Regolamento (UE) 2018/258
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/258 della Commissione, del 21 febbraio 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 725/2011 per adeguarlo al cambio di procedura regolamentare di prova e semplificare le procedure amministrative di richiesta e certificazione (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 per adeguarlo alla nuova procedura di prova WLTP e per semplificare la disciplina delle innovazioni ecocompatibili per le autovetture. Introduce una soglia di risparmio differenziata tra NEDC e WLTP, nuove regole sulla prova, sulla certificazione e sulla possibilità di usare metodi semplificati o valori predefiniti di risparmio. Prevede inoltre una procedura per la modifica delle decisioni di approvazione, con termini, obblighi documentali e possibilità di iniziativa della Commissione.
Modifica la procedura di approvazione e certificazione delle innovazioni ecocompatibili per le autovetture, adattandola al passaggio dal NEDC al WLTP e semplificando gli adempimenti amministrativi.
Ambito di applicazione
Si applica alle richieste di approvazione e alle decisioni di certificazione di tecnologie innovative come innovazioni ecocompatibili ai fini della riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture, nell’ambito del regolamento (CE) n. 443/2009. Riguarda costruttori e fornitori, singolarmente o in gruppo, nonché le autorità di omologazione, gli organismi indipendenti e certificati e la Commissione. Opera in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; introduce regole transitorie tra NEDC e WLTP, con richieste riferite al NEDC ammissibili fino al 31 dicembre 2019 e richieste riferite al WLTP ammissibili dal 14 marzo 2018 per la nuova procedura di prova.
Modifica della procedura di approvazione e certificazione delle innovazioni ecocompatibili per autovetture
Il regolamento interviene sul regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 per aggiornarlo al passaggio dalla procedura NEDC alla procedura WLTP e per semplificare la procedura amministrativa di approvazione e certificazione delle tecnologie innovative che riducono le emissioni di CO2 delle autovetture. La scelta si inserisce nel quadro del regolamento (CE) n. 443/2009, tenendo conto anche del metodo di correlazione tra valori NEDC e WLTP introdotto dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1153.
Ambito e transizione tra NEDC e WLTP
La disciplina consente di presentare richieste di approvazione di una tecnologia innovativa come innovazione ecocompatibile con riferimento al NEDC fino al 31 dicembre 2019 e con riferimento al WLTP a decorrere dal 14 marzo 2018. Il regolamento prevede inoltre che, dal 2021, la conformità agli obiettivi di emissione di CO2 e il risparmio relativo alle innovazioni ecocompatibili siano determinati secondo il WLTP, così da allineare la procedura di certificazione al nuovo quadro regolamentare di prova.
Requisiti di ammissibilità e definizioni soggettive
Ai fini dell’ammissibilità, la tecnologia deve risultare applicata su una percentuale pari o inferiore al 3 % delle autovetture nuove immatricolate nel 2009 per le richieste fino al 31 dicembre 2019, oppure su una percentuale pari o inferiore al 3 % delle autovetture nuove immatricolate nell’anno n-4, dove n è l’anno della richiesta, per le richieste dal 1o gennaio 2020. Vengono inoltre precisate le nozioni di "richiedente" e di "richiedente della modifica", comprendendo costruttori, fornitori e gruppi di costruttori o fornitori.
Contenuto della domanda di approvazione
La richiesta di approvazione deve includere il metodo di prova idoneo a dimostrare la riduzione di CO2 ottenuta tramite la tecnologia innovativa, con rinvio alla normale procedura di prova applicabile oppure a un metodo già approvato dalla Commissione. È inoltre possibile allegare, ove opportuno, un metodo semplificato di valutazione dei risparmi di CO2 o valori predefiniti di risparmio da utilizzare per la certificazione di tutti i veicoli dotati della tecnologia.
La domanda deve anche dimostrare che:
- la riduzione conseguita raggiunge la soglia minima applicabile, tenendo conto dell’usura;
- i risparmi non sono o sono solo parzialmente influenzati dalla normale procedura di prova relativa alla misurazione della CO2;
- se si usano valori predefiniti o un metodo semplificato, la riduzione da attribuire in certificazione è inferiore o uguale alla riduzione effettivamente dimostrata, incluse eventuali interazioni con altre innovazioni ecocompatibili.
Base di riferimento, veicolo di riferimento e prove statistiche
La disciplina chiarisce che la valutazione avviene confrontando un veicolo con innovazione ecocompatibile, o la tecnologia innovativa come componente, con un veicolo di riferimento privo della tecnologia ma identico negli altri aspetti, o con la tecnologia di riferimento come componente.
