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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/318

Regolamento (UE) 2018/318 della Banca centrale europea, del 22 febbraio 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 1011/2012 relativo alle statistiche sulle disponibilità in titoli (BCE/2018/7)

Normativa europea32018R0318

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento modifica il quadro BCE sulle statistiche delle disponibilità in titoli per rafforzare la raccolta e la gestione dei dati di gruppo. La novità principale è la possibilità, in determinate condizioni, di segnalare direttamente alla BCE i dati statistiche da parte dei soggetti dichiaranti dati di gruppo, con conseguente adeguamento di competenze tra BCE e BCN. Vengono inoltre rivisti i criteri di rilevanza per l’individuazione dei soggetti dichiaranti, le deroghe agli obblighi di segnalazione, i termini di invio e diversi allegati tecnici e definitori.

Modifica del regolamento BCE/2012/24 sulle statistiche delle disponibilità in titoli, con introduzione della segnalazione dei dati di gruppo direttamente alla BCE e aggiornamento di deroghe, termini e allegati tecnici.

Ambito di applicazione

Si applica ai soggetti dichiaranti dati di gruppo ai fini della raccolta statistica sulle disponibilità in titoli nell’area dell’euro, nonché alle banche centrali nazionali competenti e alla BCE per la ricezione, gestione e trasmissione dei dati. Riguarda i dati trimestrali titolo per titolo detenuti dai gruppi e gli obblighi informativi connessi, inclusi taluni soggetti vigilati significativi direttamente dalla BCE. Prevede la possibilità che, in base alla decisione della BCN competente, i dati siano trasmessi direttamente alla BCE; disciplina inoltre deroghe, tempistiche di segnalazione, fusioni/scissioni/riorganizzazioni e requisiti tecnici di trasmissione. È direttamente applicabile negli Stati membri secondo i trattati ed entra in vigore il 1° ottobre 2018; la prima segnalazione a livello di gruppo dopo l’entrata in vigore decorre dal periodo di riferimento di settembre 2018.

Regolamento (UE) 2018/318 della BCE che modifica il regolamento BCE/2012/24 sulle statistiche sulle disponibilità in titoli

Il regolamento interviene sul sistema di raccolta delle statistiche sulle disponibilità in titoli per integrare in modo più organico i dati di gruppo nel circuito informativo del SEBC. La finalità dichiarata nei considerando è migliorare l’analisi della trasmissione della politica monetaria, delle esposizioni al rischio dell’Eurosistema, della stabilità finanziaria e, nel contesto della vigilanza e della risoluzione, della funzione macroprudenziale.

Finalità e contesto

I dati raccolti ai sensi del regolamento BCE/2012/24 servono a fornire informazioni statistiche ad alta disaggregazione sull’esposizione di settori economici e soggetti dichiaranti dati di gruppo negli Stati membri dell’area euro rispetto a specifiche classi di titoli. Tali informazioni sono utilizzate anche nell’ambito del regolamento (UE) n. 1024/2013, del regolamento (UE) n. 806/2014 e del regolamento (UE) n. 1096/2010, con trasmissione al Comitato europeo per il rischio sistemico.

Ambito soggettivo e meccanismo di raccolta

Il regolamento riguarda i soggetti dichiaranti dati di gruppo e le autorità dell’Eurosistema competenti alla raccolta dei dati, cioè le BCN e la BCE. Viene chiarito che tutti i soggetti vigilati significativi direttamente vigilati dalla BCE ai sensi del regolamento (UE) n. 1024/2013 devono essere considerati rilevanti per la stabilità e il funzionamento del sistema finanziario e possono quindi essere identificati come soggetti dichiaranti dati di gruppo.

È inoltre introdotta la possibilità che, se la BCN competente lo decide, i soggetti dichiaranti trasmettano direttamente alla BCE i dati di gruppo. In tal caso, la BCE assume il ruolo di ricezione dei dati, mentre la BCN competente resta coinvolta tramite i meccanismi di cooperazione e previa eventuale informazione e accordo con la BCE.

Criteri di rilevanza per l’identificazione dei soggetti dichiaranti dati di gruppo

La modifica dell’articolo 2, paragrafo 4, lettera b), amplia e precisa i criteri di rilevanza anche per soggetti sotto la soglia dello 0,5%. La rilevanza può derivare da elementi quantitativi o qualitativi, quali:

  • interconnessioni con altri enti finanziari dell’area euro;
  • attività transgiurisdizionali;
  • insostituibilità;
  • complessità della struttura societaria;
  • vigilanza diretta da parte della BCE;
  • importanza nel proprio segmento di mercato in uno o più Stati membri.

