Sentenza n. 2915/2026 - Palermo, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Piano regolatore generale del Comune di Capaci, nella parte in cui avrebbe lasciato senza disciplina urbanistica i terreni identificati al foglio 2, particelle 1766 e 1767, e certificato di destinazione urbanistica del 5 giugno 2023
Esito
Favorevole al resistente (ente pianificatore)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la deliberazione consiliare n. 21 del 22 marzo 2023, recante presa d’atto dell’efficacia e dell’esecutività del piano regolatore generale adottato dal commissario ad acta il 31 ottobre 2019, nella parte in cui l’area catastalmente individuata al foglio 2, particelle 1766 e 1767, sarebbe rimasta priva di normazione urbanistica e in zona bianca, nonostante le osservazioni presentate il 27 gennaio 2020. Hanno chiesto che l’area fosse classificata in parte come zona territoriale omogenea B e per la restante parte come zona C2, deducendo violazione dell’art. 25 della legge regionale n. 19/2020 e dell’art. 3 della legge n. 241/1990, poiché la scelta pianificatoria non avrebbe dato seguito all’istruttoria e sarebbe rimasta priva di adeguata motivazione. Hanno inoltre impugnato il certificato di destinazione urbanistica rilasciato il 5 giugno 2023, ritenendolo difforme dalla destinazione risultante dalla deliberazione commissariale. Il Comune ha eccepito il difetto di legittimazione attiva; l’Assessorato regionale ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva. In corso di causa i ricorrenti hanno anche chiesto dichiararsi l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, in ragione dell’annullamento della deliberazione impugnata disposto dal TAR con le sentenze n. 1040 e n. 1042 del 2025, confermate dal CGA il 13 aprile 2026.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione attiva, senza esaminare nel merito i motivi relativi alla disciplina urbanistica, alla motivazione della scelta pianificatoria e al certificato di destinazione urbanistica. Ha rilevato che nessuno dei ricorrenti era proprietario dei terreni: la persona fisica disponeva di procure speciali conferite dai proprietari per richiedere il progetto di lottizzazione, ma non per promuovere giudizi né per rilasciare procure alle liti in loro nome; era quindi priva di potere rappresentativo e non poteva agire a tutela di una situazione giuridica appartenente ai proprietari. La società immobiliare era anch’essa priva di titolarità dominicale e la procura allegata non risultava rilasciata dal suo amministratore unico, né era documentato il potere rappresentativo del sottoscrittore. Il Collegio ha inoltre rilevato l’estraneità passiva dell’Assessorato regionale, che non aveva adottato provvedimenti nell’iter di approvazione e i cui pareri, non impugnati, erano privi di valenza provvedimentale; tale rilievo non ha mutato la statuizione conclusiva di inammissibilità per difetto di legittimazione attiva. La sopravvenuta caducazione della deliberazione impugnata, invocata dai ricorrenti, non è stata la ragione della decisione, essendo il ricorso ab origine inammissibile. Spese a carico dei ricorrenti: € 2.000,00 per compensi in favore di ciascuna delle due amministrazioni resistenti, oltre spese forfettarie, IVA e CPA.
Norme richiamate
Pertanto, seppur presente agli atti di questo giudizio la procura alle liti del sig. Billeci Vincenzo, egli difetta di potere di rappresentanza a proporre impugnazione avverso gli atti amministrativi indicati in ricorso e non è, di conseguenza, legittimato ad agire in giudizio a difesa di una situazione giuridica soggettiva afferente alla sfera giuridica dei proprietari dell’area (artt. 77 e 81, c.p.c.).
La procura speciale rilasciata per attività amministrative relative a un progetto di lottizzazione non conferisce, in assenza di un espresso potere in tal senso, la rappresentanza processuale necessaria per impugnare atti amministrativi a tutela dei diritti dei proprietari.
Massime di principio
- La legittimazione a impugnare un atto amministrativo presuppone che il ricorrente faccia valere una situazione giuridica soggettiva propria, oppure agisca validamente in rappresentanza del titolare. Una procura speciale per svolgere attività amministrative relative a un progetto di lottizzazione non attribuisce, da sola, il potere di promuovere ricorsi giudiziali o di rilasciare procura alle liti per conto dei proprietari.
- La società che impugna atti relativi a un bene altrui deve dimostrare una propria posizione giuridica differenziata e la valida rappresentanza processuale. La procura alle liti sottoscritta da un soggetto diverso dall’amministratore o da altro rappresentante legittimato non è idonea se il potere rappresentativo del sottoscrittore non risulta documentato.
- L’amministrazione che abbia reso pareri privi di valenza provvedimentale nell’ambito di un procedimento concluso da un diverso ente, e che non abbia adottato gli atti conclusivi impugnati, è estranea al giudizio quando quei pareri non sono autonomamente contestati.
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