L.R. Toscana 77/2014
Modifiche alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo). Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa e degli abitati costieri.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge riorganizza le funzioni toscane in materia di difesa della costa e degli abitati costieri, istituisce il documento annuale di programmazione degli interventi, il monitoraggio regionale, la conferenza permanente e il sistema informativo della costa. Prevede anche una procedura semplificata per alcuni ripascimenti stagionali di ridotta entità. Le disposizioni transitorie mantengono provvisoriamente vigenti gli atti precedenti fino al nuovo documento annuale.
Disciplina regionale della tutela della costa e degli abitati costieri
Disciplina regionale della tutela della costa e degli abitati costieri
La legge regionale della Toscana riorganizza la materia del recupero e riequilibrio della fascia costiera, integrando la l.r. 91/1998 con nuove funzioni regionali, strumenti di programmazione, monitoraggio e coordinamento tra Regione, province e comuni. La disciplina è rivolta esclusivamente al territorio toscano e si inserisce nel quadro del PAER e della programmazione regionale.
Riparto delle funzioni tra Regione e altri enti
La Regione assume un ruolo centrale nella programmazione e nell’esercizio delle funzioni in materia di difesa della costa e degli abitati costieri. In particolare:
- cura la progettazione e realizzazione delle opere di difesa della costa e degli abitati costieri individuate come di competenza regionale nel documento annuale;
- approva con deliberazione della Giunta il documento annuale per il recupero e riequilibrio della fascia costiera;
- svolge il monitoraggio regionale;
- rilascia, in un unico procedimento, le autorizzazioni e gli atti di assenso necessari per interventi pubblici e privati che interessano più comuni, ferma restando la competenza comunale per i titoli edilizi;
- approva linee guida tecniche su metodologie di rilevamento e sulla relazione tecnica per le autorizzazioni.
Resta ferma la competenza provinciale per le opere e gli interventi a esse attribuiti, nonché per le attività di monitoraggio connesse alle opere di propria competenza.
Programmazione regionale: PAER, DAP e documento annuale
La programmazione degli interventi per la costa è inserita nel quadro del PAER e del documento annuale di programmazione regionale (DAP). Il documento annuale per il recupero e il riequilibrio della fascia costiera definisce:
- le opere regionali di difesa della costa e degli abitati costieri, con relativo cronoprogramma;
- le opere provinciali e gli interventi di manutenzione finanziati anche solo in parte con risorse regionali, con relativo cronoprogramma;
- i soggetti attuatori delle opere regionali;
- il quadro conoscitivo per la movimentazione dei sedimenti, con individuazione di zone di erosione e di accumulo per il ripascimento;
- le attività di aggiornamento delle informazioni sullo stato della costa, sulla linea di riva, sui fondali e sulle dinamiche costiere.
Il documento ha base triennale, ma viene approvato annualmente entro il 31 dicembre e contiene anche una sintesi sullo stato di attuazione del documento dell’anno precedente.
Monitoraggio della costa
La Regione effettua il monitoraggio su scala regionale dell’evoluzione della linea di riva e delle caratteristiche morfologiche e sedimentologiche della spiaggia emersa e sommersa, per supportare la programmazione degli interventi. Le province svolgono il monitoraggio finalizzato alla realizzazione, manutenzione e gestione delle opere di propria competenza.
Per queste attività la Regione può avvalersi del supporto tecnico del LaMMa e collaborare con università o centri di ricerca mediante accordi di collaborazione scientifica. La Giunta regionale approva linee guida per uniformare metodologie e sistemi di rilevamento.
Conferenza permanente per la tutela della costa
È istituita presso la Giunta regionale la Conferenza permanente per la tutela della costa, con funzioni consultive, propositive e di coordinamento. La conferenza:
- formula proposte per il documento annuale;
- fornisce indirizzi per l’esercizio coordinato delle funzioni amministrative, da recepire dagli enti partecipanti;
- favorisce il coordinamento tra Regione, enti locali, enti gestori di aree protette e siti di interesse comunitario.
Ne fanno parte il Presidente della Giunta regionale o un suo delegato, i presidenti delle province costiere o loro delegati e cinque sindaci di comuni costieri individuati dal Consiglio delle autonomie locali con cadenza quinquennale. La conferenza può invitare altri enti interessati senza diritto di voto e approva un regolamento interno a maggioranza.
È inoltre istituito un comitato tecnico, denominato Osservatorio regionale della costa, composto dai dirigenti tecnici degli enti partecipanti. L’Osservatorio supporta anche il monitoraggio e la valutazione dei fattori che incidono sulla morfodinamica costiera. Partecipazione gratuita.
Sistema informativo regionale della costa e trasparenza
Nell’ambito del sistema informativo regionale, la Regione istituisce un sistema informativo regionale della costa contenente:
- i dati del monitoraggio;
- il catasto delle opere pubbliche di difesa della costa e degli abitati costieri;
- i dati sugli interventi di ripascimento autorizzati;
- i dati disponibili presso Regione, province e comuni, con attenzione alla linea di riva e alle condizioni morfologiche e sedimentologiche.
La Giunta stabilisce criteri e modalità di gestione. I dati devono essere resi immediatamente disponibili a comuni e province e pubblicati sul sito istituzionale regionale, in una sezione dedicata alla tutela della costa, oltre agli obblighi di pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente.
Procedura autorizzativa per gli interventi sulla fascia costiera
Nel rilascio delle autorizzazioni previste dalla normativa richiamata, l’ente competente valuta la sostenibilità degli effetti dell’intervento sulla morfodinamica costiera e la coerenza con la programmazione regionale.
Per gli interventi stagionali di ripascimento, pubblici o privati, di ridotta entità, è prevista una forma semplificata quando si utilizzano materiali inerti reperibili sul mercato o sedimenti marini prelevati dai fondali antistanti, per volumi inferiori a 10 metri cubi per metro lineare di spiaggia. In tali casi:
- la domanda è corredata da relazione tecnica semplificata;
- la relazione segue gli indirizzi delle linee guida regionali;
- l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni.
Se tali interventi sono ripetuti con cadenza annuale, l’autorizzazione riguarda il programma triennale e vale per tutta la durata del programma.
Aspetti finanziari
La legge dichiara che dalla sua attuazione non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. Le risorse per gli interventi di recupero e riequilibrio del litorale e per il monitoraggio sono definite dal PAER nei limiti degli stanziamenti di bilancio disponibili.
Disposizioni transitorie e tempi di attuazione
Fino all’approvazione del nuovo documento annuale per la fascia costiera resta in vigore la deliberazione del Consiglio regionale 11 marzo 2003, n. 43, come modificata dalla deliberazione n. 107/2012.
Per la prima attuazione:
- province e comuni devono trasmettere alla Regione i dati detenuti a qualsiasi titolo entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge;
- le linee guida tecniche regionali devono essere approvate entro 180 giorni dall’entrata in vigore.
Ambito temporale e operatività attuale
La disciplina è strutturale e non si limita a un singolo esercizio, ma alcune previsioni hanno funzione transitoria o dipendono dall’adozione di atti attuativi regionali. L’unico elemento chiaramente sostitutivo nel tempo è il mantenimento della disciplina precedente fino al primo documento annuale approvato; per il resto la normativa resta operativa come quadro di riferimento regionale per la tutela della costa.
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