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Legge

L.R. Abruzzo 37/2013

Interventi finanziari nel settore sociale, culturale e sanitario e modifica all'art. 38 della L.R. 10.1.2012, n. 1.

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 37/2013Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Abruzzo 37/2013 dispone per il 2013-2014 un finanziamento straordinario di 2 milioni per l’abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati, istituisce un capitolo per entrate da recupero fiscale, introduce variazioni di bilancio e modifica alcune norme su volontariato e trattamento economico degli incarichi ad interim. L’art. 4 sul Teatro Stabile d’Abruzzo è stato abrogato nel 2023.

Interventi finanziari e modifiche normative in ambito sociale, culturale e bilancio regionale Abruzzo

Interventi finanziari e modifiche normative in ambito sociale, culturale e bilancio regionale Abruzzo

La legge disciplina una serie di interventi finanziari e di aggiustamenti normativi della Regione Abruzzo, con misure rivolte al sociale, alla cultura e alla contabilità regionale. Alcune disposizioni hanno natura strettamente temporanea e riferita all’esercizio 2013-2014; il contributo al Teatro Stabile d’Abruzzo risulta invece oggi non più vigente per intervenuta abrogazione.

Intervento straordinario per l’abbattimento delle barriere architettoniche

La Regione autorizza un finanziamento straordinario complessivo di 2 milioni di euro per gli anni 2013 e 2014, finalizzato al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati. L’intervento deve essere attuato secondo la legge n. 13 del 1989, che disciplina i contributi per l’abbattimento delle barriere architettoniche.

Le risorse sono ripartite in:

  • 1 milione di euro per il 2013;
  • 1 milione di euro per il 2014.

La copertura è assicurata mediante la destinazione di quota parte delle entrate regionali derivanti da canoni e proventi per l’utilizzo del demanio idrico. La legge istituisce inoltre uno specifico capitolo di spesa per tale intervento e dispone la variazione del bilancio di previsione 2013 con incremento del capitolo di entrata e del capitolo di spesa indicati nel testo.

Entrate regionali da recupero fiscale

Per la contabilizzazione delle entrate derivanti dall’attività di recupero fiscale prevista dall’articolo 9 del decreto legislativo n. 68 del 2011, la legge istituisce un apposito capitolo di entrata, denominato in modo specifico per il gettito da lotta all’evasione fiscale. Si tratta di una disposizione di natura contabile e organizzativa, finalizzata alla corretta imputazione delle relative risorse regionali.

Modifiche alla programmazione finanziaria regionale

La legge sostituisce la tabella richiamata nell’Allegato 3 dell’articolo 7, comma 1, della legge regionale n. 2 del 2013, mediante l’Allegato 3 della presente legge. Inoltre, al bilancio di previsione 2013, approvato con la legge regionale n. 3 del 2013, sono apportate variazioni di competenza e di cassa riportate nel Prospetto A allegato.

Contributo straordinario al Teatro Stabile d’Abruzzo

La disciplina originaria prevedeva un contributo straordinario di 400.000 euro per l’esercizio finanziario 2013 a favore del Teatro Stabile d’Abruzzo, con finalità di risanamento del bilancio e di sostegno alle funzioni istituzionali, anche in ragione delle difficoltà conseguenti al sisma del 6 aprile 2009. La copertura era posta a carico di uno specifico capitolo di spesa.

Tale articolo è stato successivamente abrogato dalla legge regionale 21 aprile 2023, n. 20, e quindi non è più applicabile.

Modifica alla disciplina del volontariato

La legge interviene sulla legge regionale n. 6 del 2009 ampliando la platea dei destinatari della disposizione richiamata: alle realtà già previste si aggiungono le Caritas Diocesane attive nella Regione Abruzzo. La modifica estende dunque, nel territorio regionale, l’ambito soggettivo della norma sul volontariato.

Trattamento economico degli incarichi ad interim

Viene modificato l’articolo 38 della legge regionale n. 1 del 2012 prevedendo espressamente che le disposizioni sul trattamento economico già stabilite per il comma 1 si applichino anche nei casi di affidamento ad interim dell’ufficio per vacanza del posto in organico. La norma amplia quindi l’operatività del regime economico anche a tale fattispecie organizzativa.

Entrata in vigore e limiti temporali

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. Tuttavia, alcune misure sono strettamente limitate nel tempo:

  • l’intervento per le barriere architettoniche riguarda solo gli anni 2013 e 2014;
  • il contributo al Teatro Stabile d’Abruzzo riguardava il solo esercizio finanziario 2013 ed è oggi abrogato;
  • le variazioni di bilancio fanno riferimento al bilancio di previsione 2013.

Di conseguenza, la legge conserva oggi rilievo soprattutto per le modifiche normative ancora richiamate nel testo consolidato, mentre le disposizioni di spesa legate ai singoli esercizi hanno ormai esaurito la propria efficacia.

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