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Legge

L.R. Abruzzo 34/2013

Modifiche alla L.R. 24 marzo 2009, n. 4 (Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali).

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 34/2013Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Abruzzo n. 34/2013 modifica la L.R. 4/2009 introducendo l’Elenco regionale per le nomine negli enti regionali, aggiornato annualmente, e nuove regole su cause di esclusione, incompatibilità e inconferibilità, con obblighi di autodichiarazione e sanzioni. Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, con testo vigente dal 28/11/2013.

Modifiche al riordino degli enti regionali e alle regole su nomine, incompatibilità e inconferibilità

Modifiche al riordino degli enti regionali e alla disciplina delle nomine

La legge regionale Abruzzo n. 34 del 2013 interviene sulla L.R. 24 marzo 2009, n. 4, rafforzando la disciplina delle nomine negli enti regionali e aggiornando i criteri di selezione, incompatibilità e parità di genere. Il provvedimento opera esclusivamente nell’ambito della Regione Abruzzo.

Elenco regionale per le nomine negli organi di amministrazione

La nomina degli organi di amministrazione degli enti regionali è attribuita al Consiglio regionale, secondo il regolamento interno dei lavori consiliari, tra gli iscritti in un Elenco regionale dei componenti degli organi di amministrazione predisposto nel rispetto della normativa regionale vigente.

  • L’Elenco è istituito dal competente Servizio del Consiglio regionale mediante avviso pubblico.
  • Nell’avviso sono fissati i requisiti di partecipazione.
  • L’Elenco è aggiornato annualmente.
  • L’aggiornamento avviene a cura del competente Servizio del Consiglio regionale, sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti da apposito bando pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio regionale.
  • Se entrano in vigore nuove disposizioni che comportano nomine regionali, l’Elenco è integrato con specifico avviso pubblico.

Limite di assegnazione e criteri di nomina

Ciascun soggetto può essere assegnato all’organo di amministrazione di un solo ente regionale. Viene inoltre soppressa la precedente previsione che richiedeva, tra i requisiti, l’assenza di sentenze penali definitive per delitti contro la pubblica amministrazione.

Parità di genere nelle nomine regionali

La Regione, in attuazione dell’art. 42, comma 4, dello Statuto, deve garantire l’equilibrata presenza dei due generi nelle nomine di competenza degli organi regionali.

Cause di esclusione dagli organi regionali

Non possono essere nominati negli organi di vertice, individuali e collegiali, di amministrazione e di controllo degli enti regionali i soggetti che si trovano nelle condizioni previste dall’art. 7, comma 1, del D.Lgs. 235/2012.

  • La nomina di soggetti in tali condizioni è nulla.
  • L’organo che ha deliberato la nomina deve revocarla appena venga a conoscenza della causa ostativa.
  • L’ente regionale procede al recupero delle somme indebitamente percepite dalla data di insorgenza della condizione impeditiva.

Obblighi di comunicazione e autocertificazione

Il nominato che versi in una delle condizioni ostative deve comunicarlo entro cinque giorni all’ente regionale presso cui svolge l’incarico e ai competenti uffici del Consiglio regionale.

  • I competenti uffici possono verificare d’ufficio in qualsiasi momento la sussistenza delle condizioni.
  • Ogni anno, entro il 30 marzo, il nominato deve trasmettere una dichiarazione sostitutiva che attesti la sussistenza o la non sussistenza delle condizioni ostative.
  • In caso di mancata o parziale ottemperanza, l’ente diffida l’interessato a regolarizzare entro 15 giorni.
  • Se l’inadempienza persiste, è sospesa l’erogazione del trattamento economico dal primo mese successivo e per tutto il periodo di mancato adempimento, con comunicazione al Consiglio regionale.

Incompatibilità tra incarichi negli enti regionali

Sono incompatibili con l’incarico di componente degli organi di vertice, individuali e collegiali, di amministrazione e di controllo degli enti regionali coloro che rivestono una delle medesime cariche in altro ente regionale.

  • Chi si trova in incompatibilità, o in ulteriori incompatibilità previste dalle leggi di settore, deve rimuovere la causa entro 15 giorni dalla contestazione.
  • In mancanza, scatta la decadenza dalla carica.
  • Si applicano gli stessi obblighi di comunicazione e autocertificazione previsti per le cause ostative.

Inconferibilità e incompatibilità ex D.Lgs. 39/2013

Le nomine di competenza regionale devono rispettare le condizioni di inconferibilità e incompatibilità stabilite dal D.Lgs. 39/2013.

  • Per le condizioni di inconferibilità si applicano le regole procedurali e sostanziali previste per le cause ostative, con riferimento ai commi 2, 3 e 4 dell’art. 5-bis.
  • Per le condizioni di incompatibilità si applica la disciplina di cui al comma 6 dell’art. 5-bis.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. Il testo consolidato indicato risulta vigente dal 28/11/2013.

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