Cassazione Penale, Ordinanza n. 27749/2026 del 23/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché l'unico motivo era meramente riproduttivo di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese dai giudici di merito con argomentazioni giuridicamente corrette, puntuali rispetto alle difese e coerenti con le emergenze probatorie, senza manifeste incongruenze logiche. Conseguentemente ha applicato le statuizioni previste dall'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Genova del 16/10/2025. Dal testo emerge solo che l'unico motivo riguardava la responsabilità per il reato contestato e riproponeva censure già esaminate e respinte nei giudizi di merito; il ricorrente lamentava, in sostanza, una erronea affermazione di responsabilità, ma senza introdurre profili nuovi rispetto a quelli già valutati.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce previste da questa disposizione, secondo il richiamo finale della Corte.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già dedotte nei gradi di merito e già disattese con motivazione logica, completa e giuridicamente corretta, senza confrontarsi in modo effettivo con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- La Corte di cassazione non rivaluta il merito quando la sentenza impugnata abbia già affrontato in modo puntuale e coerente le doglianze difensive; il motivo che si risolva in una mera reiterazione di contestazioni di fatto o di valutazioni probatorie è destinato all'inammissibilità.
- All'inammissibilità del ricorso seguono le conseguenze processuali e sanzionatorie previste dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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