L.R. Toscana 79/2014
Norme in materia di procedimento elettorale in attuazione della l.r. 51/2014. Modifiche alla l.r. 74/2004.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge aggiorna il procedimento elettorale per Consiglio regionale e Presidente della Giunta toscani, coordinandolo con la l.r. 51/2014: presentazione e verifica di liste e candidature, sorteggio e stampa schede, regole sul voto valido, proclamazione degli eletti e disciplina delle spese. I riferimenti agli allegati risultano poi abrogati nel 2020.
Norme sul procedimento elettorale regionale toscano in attuazione della l.r. 51/2014
Norme sul procedimento elettorale regionale toscano
La legge regionale disciplina, per la Toscana, il procedimento elettorale relativo all’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale, coordinandolo con la nuova disciplina sostanziale introdotta dalla l.r. 51/2014. Il testo risultante regola presentazione delle liste e delle candidature, ammissione, stampa della scheda, scrutinio, proclamazione degli eletti e spese elettorali.
Ambito applicativo e coordinamento con la l.r. 51/2014
Il provvedimento aggiorna la l.r. 74/2004 sostituendo il riferimento alla precedente legge elettorale del 2004 con quello alla l.r. 51/2014. Ne deriva che l’intero procedimento è costruito in funzione della nuova disciplina delle elezioni regionali toscane, con rinvii puntuali alle regole su liste, candidature, coalizioni, rappresentanza di genere, incandidabilità e attribuzione dei seggi.
Presentazione delle liste circoscrizionali
Le liste dei candidati per ciascuna circoscrizione, comprensive degli eventuali candidati regionali previsti dalla l.r. 51/2014, si presentano all’ufficio centrale circoscrizionale dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti la votazione. In tale periodo la cancelleria resta aperta tutti i giorni, compresi i festivi, dalle ore 8 alle ore 20.
Per la presentazione, la legge rinvia alla l.r. 51/2014 per:
- numero di firme richieste e modalità di sottoscrizione;
- criteri di composizione delle liste;
- limiti di candidatura.
Unitamente alla lista devono essere depositati:
- i certificati, anche collettivi, dei sottoscrittori, rilasciati dai sindaci, che attestano l’iscrizione nelle liste elettorali di un comune della circoscrizione; tali certificazioni devono essere rilasciate entro 24 ore dalla richiesta;
- la dichiarazione di accettazione di ciascun candidato, autenticata secondo la normativa statale, con espressa attestazione dell’assenza di condizioni di incandidabilità o ineleggibilità per mafia e per condanne penali definitive richiamate dalla disciplina statale;
- il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica per ciascun candidato;
- nei casi previsti dalla l.r. 51/2014, la dichiarazione del presidente/segretario/legale rappresentante del partito o movimento politico, anche di nuova costituzione, che attesta il collegamento della lista con il gruppo consiliare o con il componente del gruppo misto. Se il partito o movimento è sorto dopo l’entrata in vigore della l.r. 51/2014, l’attestazione deve essere resa congiuntamente al presidente del gruppo consiliare di riferimento o al singolo componente del gruppo misto.
La dichiarazione di presentazione indica inoltre:
- due delegati autorizzati a designare i rappresentanti di lista presso i seggi e presso l’ufficio centrale circoscrizionale;
- un delegato e un supplente autorizzati a presentare all’ufficio centrale regionale le candidature alla Presidenza della Giunta e la dichiarazione di collegamento.
Candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale
Le candidature alla Presidenza della Giunta regionale sono presentate all’ufficio centrale regionale secondo le modalità della l.r. 51/2014, tramite dichiarazione sottoscritta dal delegato di ciascun gruppo di liste circoscrizionali e accompagnata dalle dichiarazioni di collegamento.
La presentazione avviene nello stesso arco temporale previsto per le liste: dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti la votazione, con cancelleria aperta dalle ore 8 alle ore 20, anche nei festivi.
Contestualmente si depositano, in triplice copia, i simboli di ciascun gruppo di liste. Non sono ammessi contrassegni:
- identici o confondibili con quelli già presentati o con quelli notoriamente usati da altri partiti o gruppi politici;
- riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli tradizionalmente usati da partiti presenti in Parlamento o in Consiglio regionale da parte di soggetti non legittimati, se idonei a trarre in errore l’elettore;
- riproducenti immagini o soggetti religiosi.
