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Legge

L.R. Toscana 78/2014

Modifiche alla legge regionale 2 agosto 2013 n. 45 (Interventi di sostegno finanziario in favore delle famiglie e dei lavoratori in difficoltà, per la coesione e per il contrasto sociale), in materia di misure di sostegno alle famiglie.

Normativa regionaleL.R. Toscana 78/2014Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Toscana n. 78/2014 modifica la disciplina dei contributi di sostegno alle famiglie della l.r. 45/2013, ampliando l’ambito dell’art. 4 alle famiglie con persone disabili, innalzando la soglia ISEE/indicatore economico a 29.999 euro e precisando la cumulabilità con altri contributi. Le nuove regole si applicano ai procedimenti relativi ai contributi da erogare per l’anno 2015.

Modifiche alle misure di sostegno alle famiglie della l.r. Toscana 45/2013

Modifiche alle misure di sostegno alle famiglie della l.r. Toscana 45/2013

La legge regionale Toscana 16 dicembre 2014, n. 78 interviene sulla legge regionale 2 agosto 2013, n. 45, rivedendo la disciplina dei contributi finanziari a favore delle famiglie in difficoltà. Le modifiche incidono in particolare sul contributo per le famiglie con persone disabili, sui requisiti di residenza e sul limite economico di accesso.

Ambito del contributo per famiglie con persone disabili

La rubrica dell’articolo 4 della l.r. 45/2013 viene sostituita per chiarire che la misura è un contributo a favore delle famiglie con persone disabili. Coerentemente, nel comma 1 dello stesso articolo vengono sostituite le espressioni riferite ai “figli” con quelle più ampie riferite alle “persone”, così da estendere la formulazione della misura oltre il solo riferimento ai figli.

Requisiti di residenza e soglia economica

La disciplina dei requisiti per l’accesso ai contributi viene aggiornata nei seguenti punti:

  • tutti i membri del nucleo familiare, ad eccezione dei figli richiamati dall’articolo 2, devono essere residenti in Toscana in modo continuativo da almeno un anno, con decorrenza dal 1° gennaio dell’anno solare cui il contributo si riferisce;
  • il limite economico previsto per l’accesso viene elevato da euro 24.000,00 a euro 29.999,00.

Cumulabilità dei contributi

La nuova formulazione del comma 2 dell’articolo 5 stabilisce che i contributi previsti dagli articoli 2, 3 e 4 possono essere cumulati tra loro e anche con eventuali ulteriori contributi previsti dallo Stato per la medesima finalità. Resta inoltre ferma la facoltà dei comuni di considerare tali contributi ai fini dell’erogazione, totale o parziale, di propri interventi di sostegno concessi allo stesso titolo.

Disciplina della richiesta e istruttoria

Viene eliminato, nel comma 2 dell’articolo 6, il riferimento alla condizione dell’assenza di un’ulteriore situazione precedentemente richiamata dalla norma. Il testo risultante semplifica quindi la formulazione procedimentale, senza introdurre nuovi requisiti sostanziali nel contenuto fornito.

Regime temporale di applicazione

Le modifiche introdotte dalla legge regionale n. 78/2014 si applicano ai procedimenti relativi ai contributi da erogare per l’anno 2015. La legge ha quindi efficacia concreta per quella annualità di finanziamento e non disciplina, nel testo fornito, applicazioni oltre tale periodo.

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