L.R. Abruzzo 30/2013
Istituzione della Giornata della memoria per i caduti nei campi in agricoltura.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce in Abruzzo la Giornata della memoria per i caduti nei campi in agricoltura, da celebrarsi il primo sabato di ottobre. L’organizzazione è affidata all’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, che entro la seconda settimana di settembre definisce il calendario delle manifestazioni, anche in un Comune abruzzese su richiesta del sindaco. Nessun onere per il bilancio regionale.
Istituzione della Giornata della memoria per i caduti nei campi in agricoltura
Istituzione della Giornata della memoria per i caduti nei campi in agricoltura
La legge della Regione Abruzzo istituisce una giornata commemorativa dedicata a quanti hanno perso la vita nei campi in agricoltura. Il provvedimento valorizza il ruolo sociale, economico e culturale del mondo agricolo e rurale nel territorio regionale.
Finalità e ambito della commemorazione
La Regione Abruzzo riconosce il rilievo della società agricola e rurale e rende omaggio alle persone decedute mentre lavoravano nei campi. La giornata ha una funzione prevalentemente simbolica e celebrativa, legata alla memoria di tali caduti.
Data della celebrazione
La ricorrenza è fissata nel primo sabato di ottobre di ogni anno. La norma individua quindi una cadenza periodica annuale, senza limitazioni temporali di applicazione indicate nel testo.
Organizzazione delle manifestazioni
L’organizzazione è affidata all’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, che opera di concerto con il Presidente della Commissione consiliare competente per materia. Entro la seconda settimana di settembre deve essere predisposto il calendario delle manifestazioni.
Sono previste anche forme di svolgimento decentrato della celebrazione: in accordo con i sindaci che ne facciano richiesta, l’Ufficio di Presidenza può stabilire che la manifestazione si tenga presso la sede di uno dei Comuni della Regione Abruzzo.
Aspetti finanziari
La legge dichiara espressamente che dall’attuazione non derivano oneri a carico del bilancio regionale. Non sono quindi previste specifiche coperture finanziarie o autorizzazioni di spesa.
Entrata in vigore
La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, quindi dal 3 ottobre 2013.
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