Verifiche e ammissione delle liste circoscrizionali
Entro 24 ore dalla scadenza del termine di presentazione, l’ufficio centrale circoscrizionale verifica:
- la tempestività del deposito e il numero di sottoscrizioni;
- l’assenza di cause di esclusione dei candidati per incandidabilità, mancanza di accettazione, età inferiore a 18 anni al giorno delle elezioni, mancanza del certificato elettorale o contemporanea inclusione in altra lista;
- il rispetto delle regole sulla rappresentanza di genere previste dalla l.r. 51/2014;
- il rispetto del numero minimo e massimo di candidati previsto dalla l.r. 51/2014;
- il rispetto del numero massimo di candidati indicato nel decreto di indizione; se i candidati sono in eccesso, essi vengono eliminati a partire dall’ultimo e la lista è ammessa solo se, dopo tale riduzione, continua a rispettare le regole di genere;
- l’eventuale impropria presentazione di candidati alla Presidenza come candidati regionali o circoscrizionali, con esclusione delle candidature incompatibili, ferma restando la validità della candidatura alla Presidenza, e successiva ulteriore verifica del rispetto delle condizioni di genere e di collegamento previste dalla l.r. 51/2014.
I delegati possono prendere cognizione delle contestazioni entro le 8 ore successive alla chiusura delle operazioni di esame. L’ufficio si riunisce poi alle ore 12 del giorno successivo per sentire eventualmente i delegati, ammettere nuovi documenti e decidere.
Contro le esclusioni è ammesso ricorso all’ufficio centrale regionale entro 24 ore dalla comunicazione, mediante deposito del ricorso presso l’ufficio centrale circoscrizionale. L’ufficio regionale decide nei due giorni successivi; le decisioni sono comunicate entro 24 ore ai ricorrenti e agli uffici circoscrizionali.
Verifiche regionali sui simboli e sulle candidature
L’ufficio centrale regionale, entro non oltre 12 ore dall’invio degli atti da parte degli uffici circoscrizionali, sentiti i rappresentanti di lista, verifica:
- l’ammissibilità dei simboli;
- la sussistenza delle condizioni previste dalla l.r. 51/2014 in materia di collegamento, composizione delle liste, candidabilità e cumulo di candidature richiamate dalla norma.
Gli esiti sono comunicati agli uffici circoscrizionali; in caso di ricorso, la decisione è comunicata anche ai ricorrenti.
Sorteggio, stampa dei manifesti e delle schede
Ricevuta la comunicazione regionale, l’ufficio centrale circoscrizionale procede ai sorteggi per determinare l’ordine sulla scheda elettorale dei candidati alla Presidenza e delle liste collegate. Prima si assegna un numero progressivo a ciascun candidato Presidente e poi, mediante sorteggio, la posizione sulla scheda; in caso di coalizione, si sorteggiano anche i rettangoli delle singole liste all’interno del rettangolo della coalizione. I sorteggi avvengono alla presenza dei delegati di lista.
L’ufficio centrale circoscrizionale dispone inoltre, tramite la Regione, la stampa del manifesto con liste e contrassegni secondo l’ordine risultante dal sorteggio e il suo invio ai sindaci per l’affissione all’albo pretorio e in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente la votazione.
Le liste definitive con i contrassegni sono trasmesse immediatamente alla Regione per la stampa delle schede, sulle quali figurano i nominativi dei candidati Presidente e i contrassegni delle liste secondo l’ordine determinato dal sorteggio.
Validità e nullità del voto
La legge adotta un criterio di massima conservazione della volontà dell’elettore: il voto è valido ogni volta che da esso si possa desumere l’effettiva volontà, salvo i casi di nullità espressamente previsti.
Sono validi e attribuiti alla lista circoscrizionale:
- i voti espressi con un segno in qualunque area del rettangolo contenente simbolo e candidati della lista;
- i voti espressi con uno o più segni sul simbolo e/o sui nomi dei candidati nello stesso rettangolo;
- i voti delle schede con casi di nullità di voti di preferenza per una medesima lista secondo la l.r. 51/2014.
Sono validi e attribuiti al candidato Presidente:
- i voti espressi in qualunque area del rettangolo contenente nome, cognome e simbolo del candidato;
- i voti espressi sia sul nome/cognome sia sul simbolo;
- i voti desunti dalla presenza nella scheda di voti per più liste diverse appartenenti alla medesima coalizione, anche se non è indicato espressamente il candidato Presidente prescelto.