Se la domanda è presentata in relazione al WLTP, il veicolo di riferimento è quello della famiglia di interpolazione che rappresenta il caso più sfavorevole per dimostrare i risparmi; nel caso previsto dall’allegato XXI, suballegato 6, punto 1.2.3.1, secondo comma, del regolamento (UE) 2017/1151, il veicolo di riferimento è il veicolo di prova H. La scelta deve essere sostenuta da prove statistiche solide e indipendenti.
Ruolo dell’organismo indipendente e certificato
L’organismo indipendente e certificato svolge le verifiche necessarie sulla richiesta, incluse quelle relative ai singoli membri del gruppo richiedente quando la domanda è presentata da un gruppo. In presenza di metodi semplificati o valori predefiniti, deve verificare che tali strumenti siano idonei alla certificazione e rispettino i requisiti minimi stabiliti.
Per la certificazione del risparmio di CO2, l’organismo può anche redigere, su richiesta del costruttore, una relazione sull’interazione tra più innovazioni ecocompatibili applicate al medesimo tipo di veicolo, variante, versione o famiglia di interpolazione.
Soglie minime e calcolo dell’incertezza
La soglia minima di riduzione è fissata in:
- 1 g CO2/km per le richieste presentate con riferimento al NEDC;
- 0,5 g CO2/km per le richieste presentate con riferimento al WLTP.
Per le richieste WLTP, l’incertezza del metodo di prova deve essere valutata e quantificata; tale incertezza viene sottratta dal risparmio complessivo. I valori predefiniti di risparmio, se proposti, devono essere fissati a un livello inferiore o uguale al risparmio complessivo determinato con il metodo di prova.
Certificazione, documentazione di omologazione e accesso ai dati
Il risparmio certificato deve essere riportato separatamente nella documentazione di omologazione e nel certificato di conformità ai sensi della direttiva 2007/46/CE, sulla base di prove svolte dai servizi tecnici mediante il metodo approvato. Se la decisione di approvazione indica valori predefiniti di risparmio, tali valori possono essere inseriti direttamente nella documentazione, purché l’autorità di omologazione confermi la conformità del veicolo alle specifiche della decisione.
Se il risparmio di CO2 è inferiore alla soglia applicabile, la certificazione non è rilasciata.
Controlli successivi e perdita di considerazione del risparmio certificato
La Commissione può intervenire qualora rilevi, o sia informata di, scostamenti o incoerenze nel metodo di prova o nella tecnologia innovativa rispetto alle informazioni fornite nella domanda. In tal caso, il costruttore il cui risparmio certificato non è più tenuto in considerazione può chiedere una nuova certificazione dei veicoli interessati oppure presentare una richiesta di modifica della decisione di approvazione.
Modifica delle decisioni di approvazione
È introdotto un articolato procedimento di modifica della decisione di approvazione. La richiesta può essere presentata dal costruttore o fornitore, incluso il richiedente iniziale, e deve essere trasmessa per posta elettronica, su supporto elettronico o tramite server della Commissione. Essa deve contenere i dati del richiedente, il riferimento alla decisione da modificare, la descrizione sintetica delle modifiche, gli elementi che ne dimostrano la necessità e l’adeguatezza, nonché la prova che la riduzione di CO2 continua a raggiungere la soglia pertinente.
La richiesta deve essere accompagnata da una relazione specifica di convalida di un organismo indipendente e certificato, che verifichi la conformità del metodo modificato e il raggiungimento della soglia. La Commissione pubblica la descrizione sintetica delle modifiche proposte e decide entro 9 mesi dalla ricezione della richiesta completa, salvo obiezioni sull’adeguatezza delle modifiche. Il termine può essere prorogato di 5 mesi, con comunicazione al richiedente entro 40 giorni dalla ricezione.
La Commissione può chiedere adattamenti alle modifiche proposte e consultare il richiedente della modifica, il richiedente iniziale e gli altri portatori d’interessi pertinenti. Può inoltre modificare in ogni momento la decisione di approvazione di propria iniziativa, specialmente per tenere conto del progresso tecnico.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Adeguamento della procedura di prova: NEDC e WLTP
Le richieste di approvazione di una tecnologia innovativa come innovazione ecocompatibile possono riferirsi al NEDC fino al 31 dicembre 2019 e al WLTP a decorrere dal 14 marzo 2018. La modifica recepisce il passaggio alla procedura WLTP e la correlazione tra valori WLTP e NEDC.
