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Ordinanza

Ordinanza n. 16608/2026 - Roma, Sezione 3Q

Giustizia amministrativa202509008

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: asserita mancata integrale esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, sezione lavoro, n. 3389 del 12 aprile 2022, con richiesta del pagamento della somma residua e di nullità degli eventuali atti esecutivi, incluso il decreto n. 788 del 12 dicembre 2023

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito, chiedendo l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, sezione lavoro, n. 3389 del 12 aprile 2022, passata in giudicato. Ha chiesto la condanna del Ministero al pagamento della somma residua che assume spettante e la dichiarazione di nullità degli eventuali atti adottati in pretesa esecuzione della sentenza, anche non conosciuti, compreso, per quanto occorra, il decreto n. 788 del 12 dicembre 2023 menzionato in una nota del Ministero dell’economia in risposta a un’istanza di accesso. L’ordinanza non riporta il dettaglio delle censure di merito.

La decisione

Il TAR non ha deciso il merito della domanda di ottemperanza. Ha disposto un incombente istruttorio, ordinando al Ministero di depositare entro sessanta giorni dalla comunicazione una relazione documentata sui fatti di causa, con particolare riferimento alle censure dedotte. Ha avvertito che l’eventuale mancato, tardivo o insufficiente adempimento potrà essere valutato ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a. L’ulteriore trattazione è stata fissata alla camera di consiglio del 23 febbraio 2027; nessuna statuizione sulle spese è indicata.

Norme richiamate

  • art. 63, comma 1, c.p.a.

    Ritenuto necessario ai fini del decidere acquisire dall’Amministrazione resistente – in virtù di quanto previsto e consentito dagli artt. 63, comma 1, e 64, comma 3, cod. proc. amm. – una documentata relazione sui fatti di causa, con particolare riferimento alle censure dedotte in giudizio;

    Il giudice può acquisire dall’amministrazione una relazione documentata sui fatti rilevanti per la decisione e sulle censure dedotte.

  • art. 64, comma 3, c.p.a.

    Ritenuto necessario ai fini del decidere acquisire dall’Amministrazione resistente – in virtù di quanto previsto e consentito dagli artt. 63, comma 1, e 64, comma 3, cod. proc. amm. – una documentata relazione sui fatti di causa, con particolare riferimento alle censure dedotte in giudizio;

    La disposizione è richiamata quale fondamento del potere istruttorio di chiedere all’amministrazione una relazione documentata sui fatti di causa.

  • art. 64, comma 4, c.p.a.

    Ritenuto che l’Amministrazione debba provvedere – entro il termine perentorio indicato in dispositivo – al predetto incombente, il cui mancato, tardivo o insufficiente espletamento potrà essere valutato ai sensi e per gli effetti dell’art. 64, comma 4, cod. proc. amm.;

    L’inadempimento, il ritardo o l’insufficienza nell’esecuzione dell’incombente istruttorio possono essere valutati dal giudice ai sensi della disposizione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo

Testo integrale

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