Sono nulli i voti contenuti in schede:
- difformi dai modelli allegati alla legge;
- prive della firma o del bollo prescritti;
- recanti scritture o segni tali da consentire, in modo inequivoco, il riconoscimento dell’elettore.
Scrutinio e proclamazione del Presidente della Giunta regionale
L’ufficio centrale circoscrizionale determina la cifra elettorale di ciascun candidato Presidente e di ciascuna lista circoscrizionale e trasmette immediatamente all’ufficio centrale regionale un estratto del verbale.
L’ufficio centrale regionale:
- somma i voti validi ottenuti in tutte le circoscrizioni da ciascun candidato Presidente;
- proclama eletto il candidato che, all’esito del procedimento previsto dalla l.r. 51/2014, ha riportato il maggior numero di voti validi;
- nel caso di ballottaggio previsto dalla l.r. 51/2014, comunica i risultati al Presidente della Giunta affinché sia pubblicato sul BURT il decreto di indizione della votazione di ballottaggio;
- determina la cifra elettorale regionale delle coalizioni e dei gruppi di liste;
- assegna i seggi ai gruppi e alle coalizioni secondo la l.r. 51/2014.
Proclamazione dei consiglieri regionali
L’ufficio centrale regionale proclama eletti consiglieri regionali i candidati alla Presidenza della Giunta per i quali ricorrano le condizioni previste dalla l.r. 51/2014 per l’attribuzione del seggio.
Successivamente, completate le operazioni di attribuzione dei seggi, proclama eletti gli altri consiglieri regionali. Un esemplare del verbale è trasmesso al Consiglio regionale.
Spese del procedimento elettorale e rimborsi ai comuni
Le spese per le elezioni del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale sono a carico della Regione. Il trattamento economico dei componenti dei seggi è quello previsto per le elezioni dei comuni con più di 15.000 abitanti.
Le spese sono anticipate dai comuni e rimborsate dalla Regione sulla base di rendiconto documentato da presentare entro 4 mesi dallo svolgimento delle consultazioni.
La Giunta regionale, nei limiti di bilancio, definisce con deliberazione:
- l’importo massimo complessivo dei rimborsi ai comuni, ripartito per il 40% in base al numero delle sezioni elettorali e per il 60% in base al numero degli elettori;
- l’importo massimo rimborsabile a ciascun comune, con maggiorazione del 40% per i comuni fino a tre sezioni elettorali, escluso il trattamento economico dei componenti dei seggi;
- le tipologie di spese rimborsabili, in coerenza con quelle rimborsate dallo Stato;
- modalità e condizioni del rimborso.
Per il lavoro straordinario, la disciplina prevede:
- un limite medio di 40 ore mensili per persona e un massimo individuale di 60 ore mensili nel periodo dal 55° giorno antecedente la consultazione al 5° giorno successivo;
- applicazione del limite medio solo ai comuni con più di cinque dipendenti;
- rimborso solo se il lavoro straordinario è stato autorizzato preventivamente e riguarda personale stabilmente addetto o assegnato con apposita determinazione preventiva, contenente nominativi, numero di ore e funzioni;
- in mancanza della preventiva autorizzazione, il rimborso dei compensi è escluso.
Se le elezioni regionali si svolgono contemporaneamente ad altre consultazioni disposte dalla legge statale, la ripartizione degli oneri tra Stato e Regione può essere definita mediante intesa con gli organi statali.
Limite delle spese per la campagna elettorale
Le spese per la campagna elettorale di ciascun gruppo di liste, escluse quelle già considerate in altra disposizione della legge, non possono superare l’importo ottenuto moltiplicando 1,2 euro per il numero complessivo degli elettori residenti nelle circoscrizioni in cui il gruppo si è presentato.
Disposizioni accessorie e rinvii normativi
La legge inserisce nella disciplina regionale il rinvio al decreto-legge n. 1/2006, convertito nella legge n. 22/2006, tra le disposizioni applicabili richiamate in materia elettorale. Inoltre, modifica la legge elettorale sostanziale prevedendo che il modello di scheda sia allegato alla l.r. 74/2004.
Stato di attualità
Il testo consolidato indica che gli allegati sono stati abrogati dalla l.r. 51/2020. Per il resto, la disciplina conserva rilievo come normativa procedurale storica del procedimento elettorale regionale toscano, ma va letta in coordinamento con le successive modifiche del quadro elettorale regionale.
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