Tribunale, Sentenza T-769/16
Sentenza del Tribunale (Prima Sezione ampliata) del 24 marzo 2021. — Maxime Picard contro Commissione europea. — Funzione pubblica – Agenti contrattuali – Riforma dello Statuto del 2014 – Misure transitorie relative a talune modalità di calcolo dei diritti a pensione – Cambiamento di regime a seguito della firma di un nuovo contratto di agente contrattuale – Nozione di “impiegati”. — Causa T-769/16
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale respinge il ricorso di un agente contrattuale della Commissione che contestava il passaggio al nuovo regime pensionistico introdotto dalla riforma del 2014. Secondo il Tribunale, il nuovo contratto firmato nel 2014, con accesso a un gruppo di funzioni superiore, ha interrotto il precedente rapporto di lavoro ai fini dell'applicazione delle disposizioni transitorie. Il ricorrente conserva i diritti già maturati sotto il contratto precedente, ma dal nuovo contratto si applicano l'età pensionabile e il coefficiente di maturazione meno favorevoli previsti dalla riforma.
Agente contrattuale riassunto con nuovo contratto dopo la riforma del 2014: verifica se conserva il regime transitorio pensionistico applicabile al personale impiegato al 31 dicembre 2013
La questione giuridica
Se, ai fini dell'applicazione per analogia agli agenti contrattuali degli articoli 21 e 22 dell'allegato XIII dello Statuto, la nozione di "impiegati al 31 dicembre 2013" comprenda un agente che, pur essendo in servizio in tale data, abbia poi firmato dopo l'entrata in vigore della riforma del 2014 un nuovo contratto con passaggio a un gruppo di funzioni superiore; in particolare, se tale nuovo contratto interrompa la continuità del rapporto di lavoro e faccia perdere il beneficio del regime transitorio pensionistico.
Principio di diritto
Per beneficiare per analogia delle disposizioni transitorie degli articoli 21 e 22 dell'allegato XIII dello Statuto, l'agente contrattuale deve essere impiegato al 31 dicembre 2013 e mantenere la continuità funzionale del rapporto di lavoro con l'amministrazione dell'Unione; la firma di un nuovo contratto che comporti l'accesso a un gruppo di funzioni superiore e l'avvio di un nuovo rapporto contrattuale interrompe tale continuità e fa applicare, dal nuovo contratto, il regime pensionistico vigente dopo la riforma del 2014. Restano salvi i diritti pensionistici già acquisiti sotto il precedente contratto fino alla data di efficacia del nuovo contratto.
Norme richiamate
- Articolo 270 TFUE
- Articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea
- Articolo 91 dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea
- Articolo 77, secondo comma, dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea
- Articolo 77, quinto comma, dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea
- Articolo 109, paragrafo 1, del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea
- Articolo 3 bis del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea
- Articolo 1, paragrafo 1, dell'allegato del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea
- Articoli 21 e 22 dell'allegato XIII dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea
- Articoli 2 e 3 dell'allegato VIII dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea
- Regolamento (UE, Euratom) n. 1023/2013
- Regolamento (CE, Euratom) n. 723/2004
- Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 130, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 130, paragrafo 7, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 69, lettera d), del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 28 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 89, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
Agente contrattuale riassunto con nuovo contratto dopo la riforma del 2014: regime pensionistico transitorio
La sentenza riguarda un ricorso ex articolo 270 TFUE proposto da un agente contrattuale della Commissione contro la risposta del PMO e la successiva decisione di rigetto del reclamo interno. La controversia verte sull'applicazione, agli agenti contrattuali, delle disposizioni transitorie introdotte dalla riforma statutaria del 2014 in materia di coefficiente annuo di maturazione dei diritti a pensione ed età pensionabile.
Fatti e procedimento amministrativo
Il ricorrente, Maxime Picard, era stato inizialmente assunto dalla Commissione nel 2008 come agente contrattuale nel GF I, con contratto poi trasformato in tempo indeterminato nel 2011. Dopo aver ottenuto nel 2014 un nuovo contratto a tempo indeterminato nel GF II, con decorrenza dal 1o giugno 2014, egli ha chiesto nel 2016 chiarimenti sulle conseguenze pensionistiche del cambiamento di contratto. Il PMO gli ha risposto che, dalla nuova assunzione, si applicavano l'età pensionabile di 66 anni e il coefficiente dell'1,8%; il reclamo amministrativo è stato respinto dalla Commissione.
Quadro normativo rilevante
Il Tribunale richiama la riforma attuata dal regolamento (UE, Euratom) n. 1023/2013, che ha modificato, tra l'altro, l'articolo 77 dello Statuto, riducendo il coefficiente annuo di maturazione dal 1,9% all'1,8% e innalzando l'età pensionabile. Il regime transitorio è contenuto negli articoli 21 e 22 dell'allegato XIII dello Statuto, applicabili per analogia agli altri agenti ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, dell'allegato del RAA. Sono inoltre richiamati gli articoli 2 e 3 dell'allegato VIII dello Statuto, per il calcolo della pensione degli agenti.
Questione giuridica
La questione centrale è se, ai fini delle disposizioni transitorie, rilevi la sola circostanza che l'agente fosse in servizio al 31 dicembre 2013 oppure se sia necessario che egli resti impiegato senza soluzione di continuità nello stesso rapporto di lavoro. Più in concreto, occorre stabilire se il nuovo contratto del 16 maggio 2014, che ha collocato il ricorrente in un gruppo di funzioni superiore, costituisca un nuovo impiego tale da escludere il mantenimento del regime transitorio.
Ragionamento del Tribunale
Il Tribunale interpreta l'articolo 1, paragrafo 1, dell'allegato del RAA nel senso che gli altri agenti possono beneficiare per analogia degli articoli 21 e 22 dell'allegato XIII dello Statuto solo se erano impiegati al 31 dicembre 2013 e se continuano ad esserlo in virtù di un rapporto contrattuale che non sia interrotto da un nuovo contratto avente effetti sostanzialmente diversi. La nozione di analogia viene letta alla luce della diversità strutturale tra funzionari, vincolati da un atto di nomina, e agenti contrattuali, il cui rapporto è di natura contrattuale.
Nel caso concreto, il Tribunale osserva che il contratto del 16 maggio 2014 era effettivamente un nuovo contratto, con accesso a un gruppo di funzioni superiore, posto diverso e mansioni diverse rispetto al contratto del 2008. Il cambio di gruppo di funzioni ha quindi rimesso in discussione la continuità funzionale del rapporto di lavoro e ha fatto cessare gli effetti del precedente contratto ai fini dell'articolo 1, paragrafo 1, dell'allegato del RAA. Il ricorrente conserva comunque i diritti pensionistici maturati fino alla data di efficacia del nuovo contratto.
Esito e principi affermati
Il Tribunale respinge il motivo unico del ricorso, ritenendo corretta l'applicazione, dal 1o giugno 2014, del nuovo coefficiente di maturazione dell'1,8% e della nuova età pensionabile. La sentenza afferma che il mantenimento del beneficio transitorio dipende dalla continuità funzionale del rapporto di lavoro e non dalla sola permanenza nel regime pensionistico senza interruzioni contributive. Il ricorso è quindi respinto integralmente e il ricorrente è condannato alle spese.
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