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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01409/2026 del 22/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia origina da un accertamento emesso nei confronti di una società di capitali per costi relativi a operazioni inesistenti e, per effetto della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili in una compagine ristretta, da un successivo avviso notificato a una socia per il recupero a tassazione di utili extracontabili presumibilmente distribuiti pro quota. La contribuente impugnava l'atto e otteneva inizialmente ragione in primo grado, ma in appello la decisione veniva riformata con accoglimento del gravame dell'Ufficio. In cassazione la socia deduceva: 1) nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente/violazione delle norme sulla motivazione, sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto inidonea la documentazione prodotta a vincere la presunzione di distribuzione occulta; 2) omesso esame di fatti decisivi; 3) violazione dell'art. 2729 c.c. e dell'art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 546/1992, perché la presunzione sarebbe priva dei requisiti di gravità, precisione e concordanza; 4) violazione dell'art. 3, comma 3, d.lgs. 472/1997 per mancata applicazione del favor rei e della disciplina sanzionatoria più favorevole sopravvenuta.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo perché, sotto la veste formale denunciata, miravano a un riesame del merito e della valutazione delle prove, attività riservata al giudice di merito. Ha respinto il terzo motivo, ritenendo corretta l'applicazione della presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili nelle società a ristretta base sociale e reputando insindacabile in cassazione l'apprezzamento della CTR secondo cui le prove documentali non dimostravano l'assoluta estraneità della contribuente alla vita societaria. Ha invece accolto il quarto motivo, affermando che lo ius superveniens in materia sanzionatoria tributaria richiede l'applicazione della disciplina più favorevole nei giudizi ancora pendenti e che spetta al giudice di merito verificare e rideterminare le sanzioni. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al capo sulle sanzioni, con rinvio alla CTR delle Marche in diversa composizione per nuova valutazione della sola parte sanzionatoria e per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.

    richiamato come parametro della motivazione della sentenza; la doglianza è stata ritenuta inammissibile perché diretta a rivalutare il merito.

  • art. 156, comma 3, c.p.c.

    richiamato insieme alle norme sulla motivazione della sentenza, ma non ritenuto violato.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato per la motivazione della sentenza, senza accoglimento della censura.

  • art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992

    norma di rinvio alle regole del processo civile nel processo tributario.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato quale parametro della motivazione della sentenza tributaria.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    invocato per la nullità della sentenza, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché volta a ottenere una nuova valutazione dei fatti.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    il vizio è configurabile solo per l'omesso esame di un fatto storico decisivo; nel caso concreto la censura è stata ritenuta inammissibile perché riferita alla valutazione delle prove.

  • art. 2729 c.c.

    la Corte ha ribadito la legittimità della presunzione semplice di distribuzione degli utili extracontabili nelle società a ristretta base sociale, con inversione dell'onere della prova.

  • art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato dalla ricorrente sulla prova nel processo tributario; la doglianza è stata respinta in quanto la CTR aveva correttamente apprezzato le prove offerte.

  • art. 3, comma 3, d.lgs. n. 472 del 1997

    si applica il principio del favor rei in presenza di disciplina sanzionatoria sopravvenuta più favorevole nei giudizi ancora pendenti.

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973

    legittima, in caso di società di capitali a ristretta base azionaria, la presunzione di attribuzione pro quota ai soci degli utili extracontabili accertati.

  • d.lgs. n. 158 del 2015

    ha riformato il sistema sanzionatorio tributario; la Corte ha rilevato che non introduce una riduzione generalizzata ma una disciplina in parte più favorevole da applicare ai giudizi pendenti.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione delle risultanze istruttorie o sostituire la propria lettura dei fatti a quella del giudice di merito, salvo il controllo sulla coerenza logica e giuridica della motivazione.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda un fatto storico specifico, principale o secondario, e non la mera contestazione della valutazione del materiale probatorio o della ricostruzione complessiva della vicenda.
  • In materia di imposte sui redditi, per le società di capitali a ristretta base sociale è legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili, fondata sulla ristrettezza della compagine e non su una presunzione di secondo grado.
  • Una volta operante la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili, incombe sul contribuente l'onere di provare il contrario, dimostrando che i maggiori ricavi non sono stati distribuiti ma accantonati, reinvestiti o attribuiti a terzi.
  • La prova contraria idonea a vincere la presunzione non può limitarsi a una generica allegazione di estraneità o conflittualità interna, occorrendo elementi idonei a dimostrare l'assoluta estraneità del socio alla gestione e alla vita societaria, quando tale impostazione sia richiesta dalla giurisprudenza applicabile.
  • In tema di sanzioni tributarie, lo ius superveniens più favorevole si applica ai giudizi ancora pendenti e il giudice di merito deve procedere alla rideterminazione della sanzione secondo la disciplina sopravvenuta più favorevole.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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