L.R. Toscana 84/2014
Modifiche alla legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 (Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio). Nuove disposizioni in materia di piscine ad uso natatorio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge modifica la l.r. Toscana 8/2006 sulle piscine ad uso natatorio, introducendo regole specifiche per alcune piscine di cui all’art. 3, comma 1, lett. a), n. 2), in tema di requisiti, autocontrollo, regolamento interno, protezioni, deroghe e sanzioni. Prevede anche termini transitori: adeguamento entro il 31 marzo 2016, istanze di deroga entro il 30 settembre 2015 e adeguamento del regolamento attuativo entro 30 giorni dall’entrata in vigore.
Modifiche alla disciplina igienico-sanitaria delle piscine ad uso natatorio, con nuove regole per le piscine stagionali/di tipologia speciale
Modifiche alla disciplina delle piscine ad uso natatorio
La legge regionale Toscana 23 dicembre 2014, n. 84 interviene sulla l.r. 9 marzo 2006, n. 8, riformando la disciplina igienico-sanitaria delle piscine ad uso natatorio. Le modifiche introducono una regolazione più puntuale per alcune piscine individuate dall’art. 3, comma 1, lettera a), n. 2), con particolare attenzione a requisiti tecnici, autocontrollo, sicurezza, deroghe e regime transitorio.
Ambito di applicazione e disciplina speciale per alcune piscine
Per le piscine di cui all’art. 3, comma 1, lettera a), n. 2), la legge prevede più volte regole specifiche, che si aggiungono a quelle generali della l.r. 8/2006 e, in quanto compatibili, al regolamento attuativo regionale. Viene chiarito che per tali impianti si applicano anche le disposizioni successive e che il regolamento interno e le procedure di gestione devono tener conto delle loro caratteristiche particolari.
Requisiti strutturali e aree di insediamento
Per queste piscine è ammesso che l’area totale di insediamento comprenda anche banchine perimetrali alla vasca realizzate in manto erboso, purché siano comunque garantiti:
- percorsi per i bagnanti idonei ad assicurare la sicurezza;
- docce e lavapiedi, oppure sistemi alternativi idonei a garantire la pulizia prima dell’ingresso in acqua.
Acque, rinnovo e controlli
La disciplina rafforza gli obblighi relativi alla qualità delle acque. In particolare:
- per le piscine stagionali alimentate con acque non provenienti da pubblico acquedotto, la potabilizzazione deve avvenire nei 30 giorni antecedenti l’apertura stagionale;
- la verifica del rispetto dei parametri dell’acqua avviene nell’ambito delle procedure di autocontrollo con frequenza almeno semestrale per gli impianti a apertura annuale;
- per gli impianti stagionali, la verifica deve essere effettuata almeno una volta nel mese antecedente l’apertura;
- resta ferma la facoltà dell’autorità competente di svolgere controlli in qualsiasi momento;
- il rinnovo e il reintegro delle acque devono rispettare le norme tecniche UNI oppure procedure di autocontrollo che garantiscano il mantenimento dei requisiti fisici, chimici e microbiologici previsti dal regolamento regionale, salvo quanto previsto dalle norme sul ricambio dell’acqua.
Regolamento interno, sicurezza e gestione operativa
Per le piscine speciali il regolamento interno deve disciplinare anche ulteriori profili operativi, tra cui:
- presenza di una cassetta portatile di pronto soccorso con dispositivi medici di primo impiego conformi alla normativa vigente, con indicazione di ubicazione e utilizzo, nonché di un sistema, anche telefonico, per attivare l’emergenza sanitaria;
- modalità di raccolta, allontanamento e smaltimento delle acque impiegate per la pulizia delle banchine, quando non esistano appositi sistemi di raccolta;
- dispositivi per garantire una sufficiente presa del piede su tutte le superfici calpestabili dell’area di insediamento, se difformi dagli standard del regolamento regionale;
- frequenza dei controlli sul rispetto dei parametri delle acque, secondo i protocolli di autocontrollo.
Protezioni, allarme e formazione del personale
Per le medesime piscine, le protezioni previste dalla normativa possono essere realizzate anche mediante siepi vegetative o adeguati sistemi di allarme certificati. Inoltre, il sistema formativo del personale addetto deve essere commisurato all’esperienza consolidata dell’operatore e alla valutazione del rischio dell’impianto.
Sanzioni e esonero dalla sanzione pecuniaria
La legge introduce una clausola di esclusione della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 18, comma 3: il regolamento deve individuare i casi in cui l’adempimento delle prescrizioni impartite dalle aziende USL sul rispetto dei requisiti di cui all’art. 5, comma 1, lettera a), impedisce l’applicazione della sanzione. Resta quindi la logica della sanzione, ma con spazio per la non applicazione in ipotesi determinate dal regolamento.
Adeguamento delle piscine esistenti e regime transitorio
Le piscine in esercizio alla data di entrata in vigore del regolamento regionale di attuazione devono adeguarsi alla legge e al regolamento entro il 31 marzo 2016. Sono considerate esistenti anche le piscine per le quali sia stato conseguito un titolo edilizio autorizzatorio conforme alla normativa con data antecedente all’entrata in vigore del regolamento; anche per esse vale il termine di adeguamento.
Per le piscine non adeguate limitatamente ai requisiti oggetto di deroga definitiva prevista dal regolamento, è possibile presentare istanza di deroga allo SUAP del comune dove ha sede l’impianto entro il 30 settembre 2015. La deroga è concessa dal comune previa acquisizione del parere dell’azienda USL competente e comporta una riduzione del numero massimo di bagnanti, definita dal regolamento regionale in rapporto alle carenze dell’impianto secondo linee guida della Giunta regionale.
Disposizioni finali e coordinamento con il regolamento regionale
Il regolamento attuativo regionale del 26 febbraio 2010, n. 23/R continua ad applicarsi alle piscine di cui all’art. 3, comma 1, lettera a), n. 2), nelle parti compatibili con la nuova disciplina. Entro 30 giorni dall’entrata in vigore della l.r. 84/2014, il regolamento deve essere adeguato alle nuove disposizioni legislative.
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