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Ordinanza

Ordinanza n. 3230/2026 - Roma, Sezione 1T

Giustizia amministrativa202515047

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato, dapprima adottata nel 2025 e poi confermata con un nuovo provvedimento di revoca a seguito di riesame nel 2026

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero e prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, con domanda cautelare, il provvedimento con cui era stato revocato il nulla osta al lavoro subordinato precedentemente rilasciato in suo favore. Con motivi aggiunti ha impugnato il successivo provvedimento del 27 marzo 2026, notificato il 1° aprile 2026, adottato dall’amministrazione a seguito di riesame. Il testo non riporta in dettaglio le singole censure dedotte, ma indica che esse riguardavano il nuovo atto di revoca del nulla osta. La questione sostanziale esaminata in sede cautelare concerneva il requisito economico del datore di lavoro: secondo l’amministrazione, dall’analisi degli indici di bilancio emergeva che l’azienda non disponeva di una struttura economica e patrimoniale idonea a raggiungere l’equilibrio economico e a sostenere i costi delle nuove assunzioni.

La decisione

Il TAR, nella sommaria cognizione propria della fase cautelare, ha ritenuto insussistenti sufficienti profili di fondatezza delle censure proposte con i motivi aggiunti contro il nuovo provvedimento di revoca. In particolare, ha attribuito rilievo alla carenza del requisito economico del datore di lavoro, desunta dagli indici di bilancio, ritenendo non dimostrata la capacità dell’azienda di sostenere i costi relativi alle nuove assunzioni. La domanda cautelare è stata pertanto respinta. Le spese di lite sono state compensate per giustificati motivi.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti propri della tutela cautelare nel processo amministrativo; il TAR ha escluso, allo stato degli atti e sulla base di una cognizione sommaria, sufficienti profili di fondatezza delle censure.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la sospensione di un provvedimento amministrativo può essere negata quando, alla sommaria cognizione propria della fase incidentale, le censure non presentino sufficienti profili di fondatezza.
  • Nel procedimento relativo al nulla osta al lavoro subordinato, la capacità economica e patrimoniale del datore di lavoro costituisce un requisito rilevante; la sua carenza può giustificare la revoca del nulla osta quando risulti dagli indici di bilancio che l’impresa non è in grado di sostenere i costi delle nuove assunzioni.
  • La valutazione cautelare della capacità economica del datore di lavoro può essere fondata sull’analisi degli indici di bilancio e sulla verifica della concreta possibilità dell’impresa di raggiungere l’equilibrio economico e patrimoniale.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla osta
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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