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Sentenza

Sentenza del 12/02/2021 n. 848 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Finanza locale - Irap - Motivazione - Calcolo degli interessi - Collaborazione con l'Amministrazione finanziaria - Doglianze dilatorie.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha impugnato la cartella di pagamento lamentando difetto di motivazione per la mancata indicazione dettagliata delle aliquote degli interessi applicati per ciascuna annualità richieste. Sosteneva che l'assenza di tale dettaglio rendeva incomprensibile il calcolo degli interessi dovuti.

La decisione

La doglianza è stata ritenuta meramente dilatoria e infondata. Il giudice ha rilevato che il contribuente disponeva già di tutti i dati necessari per il conteggio degli interessi tramite la cartella di pagamento stessa e che nella sezione "informazioni utili" erano indicati contatti da utilizzare per ottenere chiarimenti. Pertanto la mancata indicazione analitica delle aliquote per singola annualità non è stata considerata idonea a viziare la motivazione della cartella, essendo il contribuente tenuto a collaborare e a richiedere i dettagli se necessario. La decisione segue l'orientamento di Cass. 29504/2020 e distingue l'orientamento contrario di Cass. 17765/2018.

Norme richiamate

  • d.P.R. 602/1973, art. 20

    La norma disciplina la misura e il calcolo degli interessi sulle somme iscritte a ruolo; la sua applicazione consente di determinare gli interessi dovuti anche se nel dettaglio della cartella non sono esplicitate le aliquote annuali, purché i dati per il calcolo siano disponibili.

  • Cass. 29504/2020

    Giurisprudenza richiamata a favore della tesi che l'assenza di un dettaglio analitico degli interessi non comporta necessariamente carenza motivazionale quando il contribuente è in grado, con gli elementi forniti, di ricostruire il conteggio o può agevolmente richiedere chiarimenti all'Amministrazione.

  • Cass. 17765/2018

    Orientamento contrario che attribuisce maggiore rilievo alla necessità di una motivazione più analitica; citato come precedente di segno diverso ma non seguito nella fattispecie per l'importanza degli elementi disponibili nella cartella e dei canali di contatto offerti.

Massime di principio

  • La mancanza di un dettaglio analitico delle aliquote di interesse nella cartella non è automaticamente motivo di annullamento se la cartella contiene gli elementi necessari per il calcolo e il contribuente non ha chiesto chiarimenti utilizzando i canali indicati.
  • I giudici tendono a qualificare come dilatorie le doglianze che contestano la motivazione quando il contribuente poteva agevolmente ottenere i dettagli necessari dall'Amministrazione prima di proporre impugnazione.
  • Per evitare il rigetto, il contribuente dovrebbe documentare di aver richiesto chiarimenti all'Amministrazione o dimostrare l'impossibilità di ricostruire il calcolo dagli elementi forniti nella cartella.
  • Le amministrazioni sono comunque consigliate a fornire conteggi chiari e contatti utili per ridurre i contenziosi; in mancanza, esistono orientamenti giurisprudenziali contrastanti che potrebbero favorire il contribuente in casi concreti particolarmente oscuri.

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