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Legge

L.R. Abruzzo 32/2013

Intervento a favore di borse di studio per la formazione medico-specialistica.

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 32/2013Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Abruzzo finanzia quattro contratti aggiuntivi di formazione medico-specialistica presso le Università di Chieti e L’Aquila, per l’a.a. 2012/2013 e per cinque annualità fino al 2016/2017. Prevede riparto per Anestesia e Rianimazione/Terapia Intensiva e Pediatria, disciplina statale applicabile, restituzione delle somme non utilizzate e copertura finanziaria tramite bilancio regionale.

Finanziamento di contratti aggiuntivi per borse di studio medico-specialistiche in Abruzzo

Finanziamento di contratti aggiuntivi per la formazione medico-specialistica

La legge della Regione Abruzzo interviene per sostenere esigenze formative medico-specialistiche regionali e per adempiere agli obblighi previsti dal Piano di rientro dal deficit sanitario e dai relativi Programmi Operativi. Il provvedimento riguarda esclusivamente il territorio abruzzese e finanzia contratti aggiuntivi di specializzazione presso le Università di Chieti e di L’Aquila.

Ambito dell’intervento e soggetti beneficiari

La Regione assegna risorse alle Università degli Studi di Chieti e di L’Aquila per finanziare quattro contratti aggiuntivi di formazione medico-specialistica, oltre a quelli finanziati dallo Stato. I contratti sono attivati a decorrere dall’anno accademico 2012/2013 e sono previsti per complessive cinque annualità, con termine nell’anno accademico 2016/2017.

Riparto dei contratti finanziati

I contratti aggiuntivi sono destinati a specifiche scuole di specializzazione:

  • due contratti alla scuola di specializzazione in Anestesia e Rianimazione e Terapia Intensiva presso l’Università di Chieti, quale sede amministrativa, con l’Università di L’Aquila come scuola aggregata;
  • due contratti alle scuole di specializzazione in Pediatria, uno per la scuola attiva presso l’Università di Chieti e uno per quella attiva presso l’Università di L’Aquila.

Disciplina applicabile alla formazione specialistica

I contratti aggiuntivi sono soggetti alla disciplina degli articoli 37, 38, 39, 40 e 41 del decreto legislativo n. 368/1999, che regola il rapporto di formazione specialistica e gli aspetti connessi alla sua gestione.

Erogazione delle risorse e restituzione delle somme non utilizzate

La Direzione Politiche della Salute della Regione Abruzzo eroga, per ciascun anno accademico, le risorse necessarie alle due Università per finanziare i contratti. Le somme non utilizzate per il finanziamento dei contratti, per qualsiasi ragione, devono essere restituite alla Regione, che sospende ulteriori erogazioni. La stessa regola si applica anche in caso di rinuncia, in qualsiasi momento, da parte dell’avente titolo alla prosecuzione del corso di specializzazione.

Copertura finanziaria e stanziamenti

Gli oneri sono quantificati in:

  • 100.000 euro per gli esercizi 2013 e 2014;
  • 104.000 euro per gli esercizi 2015 e 2016;
  • 52.000 euro per l’esercizio 2017.

La copertura avviene tramite le annuali leggi di bilancio, ai sensi della legge regionale n. 3/2002, con stanziamento sul capitolo di spesa 02.01.016 - 11631.1, denominato "Interventi a favore della ricerca scientifica".

Variazioni di bilancio per il 2013 e finanziamento successivo

Per il bilancio di previsione 2013 sono disposte variazioni di competenza e cassa:

  • incremento di 25.000 euro del capitolo di entrata 03.02.002 - 32102.1, "Redditi dei beni patrimoniali disponibili";
  • incremento di 75.000 euro del capitolo di entrata 03.05.002 - 35005.1, "Entrate derivanti da violazioni alle norme in materia di beni ambientali e valutazione impatto ambientale";
  • incremento di 100.000 euro del capitolo di spesa 02.01.016 - 11631.1, "Interventi a favore della ricerca scientifica".

Per gli esercizi successivi e fino all’annualità 2017, il finanziamento degli oneri avviene mediante destinazione, fino a concorrenza, delle entrate del capitolo 01.01.002 - 11624.1, relativo alla tassa di concessione per l’apertura e l’esercizio di farmacia.

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