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Ordinanza

Ordinanza n. 270/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600537

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IOrdinanza cautelarealtro

Atto impugnato: comunicazione di avvio del procedimento di revoca del nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a non stagionale

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato o comunque dichiarato di volersi opporre alla nota con cui la Prefettura di Cremona gli aveva comunicato l’avvio del procedimento di revoca del nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno, già rilasciato il 29 ottobre 2025. Dalla formulazione dell’atto introduttivo non risultava tuttavia chiaro se egli intendesse chiedere l’annullamento della comunicazione di avvio, ritenuta ingiusta ed eccessivamente gravosa, oppure la condanna dell’Amministrazione al rilascio del nulla osta, come indicato nelle conclusioni. Il ricorrente ha inoltre chiesto in via cautelare di sospendere l’avvio del procedimento di revoca, almeno fino all’ottenimento della documentazione relativa alle procedure. Il TAR ha rilevato che l’ambiguità della domanda potrebbe determinare l’inammissibilità del ricorso; che, ove fosse stata proposta un’azione di annullamento, potrebbe difettare l’interesse a ricorrere, poiché la comunicazione di avvio ha natura non lesiva; e che, ove fosse stata proposta una domanda di condanna al rilascio del nulla osta, potrebbe parimenti difettare l’interesse, essendo il ricorrente già titolare di un nulla osta efficace fino alla scadenza o all’eventuale revoca.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile la domanda cautelare ai sensi dell’art. 55, comma 4, c.p.a., poiché il ricorrente aveva depositato un’istanza di fissazione di udienza cautelare per la sospensiva, anziché l’istanza di fissazione dell’udienza di merito richiesta dalla disciplina processuale. La dichiarazione è stata resa salva la possibilità di ripresentare la domanda cautelare previa rimozione delle preclusioni di legge e senza pregiudicare la decisione sulla sua fondatezza. Il Collegio ha inoltre segnalato, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., le possibili questioni di inammissibilità e carenza di interesse derivanti dall’ambiguità dell’azione e dalla natura non lesiva della comunicazione di avvio, senza però definirle nel merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata dichiarata improcedibile ai sensi del comma 4, in ragione dell’erronea presentazione dell’istanza di fissazione dell’udienza cautelare anziché dell’udienza di merito.

  • art. 55, comma 4, c.p.a.

    La disposizione è stata applicata quale preclusione processuale alla trattazione della domanda cautelare, salva la possibilità di ripresentarla dopo la rimozione delle preclusioni.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Il giudice ha segnalato alle parti le questioni rilevabili d’ufficio potenzialmente ostative alla prosecuzione o all’accoglimento del ricorso, concernenti l’ambiguità della domanda, la possibile carenza di interesse e la natura non lesiva della comunicazione di avvio.

Massime di principio

  • La comunicazione di avvio di un procedimento amministrativo non è, di regola, immediatamente lesiva e la sua impugnazione può essere dichiarata inammissibile per carenza di interesse, salvo che l’interessato dimostri una concreta e attuale lesione.
  • Quando l’atto introduttivo non consente di individuare con chiarezza se sia proposta un’azione di annullamento o una domanda di condanna, l’ambiguità della domanda può determinare l’inammissibilità del ricorso.
  • Non sussiste, in linea di principio, un interesse attuale a ottenere la condanna dell’amministrazione al rilascio di un titolo già rilasciato e tuttora efficace, salvo che intervenga una concreta lesione derivante dalla sua revoca o scadenza.
  • La domanda cautelare può essere dichiarata improcedibile quando il ricorrente non rimuova le preclusioni processuali previste per la sua trattazione, ferma restando la possibilità di ripresentarla nel rispetto delle condizioni di legge.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereTutela cautelarePartecipazione procedimentale

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