Cassazione Penale, Sentenza n. 21467/2026 del 10/06/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per nullità procedurali e violazione di norme sul procedimento esecutivo: si denunciava l'erronea applicazione della legge penale e l'inosservanza delle norme processuali sanzionate a pena di nullità (art. 606, comma 1, lett. b) e c) c.p.p.) in relazione agli artt. 164, comma 4 e 168, comma 3 c.p.; mancata comunicazione/ notificazione dell'udienza di decisione (art. 127 c.p.p.), assenza di prova della notifica del decreto di fissazione dell'udienza, omessa verifica da parte del giudice dell'esecuzione se i precedenti ostativi fossero noti al giudice della cognizione al momento della concessione della sospensione condizionale della pena e mancato accertamento di adempimenti di ricerca/ notifiche integrative ai sensi dell'art. 159 c.p.p.; inoltre si evidenziava il decorso temporale ultra-quinquennale e la rilevanza della "prognosi fausta" ex art. 164 c.p. ai fini della revoca.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato, ha qualificato l'ordinanza di revoca (emessa senza fissare udienza in camera di consiglio e senza la necessaria partecipazione del condannato e del difensore) come affetta da nullità d'ordine generale e di carattere assoluto, rilevabile d'ufficio. La Corte ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui il procedimento per la revoca della sospensione condizionale della pena (art. 674 c.p.p.) è soggetto alle formalità di cui all'art. 666 c.p.p.; la violazione di tali formalità comporta l'omessa citazione del condannato e l'assenza del difensore. Ne è conseguito l'annullamento dell'ordinanza impugnata e il rinvio al Tribunale di Catania per nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 648 cod. pen.
Norma che indica il reato per cui Vitale è stato condannato (ricettazione): la sentenza di merito lo ha condannato per il delitto previsto da questa norma
art. 164 cod. pen.
Riferimento alla normativa sulla sospensione condizionale della pena e alla rilevanza della "prognosi" sulla personalità del condannato (la prognosi favorevole è un elemento di valutazione per la concessione o la revoca), richiamata dal ricorrente come fattore importante ma non valutato per le esigenze procedurali
art. 168 cod. pen.
Norma richiamata con riguardo agli effetti dei precedenti penali e alla loro valutazione ai fini dell'ostatività al beneficio
art. 127 cod. proc. pen.
Norma sulle comunicazioni degli atti alle parti: il ricorrente lamenta la mancata prova della regolare comunicazione/notifica della fissazione dell'udienza decisiva
art. 159 cod. proc. pen.
Norma sulle notifiche presso domicili o luoghi alternativi dopo tentativi andati a vuoto: il ricorrente censura la mancata verifica di queste formalità prima di dichiarare l'imputato irreperibile
art. 666 cod. proc. pen.
Norma generale che regola la forma dei procedimenti davanti al giudice dell'esecuzione (inclusa la necessità di fissare udienza in camera di consiglio salvo ipotesi tassative): la Corte interpreta la mancata osservanza come causa di nullità assoluta dell'atto di revoca
art. 667 cod. proc. pen.
Richiamata insieme alle altre disposizioni (667, 672, 676) per indicare le ipotesi in cui il giudice può provvedere senza formalità; la Corte sottolinea che la revoca della sospensione non rientra tra le ipotesi in cui è possibile procedere senza udienza e notifica
art. 672 e art. 676 cod. proc. pen.
Norme citate come esempi delle disposizioni che elencano ipotesi tassative in cui il giudice dell'esecuzione può provvedere senza le formalità ordinarie; servono a chiarire la portata dell'art. 666 c.p.p.
art. 674 cod. proc. pen.
Norma specifica che disciplina il procedimento per la revoca della sospensione condizionale della pena in sede esecutiva: la Corte afferma che su tale procedimento si applicano le formalità previste dall'art. 666 c.p.p.
art. 606 cod. proc. pen.
Norma che definisce i motivi di ricorso per cassazione (tra cui violazione di norme processuali e erronea applicazione della legge penale); il ricorso deduceva violazioni sotto questi profili
art. 444 cod. proc. pen.
Richiamata in rapporto alla prima sentenza di condanna con sospensione (patteggiamento o rito speciale) di cui si discute il decorso temporale e gli effetti sulla valutazione della personalità del condannato
Massime di principio
- La revoca della sospensione condizionale della pena in sede esecutiva deve rispettare le formalità previste dall'art. 666 c.p.p.; in mancanza la decisione è affetta da nullità assoluta rilevabile d'ufficio.
- Il giudice dell'esecuzione, salvo le eccezioni tassative previste dagli artt. 667, 672 e 676 c.p.p., è tenuto a fissare udienza (in camera di consiglio) e a garantire la partecipazione del condannato e del difensore; l'omessa citazione/notifica rende invalida la revoca.
- Prima di dichiarare un imputato irreperibile e procedere senza ulteriori formalità, devono essere esperite le notifiche e le ricerche previste (es. art. 159 c.p.p.); la mancata verifica può costituire vizio procedurale decisivo.
- La valutazione dei precedenti ostativi e della "prognosi" sulla personalità del condannato (art. 164 c.p.) è rilevante ma non sostituisce le garanzie procedurali: difetti formali possono determinare l'annullamento anche se il merito sembrasse favorevole alla revoca.
- In caso di nullità assoluta del provvedimento di revoca, la Corte può annullare e disporre il rinvio al giudice di merito per un nuovo giudizio, con l'ordine di rispettare le formalità procedurali e garantire la partecipazione delle parti.
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