Nuovi criteri di ammissibilità del richiedente e della tecnologia
La tecnologia deve essere stata applicata su una percentuale pari o inferiore al 3 % delle autovetture nuove immatricolate nel 2009 per le richieste fino al 31 dicembre 2019, oppure nell’anno n-4 per le richieste dal 1o gennaio 2020. Sono definiti anche il richiedente e il richiedente della modifica, comprendendo costruttori, fornitori e gruppi di costruttori o fornitori.
Contenuto della richiesta di approvazione
La richiesta deve includere il metodo di prova per dimostrare la riduzione di CO2, con riferimento alla normale procedura di prova applicabile o a un metodo già approvato dalla Commissione. Può includere anche un metodo semplificato per valutare i risparmi di CO2 o valori predefiniti di risparmio da applicare alla certificazione di tutti i veicoli dotati della tecnologia.
Base di riferimento e veicolo di riferimento
La disciplina distingue tra veicolo con innovazione ecocompatibile e veicolo di riferimento privo della tecnologia ma identico negli altri aspetti. Se la richiesta è presentata con riferimento al WLTP, il veicolo di riferimento è quello della famiglia di interpolazione che rappresenta il caso più sfavorevole; in un caso specifico del regolamento (UE) 2017/1151 è il veicolo di prova H. La scelta deve essere supportata da prove statistiche solide e indipendenti.
Verifiche dell’organismo indipendente e certificato
L’organismo indipendente verifica la documentazione e, se il richiedente è un gruppo, può svolgere verifiche per ciascun membro. Deve verificare anche l’adeguatezza di metodi semplificati o valori predefiniti, e fornire i protocolli di prova stabiliti per la verifica. Può inoltre redigere una relazione sull’interazione tra più innovazioni ecocompatibili applicate allo stesso veicolo.
Determinazione dei risparmi di CO2 e incertezza
I risparmi si determinano confrontando veicolo di riferimento e veicolo dotato della tecnologia innovativa, sulla base del metodo approvato e della normale procedura di prova. Per le richieste WLTP, l’incertezza deve essere valutata e quantificata e sottratta dal risparmio complessivo. Gli eventuali valori predefiniti di risparmio non possono superare il risparmio complessivo effettivamente determinato.
Soglie minime di risparmio
La riduzione minima da conseguire è pari a 1 g CO2/km per le richieste riferite al NEDC e a 0,5 g CO2/km per le richieste riferite al WLTP. La certificazione non è rilasciata se il risparmio, per il tipo di veicolo, variante, versione o famiglia di interpolazione, è inferiore alla soglia pertinente.
Certificazione e documentazione di omologazione
Il risparmio certificato deve essere indicato separatamente nella documentazione di omologazione e nel certificato di conformità. Se la decisione di approvazione prevede valori predefiniti di risparmio, tali valori possono essere inseriti direttamente nella documentazione, purché l’autorità di omologazione confermi che il veicolo è conforme alle specifiche della decisione.
Controlli della Commissione e perdita di efficacia del risparmio certificato
La Commissione può informare il costruttore se rileva scostamenti o incoerenze nel metodo di prova o nella tecnologia rispetto alle informazioni presentate. Il costruttore può chiedere una nuova certificazione dei veicoli interessati oppure presentare una richiesta di modifica della decisione di approvazione.
Modifica delle decisioni di approvazione
È introdotto un nuovo articolo 12 bis che consente al costruttore o fornitore, incluso il richiedente iniziale, di chiedere la modifica di una decisione di approvazione. La richiesta va corredata da dati identificativi, riferimento alla decisione, descrizione delle modifiche, motivazione, elementi probatori e relazione di convalida di un organismo indipendente. La Commissione pubblica la descrizione sintetica delle modifiche e decide entro 9 mesi dalla ricezione della richiesta completa; il termine può essere prorogato di 5 mesi per complessità, con notifica entro 40 giorni.
Iniziativa della Commissione e soppressione dell’articolo 14
La Commissione può modificare in qualsiasi momento la decisione di approvazione di propria iniziativa, in particolare per tenere conto del progresso tecnico. Viene soppresso l’articolo 14 del regolamento (UE) n. 725/2011.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 21 feb 2018Regolamento (UE) 2018/259
- Regolamento · 21 feb 2018Regolamento (UE) 2018/260
- Regolamento · 21 feb 2018Regolamento (UE) 2018/268
- Regolamento · 20 feb 2018Regolamento (UE) 2018/256
- Regolamento · 22 feb 2018Regolamento (UE) 2018/318
- Regolamento · 22 feb 2018Regolamento (UE) 2018/269
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →