Regolamento (UE) 2018/276
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/276 della Commissione, del 23 febbraio 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 per quanto riguarda la determinazione dei target intermedi e dei target finali per gli indicatori di output nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione per i Fondi strutturali e di investimento europei
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 per chiarire come debbano essere determinati i target intermedi e finali degli indicatori di output nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione dei Fondi SIE. La revisione mira a semplificare gli adempimenti informativi, aumentare la certezza del diritto e rendere la valutazione più aderente allo stato reale di avanzamento delle operazioni. Inoltre, disciplina separatamente la valutazione dei target della IOG quando le relative risorse sono programmate all'interno di un asse prioritario.
Modifica le regole di esecuzione sul quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione per i Fondi SIE, in particolare sui criteri di determinazione dei target intermedi e finali degli indicatori di output e sulla valutazione separata della IOG.
Ambito di applicazione
Si applica ai Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE) nell'ambito del regolamento (UE) n. 1303/2013, con effetto per le modalità di programmazione, monitoraggio e valutazione dell'efficacia dell'attuazione. Incide sulle autorità di gestione del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo di coesione, del Fondo sociale europeo e, in determinati casi, del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, nonché sulla programmazione della Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (IOG) quando inserita in un asse prioritario. Non introduce esclusioni espresse; si applica direttamente in tutti gli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione.
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/276: modifica del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione dei Fondi SIE
Il regolamento interviene sul regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 per aggiornare le regole di misurazione dei target intermedi e finali degli indicatori di output nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione dei Fondi strutturali e di investimento europei. La finalità dichiarata è semplificare la rendicontazione, migliorare la certezza del diritto e consentire una valutazione più aderente all'effettivo stato di avanzamento delle operazioni. Viene inoltre precisato il trattamento della Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (IOG) quando programmata all'interno di un asse prioritario.
Contesto e finalità della modifica
La Commissione richiama l'articolo 22, paragrafo 7, quinto comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013, base giuridica dell'intervento. Nei considerando si evidenzia che la precedente formulazione dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 215/2014 portava a considerare gli output ai fini dei target solo quando tutte le azioni fossero integralmente concluse; la nuova formulazione intende invece allineare la valutazione a dati più rappresentativi dell'attuazione effettiva.
Ambito di applicazione
Le modifiche riguardano tutti i Fondi SIE disciplinati dal regolamento (UE) n. 1303/2013. In termini pratici, incidono sulle autorità di gestione del FESR, del Fondo di coesione, del FSE e, in taluni casi, del FEASR. L'intervento opera anche sulla programmazione della IOG, ma solo nell'ipotesi in cui le relative risorse siano inserite come parte di un asse prioritario ai sensi dell'articolo 18, lettera c), del regolamento (UE) n. 1304/2013.
Nuove regole sui target intermedi e finali degli indicatori di output
Il nuovo testo dell'articolo 5, paragrafo 3, chiarisce che il target intermedio e quello finale possono essere valutati in base a tre situazioni:
- valori conseguiti da operazioni in cui tutte le azioni che hanno portato agli output siano state integralmente attuate, anche se non tutti i pagamenti siano stati eseguiti;
- valori conseguiti da operazioni già avviate, ma nelle quali alcune azioni che producono output siano ancora in corso;
- entrambe le ipotesi precedenti.
La modifica è rilevante perché consente di considerare il progresso sostanziale dell'operazione senza attendere necessariamente la conclusione finanziaria di tutti i pagamenti.
Disciplina specifica per la IOG
L'articolo 7, paragrafo 4, come sostituito, stabilisce che, quando la IOG è programmata come parte di un asse prioritario, deve essere istituito un quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione separato per la IOG. Di conseguenza, il raggiungimento dei target intermedi e finali fissati per la IOG deve essere valutato autonomamente rispetto alla restante parte dell'asse prioritario.
Entrata in vigore e efficacia diretta
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come atto regolamentare, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Modifica della nozione di target intermedio e target finale per gli indicatori di output
L'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 è sostituito: i target intermedi e finali per un indicatore di output possono riferirsi ai valori conseguiti da operazioni in cui tutte le azioni che hanno portato agli output siano state integralmente attuate, anche se non tutti i pagamenti siano stati effettuati, oppure ai valori conseguiti da operazioni avviate ma con alcune azioni che producono output ancora in corso, oppure a entrambi.
Valutazione separata della Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile
L'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 è sostituito: quando le risorse per la IOG sono programmate come parte di un asse prioritario ai sensi dell'articolo 18, lettera c), del regolamento (UE) n. 1304/2013, il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione è istituito separatamente per la IOG e il conseguimento dei target intermedi e finali della IOG è valutato separatamente rispetto all'altra parte dell'asse prioritario.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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