Obblighi di segnalazione trimestrale

L’articolo 3 bis, paragrafo 3, prevede che i soggetti dichiaranti dati di gruppo segnalino trimestralmente, titolo per titolo, due indicatori relativi all’appartenenza dell’emittente al gruppo dichiarante:

  • ambito prudenziale;
  • ambito contabile.

La segnalazione riguarda i titoli con o senza codice ISIN detenuti dal gruppo, secondo il capo 2 dell’allegato I.

Segnalazione diretta alla BCE

Il nuovo articolo 3 bis, paragrafo 5, stabilisce che i dati di gruppo siano trasmessi direttamente alla BCE quando la BCN competente decide in tal senso ai sensi degli articoli 3 bis e 4 ter dell’indirizzo BCE/2013/7. Il regolamento collega quindi la disciplina statistica a una scelta organizzativa dell’Eurosistema, volta a rendere più efficiente l’utilizzo dell’infrastruttura IT del Securities Holdings Statistics Database ed evitare la creazione di sistemi nazionali separati presso ogni BCN.

Deroghe agli obblighi di segnalazione

Il nuovo articolo 4 bis disciplina deroghe specifiche per i soggetti dichiaranti dati di gruppo. La BCN competente, o la BCE se i dati sono segnalati direttamente a quest’ultima, può concedere:

  • la possibilità di segnalare il 95% dell’ammontare dei titoli detenuti, a condizione che il restante 5% non sia emesso da un unico emittente;
  • l’esonero dalla segnalazione dell’indicatore "l’emittente fa parte del gruppo dichiarante (ambito prudenziale)" se i dati possono essere ricavati da altre fonti;
  • per due anni dalla prima segnalazione ex articolo 10 ter, paragrafo 2, la deroga alla segnalazione per ogni entità delle entità residenti fuori dall’Unione, se l’informazione complessiva può essere ricavata nel suo insieme.

L’articolo 4 ter introduce una disciplina generale delle deroghe. Le deroghe sono possibili anche quando gli stessi dati sono già segnalati ai sensi dei regolamenti BCE/2013/33, BCE/2013/38, BCE/2013/40 o BCE/2014/50, oppure quando le informazioni possono essere ricavate diversamente nel rispetto dei requisiti minimi dell’allegato III. La permanenza delle condizioni deve essere verificata con effetto dall’inizio di ciascun anno solare. Inoltre, la BCN o la BCE possono richiedere ulteriori informazioni ai soggetti interessati, che devono rispondere entro 15 giorni lavorativi. Resta salva la possibilità per il dichiarante di continuare a inviare i dati in forma integrale; se intende tornare ad avvalersi di una deroga già disapplicata, deve ottenere l’assenso dell’autorità competente.

Tempistiche di invio

L’articolo 6 bis fissa due termini distinti:

  • per l’invio dalle BCN alla BCE, il 55° giorno di calendario successivo alla fine del trimestre di riferimento, entro le ore 18.00 CET;
  • per l’invio diretto dei soggetti dichiaranti alla BCE, quando previsto dalla decisione della BCN competente, il 45° giorno di calendario successivo alla fine del trimestre, sempre entro le ore 18.00 CET.

Operazioni straordinarie: fusioni, scissioni e riorganizzazioni

L’articolo 7 bis impone agli interessati di informare la BCN competente o la BCE, direttamente o tramite l’ANC competente secondo i meccanismi di cooperazione, quando operazioni di fusione, scissione o riorganizzazione possano incidere sull’adempimento degli obblighi statistici. L’informativa deve essere resa una volta che l’operazione sia di pubblico dominio e con congruo anticipo rispetto alla data di efficacia.

Prima segnalazione a livello di gruppo

Il nuovo articolo 10 quater fissa il momento di avvio della prima segnalazione di dati a livello di gruppo successiva all’entrata in vigore del regolamento: essa inizia con i dati relativi al periodo di riferimento di settembre 2018.

Aggiornamento degli allegati

Gli allegati I, II e III sono modificati per allineare la disciplina tecnica alla nuova possibilità di segnalazione alla BCE. In particolare:

  • vengono aggiornati i campi che la BCN o la BCE possono richiedere in aggiunta;
  • vengono precisate le note relative alle deroghe e all’omogeneità dei dati;
  • vengono riviste definizioni chiave come "posizioni al valore di mercato", "codice identificativo del garante", "identificativo UE", "identificativo nazionale", "livello di segnalazione", "codice identificativo del detentore", "codice identificativo della controllante diretta del detentore" e "codice identificativo dell’emittente";
  • vengono aggiornati i requisiti minimi di trasmissione, compresi tempestività, formato, identificazione dei referenti, dimensioni e decimali, nonché la politica di arrotondamento.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il 1° ottobre 2018 ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. La data di adozione è il 22 febbraio 2018, con pubblicazione in Gazzetta ufficiale il 5 marzo 2018.

