assenza di abitualità) possono essere elementi decisivi per la valutazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis; il giudice di merito deve motivare espressamente il diniego se li ritiene insufficienti.
- Il riconoscimento o il diniego delle circostanze attenuanti generiche richiede motivazione specifica: l'omessa o insufficiente motivazione configura motivo idoneo al rinvio quando incida sulla decisione di merito.
- La quantificazione del danno a favore della parte civile deve essere adeguatamente motivata; la mancata o contraddittoria motivazione su questo punto può comportare annullamento e rinvio.
- Se la corte di merito omette di valutare o motivare su profili decisivi e formalmente dedotti, la Cassazione può disporre l'annullamento limitato e il rinvio ad altra sezione per un nuovo esame di quei profili
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