Corte di giustizia, Sentenza C-870/19
Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 24 marzo 2021. — Prefettura Ufficio territoriale del governo di Firenze contro MI e TB. — Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dalla Corte suprema di cassazione. — Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada – Regolamento (CEE) n. 3821/85 – Articolo 15, paragrafo 7 – Regolamento (CE) n. 561/2006 – Procedura di controllo – Sanzione amministrativa – Omessa esibizione dei fogli di registrazione del cronotachigrafo relativi alla giornata in corso e ai 28 giorni precedenti – Infrazione unica o multipla. — Cause riunite C-870/19 e C-871/19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di giustizia, su rinvio della Corte di cassazione italiana, ha chiarito come sanzionare la mancata esibizione dei fogli del cronotachigrafo relativi alla giornata in corso e ai 28 giorni precedenti. Ha ritenuto che si tratti di un’unica condotta illecita e non di tante violazioni quanti sono i giorni non documentati. Le autorità nazionali devono quindi irrogare una sola sanzione, nel rispetto dei criteri di effettività, proporzionalità e dissuasività.
Mancata esibizione dei fogli di registrazione del cronotachigrafo relativi alla giornata in corso e ai 28 giorni precedenti: si tratta di un’infrazione unica o di più infrazioni distinte?
La questione giuridica
Se l’articolo 15, paragrafo 7, del regolamento n. 3821/85, in combinato con l’articolo 19 del regolamento n. 561/2006, debba essere interpretato nel senso che la mancata presentazione, in sede di controllo, dei fogli di registrazione del cronotachigrafo relativi alla giornata in corso e ai 28 giorni precedenti integri un’unica infrazione sanzionabile con una sola sanzione, oppure più infrazioni distinte con cumulo materiale di sanzioni per ciascun giorno o gruppo di giorni non documentato.
Principio di diritto
La Corte ha stabilito che la mancata presentazione, da parte del conducente di un veicolo adibito al trasporto su strada, dei fogli di registrazione del cronotachigrafo relativi alla giornata del controllo e ai 28 giorni precedenti costituisce un’unica infrazione, perché l’articolo 15, paragrafo 7, del regolamento n. 3821/85 impone un obbligo unico riferito all’intero periodo considerato; ne consegue che le autorità nazionali devono infliggere una sola sanzione, restando escluso il cumulo di più sanzioni per i singoli giorni mancanti, anche alla luce del divieto di doppia sanzione sancito dall’articolo 19 del regolamento n. 561/2006.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (CEE) n. 3821/85
- Articolo 15, paragrafo 7, regolamento (CEE) n. 3821/85
- Articolo 19, regolamento (CEE) n. 3821/85
- Regolamento (CE) n. 561/2006
- Articolo 19, regolamento (CE) n. 561/2006
- Direttiva 2006/22/CE
- Articolo 9, direttiva 2006/22/CE
- Allegato III della direttiva 2006/22/CE
- Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articolo 49, paragrafo 1
Mancata esibizione dei fogli di registrazione del cronotachigrafo: infrazione unica e sanzione unica
La pronuncia riguarda due rinvii pregiudiziali riuniti proposti dalla Corte suprema di cassazione italiana in materia di controlli stradali sui tempi di guida e di riposo dei conducenti professionali. La questione centrale è se la mancata presentazione dei fogli di registrazione del cronotachigrafo per la giornata in corso e per i 28 giorni precedenti integri una sola violazione o più violazioni autonome.
Fatti e procedimento principale
Nel corso di due controlli effettuati nel 2013, le autorità italiane constatarono che MI e TB non erano in grado di esibire i fogli di registrazione relativi al periodo richiesto dalla normativa europea. Furono quindi inflitte varie sanzioni amministrative sulla base della legge italiana n. 727/1978.
Il Tribunale di Firenze, in appello, ritenne invece che ciascun conducente avesse commesso un’unica infrazione, riducendo la condanna a una sola sanzione. La Prefettura di Firenze impugnò tali decisioni dinanzi alla Corte di cassazione, sostenendo che dovessero applicarsi più sanzioni, una per ciascun giorno o gruppo di giorni coperto dall’obbligo di esibizione.
