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Legge

L.R. Toscana 75/2014

Interpretazione autentica dell'articolo 11, comma 3, della legge regionale 26 settembre 2014, n. 51 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale).

Normativa regionaleL.R. Toscana 75/2014

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge chiarisce, con interpretazione autentica, l’art. 11, comma 3, della l.r. Toscana 51/2014 sulle liste circoscrizionali collegate a gruppi consiliari. Per il gruppo misto, la lista deve essere espressione di singoli componenti; i gruppi devono essere costituiti da almeno sei mesi prima della convocazione dei comizi elettorali e risultare ancora costituiti a quella data. Entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Interpretazione autentica dei requisiti per liste circoscrizionali espressione di gruppi consiliari

Interpretazione autentica dei requisiti per le liste circoscrizionali collegate ai gruppi consiliari

La legge regionale della Toscana interviene in via di interpretazione autentica sull’articolo 11, comma 3, della l.r. 51/2014, che disciplina le liste circoscrizionali espressione di gruppi consiliari nell’ambito dell’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale. Il provvedimento non introduce una disciplina nuova, ma specifica come devono essere letti alcuni passaggi della norma elettorale.

Ambito di applicazione

L’interpretazione riguarda esclusivamente il comma 3 dell’articolo 11 della l.r. 51/2014 e, quindi, i requisiti richiesti alle liste circoscrizionali che si presentano come espressione di gruppi consiliari ai sensi dello Statuto regionale.

Chiarimenti interpretativi

La legge precisa tre profili applicativi:

  • l’espressione relativa alle “liste circoscrizionali che sono espressione di gruppi consiliari” va intesa, per il gruppo misto, nel senso che la lista circoscrizionale deve essere espressione di singoli componenti del gruppo;
  • la clausola secondo cui i gruppi devono essere “costituiti almeno sei mesi precedenti la data di convocazione dei comizi elettorali” significa che i gruppi devono essere stati formati da almeno sei mesi prima di tale data e devono risultare ancora esistenti alla medesima data;
  • la previsione sui “gruppi costituiti successivamente ai sei mesi” si riferisce, per il gruppo misto, ai singoli componenti di quel gruppo.

Decorrenza ed efficacia

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana. Non prevede un limite temporale autonomo di applicazione, ma opera come chiarimento della norma elettorale richiamata per le consultazioni cui essa si riferisce.

Rilievo pratico

Il valore della legge è soprattutto interpretativo: serve a definire con precisione chi può considerarsi legittimato a presentare liste circoscrizionali in collegamento con gruppi consiliari, con particolare attenzione al gruppo misto e al requisito temporale di costituzione del gruppo rispetto alla convocazione dei comizi elettorali.

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