Sentenza del 21/06/2016 n. 12755 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il notaio aveva chiesto il rimborso delle imposte ipotecarie e catastali versate in misura fissa per un atto di assegnazione della proprietà di un alloggio di cooperativa edilizia a un socio, sostenendo l'applicabilità dell'esenzione prevista dall'art. 32, comma 2, del D.P.R. n. 601/1973. La Commissione tributaria regionale aveva riconosciuto la sua legittimazione, ritenendolo direttamente obbligato al versamento. L'Agenzia delle Entrate ha contestato tale conclusione, sostenendo che il notaio è soltanto responsabile d'imposta e non contribuente, quindi non è legittimato a chiedere direttamente all'Amministrazione il rimborso dell'imposta asseritamente versata in eccesso.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo dell'Agenzia delle Entrate e ha dichiarato assorbito il secondo, relativo alla spettanza dell'esenzione fiscale. Ha stabilito che il notaio rogante, quando paga spontaneamente l'imposta per conto delle parti, è un mero responsabile d'imposta, estraneo al presupposto impositivo e al rapporto tributario principale. Il diritto al rimborso spetta quindi al contribuente, cioè alle parti sostanziali dell'atto, non al notaio, il quale conserva eventualmente il diritto di rivalsa nei loro confronti. La sentenza impugnata è stata cassata e, decidendo nel merito, la Corte ha rigettato il ricorso originario del notaio. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
D.P.R. n. 131/1986, art. 10, comma 1, lett. b)
Il notaio è obbligato a richiedere la registrazione dell'atto.
Il notaio è coinvolto nell'adempimento degli obblighi fiscali in ragione della sua funzione di pubblico ufficiale rogante, ma tale coinvolgimento non lo rende il contribuente inciso dal tributo.
D.P.R. n. 131/1986, art. 57
I soggetti obbligati al pagamento dell'imposta restano le parti sostanziali dell'atto.
Le parti contraenti sono i contribuenti effettivi e restano i principali obbligati al pagamento dell'imposta; il notaio risponde in via solidale quale responsabile d'imposta.
D.P.R. n. 131/1986, art. 77, comma 1
Il rimborso dell'imposta deve essere richiesto dal contribuente.
La legittimazione a chiedere il rimborso dell'imposta indebitamente versata spetta al contribuente effettivo, non al mero coobbligato o responsabile del pagamento.
D.P.R. n. 600/1973, art. 64, comma 3
Il responsabile d'imposta è obbligato al pagamento dell'imposta insieme con altri, per fatti o situazioni esclusivamente riferibili a questi.
Il notaio risponde verso il Fisco come responsabile d'imposta, ma può rivalersi per l'intero importo sui contribuenti principali; questa posizione non gli attribuisce, di regola, il diritto al rimborso diretto.
D.Lgs. n. 347/1990, artt. 11 e 17
I principi sulla legittimazione al rimborso applicati all'imposta di registro valgono anche per le imposte ipotecarie e catastali.
D.P.R. n. 601/1973, art. 32, comma 2
Esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali per gli atti di trasferimento della proprietà delle case economiche e popolari.
La questione sull'applicabilità dell'esenzione non è stata esaminata nel merito, poiché il difetto di legittimazione del notaio era preliminare e assorbente.
Massime di principio
- Il soggetto che versa un tributo per conto di altri non è necessariamente il titolare del diritto al rimborso: occorre distinguere tra contribuente, cioè colui al quale è riferibile il presupposto impositivo, e responsabile d'imposta, che garantisce il pagamento verso il Fisco.
- Il notaio rogante, quando paga spontaneamente imposte relative all'atto con provvista delle parti, normalmente non può chiedere direttamente il rimborso all'Amministrazione finanziaria; la richiesta deve essere presentata dai contribuenti sostanziali.
- Il responsabile d'imposta può contestare direttamente la pretesa fiscale quando l'Amministrazione la rivolge personalmente nei suoi confronti, ad esempio mediante un avviso di liquidazione o accertamento notificato a lui.
- Il notaio che abbia sostenuto il pagamento conserva, in linea generale, il diritto di rivalsa nei confronti delle parti contraenti, ma la rivalsa civilistica è distinta dal diritto tributario al rimborso.
- Quando una questione preliminare di legittimazione è decisiva, il giudice può non esaminare il merito dell'agevolazione o dell'esenzione fiscale invocata.
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