Disposizioni principali

Criteri di identificazione dei soggetti dichiaranti dati di gruppo

All’articolo 2, paragrafo 4, lettera b), è precisato che possono essere considerati rilevanti anche soggetti al di sotto della soglia dello 0,5% se soddisfano criteri quantitativi o qualitativi che attestino la rilevanza per la stabilità e il funzionamento del sistema finanziario dell’area dell’euro e/o di specifici Stati membri. Tra gli esempi figurano interconnessioni, attività transgiurisdizionali, insostituibilità, complessità societaria, importanza in un segmento di mercato e vigilanza diretta BCE.

Segnalazione trimestrale dei dati di gruppo e invio diretto alla BCE

L’articolo 3 bis, paragrafo 3, impone la segnalazione trimestrale, titolo per titolo, dell’indicatore relativo all’appartenenza dell’emittente al gruppo dichiarante, sia per l’ambito prudenziale sia per quello contabile, per i titoli con o senza codice ISIN detenuti dal gruppo. Il nuovo paragrafo 5 prevede che, se la BCN competente lo decide ai sensi dell’indirizzo BCE/2013/7, i soggetti dichiaranti dati di gruppo trasmettano i dati direttamente alla BCE.

Deroghe agli obblighi di segnalazione

Il nuovo articolo 4 bis consente alla BCN competente o, se i dati sono segnalati alla BCE, alla BCE previa consultazione della BCN, di concedere deroghe: segnalazione del 95% dell’ammontare dei titoli detenuti, purché il restante 5% non sia emesso da un unico emittente; esonero dall’indicatore "l’emittente fa parte del gruppo dichiarante (ambito prudenziale)" se i dati sono ricavabili da altre fonti; deroga per due anni, dalla prima segnalazione ex articolo 10 ter, paragrafo 2, per l’aggregazione delle entità residenti fuori dall’Unione se le informazioni richieste possono essere ricavate nel loro insieme.

Deroghe generali, controllo annuale e ulteriori richieste informative

Il nuovo articolo 4 ter prevede deroghe quando i dati sono già segnalati in base ai regolamenti BCE/2013/33, BCE/2013/38, BCE/2013/40 o BCE/2014/50, oppure quando gli stessi dati possono essere ottenuti altrimenti nel rispetto dei requisiti minimi dell’allegato III. La BCN o la BCE devono verificare annualmente, con effetto dall’inizio di ciascun anno solare, la permanenza delle condizioni per concedere, rinnovare o ritirare deroghe. I soggetti possono essere comunque tenuti a fornire ulteriori dettagli entro 15 giorni lavorativi dalla richiesta.

Tempistica di trasmissione dei dati

L’articolo 6 bis stabilisce che le BCN trasmettano alla BCE i dati trimestrali titolo per titolo entro le ore 18.00 CET del 55° giorno di calendario successivo alla fine del trimestre di riferimento. Se la BCN decide che i soggetti dichiaranti trasmettano direttamente alla BCE, l’invio deve avvenire entro le ore 18.00 CET del 45° giorno di calendario successivo alla fine del trimestre.

Fusioni, scissioni e riorganizzazioni

L’articolo 7 bis impone ai soggetti interessati di informare tempestivamente la BCN competente o, se applicabile, la BCE, non appena l’operazione sia di pubblico dominio e in anticipo rispetto alla sua efficacia, indicando le procedure previste per adempiere agli obblighi di segnalazione statistica dopo l’operazione.

Prima segnalazione a livello di gruppo

Il nuovo articolo 10 quater fissa che la prima segnalazione di dati a livello di gruppo successiva all’entrata in vigore del regolamento decorre dal periodo di riferimento di settembre 2018.

Aggiornamento degli allegati tecnici e definitori

Gli allegati I, II e III sono adattati per tener conto della possibilità di segnalazione alla BCE e per aggiornare campi richiesti, definizioni di identificativi UE/nazionali, del garante, del detentore, dell’emittente e della controllante diretta del detentore, nonché i requisiti minimi di trasmissione, formato, dimensioni, decimali e politica di arrotondamento.

Come è indicizzato

Materiestatistiche europeevigilanza bancariastabilità finanziariapolitica monetariarisoluzione bancaria

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