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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09855/2026 del 16/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (eredi)

La controversia

Gli eredi di una correntista deceduta hanno agito per ottenere la restituzione di somme prelevate dal conto corrente della de cuius da parte del nipote, assumendo che i prelievi fossero illegittimi perché compiuti senza valida delega. Il tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo provata per presunzioni l’esistenza della delega. La corte d’appello ha confermato il rigetto, valorizzando circostanze fattuali dalle quali ha desunto che la delega esistesse e che la correntista non versasse in incapacità psichica. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) omessa prova dell’esistenza della delega, che avrebbe dovuto essere fornita dalla banca, e violazione degli artt. 2697, 2729, 1392 c.c. e 117 t.u.b. per avere la corte territoriale ritenuto sufficiente una prova per presunzioni non grave, precisa e concordante; 2) omesso esame di un fatto decisivo, perché l’informativa dei carabinieri avrebbe mostrato che la delega non era stata rinvenuta nei locali della banca.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, dichiarando assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione. La Corte ha affermato che, quando il conto corrente è soggetto alla disciplina che impone la forma scritta per i contratti bancari, anche la procura/delega conferita a un terzo per operare sul conto deve rivestire la forma scritta a pena di nullità, in applicazione dell’art. 1392 c.c. e della normativa sulla trasparenza bancaria e sul t.u.b. Ne deriva che non è ammissibile la prova per presunzioni semplici dell’esistenza della procura, una volta affermata la necessità della forma scritta, salvo che il rapporto di conto corrente sia sorto anteriormente all’entrata in vigore della disciplina richiamata. Il giudice di rinvio dovrà quindi riesaminare la vicenda alla luce di tale principio e provvedere anche sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    richiamato come norma sulla ripartizione dell’onere della prova, invocata dalla ricorrente per sostenere che la banca dovesse provare la valida delega ai prelievi

  • art. 2729 c.c.

    richiamato per contestare l’uso di presunzioni semplici prive dei requisiti di precisione, gravità e concordanza

  • art. 1392 c.c.

    la procura non ha effetto se non è conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere; quindi, se il contratto bancario richiede la forma scritta, anche la procura a operare sul conto deve essere scritta

  • art. 117 d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (t.u.b.)

    richiamato per affermare la forma scritta dei contratti bancari e la nullità di protezione in favore del cliente

  • art. 127, comma 2, d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (t.u.b.)

    richiamato come base per la rilevabilità d’ufficio della nullità di protezione

  • art. 3 l. 17 febbraio 1992, n. 154

    richiamato come precedente disciplina sulla trasparenza bancaria che imponeva la forma scritta per i contratti relativi alle operazioni e ai servizi bancari

  • art. 161, comma 6, d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (t.u.b.)

    richiamato per distinguere i contratti conclusi prima dell’entrata in vigore del t.u.b., che restano regolati dalla disciplina anteriore

  • art. 23 d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

    menzionato in via analogica: come nei contratti di investimento la procura del terzo deve rivestire la forma scritta, così deve avvenire nei rapporti bancari a forma vincolata

Massime di principio

  • Quando il contratto bancario è soggetto a forma scritta a pena di nullità, anche la procura o delega a terzi per operare sul conto deve essere conferita per iscritto, perché incide su un elemento essenziale del rapporto a forma vincolata.
  • La forma scritta richiesta per il contratto principale si estende al negozio rappresentativo che abilita il terzo a compiere operazioni in nome del correntista; in tal caso la prova dell’esistenza della delega non può essere supplita da mere presunzioni semplici.
  • La nullità di protezione prevista dalla disciplina bancaria tutela il cliente e può essere rilevata d’ufficio; il giudice deve verificare la validità formale del potere rappresentativo prima di ritenere legittimi i prelievi effettuati dal terzo.
  • L’onere di provare la valida autorizzazione a operare sul conto non può essere assolto mediante elementi indiziari non idonei quando la legge richiede la forma scritta ad substantiam.
  • Il principio della necessaria forma scritta della procura può non operare per i rapporti nati prima dell’entrata in vigore della disciplina bancaria che ha introdotto tale requisito; in tali casi occorre applicare la normativa anteriore.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteProveRicorso per cassazione
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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