Normativa dell’Unione rilevante
La Corte richiama in particolare:
- il regolamento (CEE) n. 3821/85, applicabile ratione temporis ai fatti, e in particolare l’articolo 15, paragrafo 7;
- il regolamento (CE) n. 561/2006, soprattutto l’articolo 19, paragrafo 1;
- la direttiva 2006/22/CE, in particolare l’articolo 9 e l’allegato III;
- la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articolo 49, paragrafo 1, richiamato in relazione al principio di legalità delle pene.
La Corte sottolinea che il regolamento n. 3821/85 è stato successivamente abrogato dal regolamento n. 165/2014, ma ciò non incide sui fatti di causa.
Ragionamento della Corte
La Corte osserva che il sistema europeo sui tachigrafi e sui tempi di guida mira a migliorare le condizioni di lavoro dei conducenti e la sicurezza stradale, garantendo controlli efficaci e uniformi.
Quanto al testo dell’articolo 15, paragrafo 7, lettera a), del regolamento n. 3821/85, la Corte rileva che esso impone al conducente un obbligo unico: essere in grado di presentare, su richiesta, i fogli di registrazione relativi al periodo composto dalla giornata del controllo e dai 28 giorni precedenti. Non si tratta, dunque, di una pluralità di obblighi autonomi corrispondenti ai singoli giorni del periodo.
Da ciò deriva che la violazione di tale obbligo costituisce un’infrazione unica e istantanea, consistente nell’impossibilità di esibire, al momento del controllo, tutti o parte dei fogli richiesti. In applicazione dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. 561/2006, tale infrazione non può essere sanzionata più di una volta.
La Corte respinge l’argomento fondato sull’allegato III della direttiva 2006/22/CE: nella versione applicabile, esso conteneva solo orientamenti su una gamma comune di infrazioni e non un elenco tassativo idoneo a modificare l’interpretazione del regolamento. Analogamente, gli obiettivi di efficacia dei controlli e di tutela della sicurezza non giustificano il cumulo di sanzioni.
Effettività, proporzionalità e legalità delle pene
La Corte precisa che la sanzione deve essere effettiva, proporzionata e dissuasiva. L’infrazione non può essere considerata lieve, poiché ostacola il controllo delle condizioni di lavoro e della sicurezza stradale per più giorni. La sanzione deve quindi essere sufficientemente modulabile in funzione della gravità della condotta.
Tuttavia, se il diritto nazionale prevede un importo massimo ritenuto troppo basso per essere dissuasivo, il giudice nazionale deve interpretare il diritto interno in modo conforme al diritto dell’Unione, nei limiti del principio di legalità dei reati e delle pene sancito dall’articolo 49, paragrafo 1, della Carta. Proprio per tale limite, il giudice non può sostituire alla sanzione unica più sanzioni distinte per i singoli giorni mancanti.
Decisione e dispositivo
La Corte risponde che, quando il conducente non è in grado di presentare i fogli di registrazione del cronotachigrafo relativi alla giornata in corso e ai 28 giorni precedenti, le autorità competenti dello Stato membro del luogo del controllo devono constatare un’infrazione unica e infliggere una sola sanzione.
Principio affermato
L’omessa esibizione, in sede di controllo, dei fogli di registrazione del cronotachigrafo riferiti al periodo composto dalla giornata in corso e dai 28 giorni precedenti integra un’unica violazione dell’articolo 15, paragrafo 7, del regolamento n. 3821/85, sanzionabile una sola volta ai sensi dell’articolo 19 del regolamento n. 561/2006. Il diritto dell’Unione esclude il cumulo materiale di sanzioni per i singoli giorni o per i singoli fogli mancanti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 24 mar 2021Tribunale, Sentenza T-769/16
- Sentenza · 24 mar 2021Corte di giustizia, Sentenza C-771/19
- Sentenza · 24 mar 2021Corte di giustizia, Sentenza C-950/19
- Sentenza · 24 mar 2021Corte di giustizia, Ordinanza C-616/19
- Sentenza · 24 mar 2021Tribunale, Sentenza T-168/20
- Sentenza · 24 mar 2021Corte di giustizia, Sentenza C-603/20
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →