Sentenza n. 1481/2026 - Palermo, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del rilascio del porto di fucile per uso caccia, fondato sui precedenti e sul divieto di detenzione armi riguardanti i genitori del richiedente
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente porto d’armi)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 10, 11 e 43 T.U.L.P.S., degli artt. 3 e 97 Cost., nonché il difetto dei presupposti, della motivazione e dell’istruttoria, l’arbitrarietà, l’irragionevolezza e la contraddittorietà manifesta. Il diniego era motivato esclusivamente dalla coabitazione del richiedente nella medesima palazzina con il padre, destinatario di un provvedimento prefettizio di divieto di detenzione di armi e munizioni, e con la madre, condannata per furto. Il ricorrente ha contestato l’omessa valutazione della propria personalità, della propria incensuratezza, della riabilitazione intervenuta nei confronti della madre e della circostanza che egli abitasse in un’unità immobiliare autonoma e distinta da quella dei genitori.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego. Il Collegio ha riconosciuto l’ampia discrezionalità dell’autorità di pubblica sicurezza nel valutare, in chiave prognostica, l’affidabilità del richiedente e il rischio di abuso delle armi, precisando tuttavia che tale discrezionalità è sindacabile quando la valutazione sia abnorme, illogica, irragionevole, arbitraria, palesemente contraddittoria o fondata sul travisamento dei fatti. Il mero rapporto di parentela con soggetti gravati da precedenti o da provvedimenti ostativi non consente, di per sé, di formulare una prognosi negativa. Il contesto familiare può rilevare soltanto se l’amministrazione dimostri concretamente la sua incidenza sul comportamento del richiedente e sul rischio di abuso delle armi, mediante un’istruttoria adeguata e una motivazione specifica. Nel caso concreto, il diniego non indicava comportamenti, indizi o manifestazioni esteriori riferibili al richiedente tali da evidenziarne l’inaffidabilità; inoltre, la mera presenza nella stessa palazzina non equivaleva a coabitazione nel medesimo appartamento, trattandosi di abitazioni autonome appartenenti a nuclei familiari distinti. Le circostanze valorizzate dall’amministrazione erano pertanto insufficienti a dimostrare il difetto di buona condotta o il rischio di abuso. Restava salva la facoltà dell’amministrazione di rieditare il potere e adottare eventualmente un nuovo diniego, purché fondato su ragioni concrete, attuali e congruamente motivate, anche con riferimento ai rapporti effettivi con i parenti controindicati. La Questura è stata condannata al pagamento di euro 2.000 oltre accessori per spese di lite.
Norme richiamate
artt. 10, 11 e 43 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)
Gli artt. 11 e 43 T.U.L.P.S. consentono la valutazione discrezionale dell’affidabilità e della buona condotta del richiedente, ma non permettono di fondare il diniego esclusivamente sul contesto familiare o sociale; occorrono comportamenti o manifestazioni esteriori riferibili al richiedente, idonei a dimostrare il rischio di abuso delle armi.
art. 699 c.p.
Il porto d’armi costituisce un’eccezione al generale divieto di portare armi; non sussiste quindi un diritto assoluto al rilascio del titolo.
art. 4, comma 1, l. 18 aprile 1975, n. 110
La disciplina conferma il carattere eccezionale dell’autorizzazione al porto d’armi rispetto al generale divieto di portare armi.
art. 3 Cost.
È richiamato quale parametro di legittimità rispetto alla necessità di una valutazione non arbitraria e non irragionevole.
art. 97 Cost.
È richiamato quale parametro dei principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa.
Massime di principio
- Il rilascio del porto d’armi non costituisce oggetto di un diritto assoluto, poiché l’autorità di pubblica sicurezza deve formulare una prognosi sull’affidabilità del richiedente e sulla certezza del buon uso dell’arma, a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.
- Il mero rapporto di parentela o affinità con persone gravate da precedenti penali o da provvedimenti ostativi in materia di armi non è sufficiente, da solo, a fondare il diniego del porto d’armi.
- Il contesto familiare può essere valorizzato nella valutazione di affidabilità soltanto quando l’amministrazione dimostri, attraverso un’istruttoria concreta e una motivazione adeguata, che i rapporti familiari incidono effettivamente sul comportamento del richiedente e aumentano il rischio di abuso delle armi.
- La buona condotta richiesta per il rilascio del porto d’armi deve essere valutata con riferimento ai comportamenti del richiedente e non può essere negata esclusivamente per fatti o condizioni personali riferibili a soggetti distinti.
- La mera abitazione nella stessa palazzina di familiari controindicati non equivale necessariamente a coabitazione rilevante ai fini del giudizio di affidabilità, soprattutto quando siano accertate unità abitative autonome e nuclei familiari distinti.
- Annullato il diniego per carenza di istruttoria e motivazione, l’amministrazione può rieditare il potere, anche in senso negativo, purché fondi la nuova decisione su ragioni concrete, attuali e congruamente motivate circa il rischio di abuso delle armi.
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