Regolamento (UE) 2018/277
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/277 della Commissione, del 23 febbraio 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/207 per quanto riguarda i modelli per le relazioni di attuazione relative all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e all'obiettivo di cooperazione territoriale europea, nonché i modelli per la relazione sullo stato dei lavori e le relazioni di controllo annuali e che rettifica tale regolamento per quanto riguarda il modello per la relazione di attuazione relativa all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e per la relazione di controllo annuale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il regolamento di esecuzione (UE) 2015/207, modificando i modelli di relazione usati per la rendicontazione dei programmi finanziati dai fondi SIE. Le principali novità riguardano la relazione sullo stato dei lavori, le relazioni di attuazione annuali e finali e la relazione di controllo annuale, con correzioni formali e chiarimenti sugli indicatori, sugli investimenti territoriali integrati e sulla copertura dei campioni di audit. Il testo rettifica anche alcune tabelle dell’allegato V e dell’allegato IX per allinearle alla normativa di base del regolamento (UE) n. 1303/2013. L’atto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile.
Modifica e rettifica i modelli di relazione previsti dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/207 per i programmi dei fondi SIE, con aggiornamenti agli schemi di rendicontazione e di audit.
Ambito di applicazione
Si applica alla Commissione, alle autorità di gestione e alle autorità di audit coinvolte nella predisposizione delle relazioni di attuazione, della relazione sullo stato dei lavori e della relazione di controllo annuale nell’ambito del regolamento (UE) n. 1303/2013 e del regolamento (UE) n. 1299/2013. Riguarda i programmi relativi all’obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione" e all’obiettivo di "cooperazione territoriale europea", nonché i relativi modelli contenuti negli allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2015/207. Non introduce un nuovo regime materiale di finanziamento, ma aggiorna i formati di reporting e rettifica alcune tabelle e intestazioni. Si applica direttamente negli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione in GUUE.
Modifica e rettifica dei modelli di relazione per i fondi SIE
Il regolamento interviene sul regolamento di esecuzione (UE) 2015/207 per adeguare i modelli di relazione previsti dalla disciplina dei fondi strutturali e di investimento europei. La Commissione giustifica le modifiche con l’esigenza di coerenza con il regolamento (UE) n. 1303/2013, di maggiore chiarezza degli obblighi informativi e di migliore allineamento dei dati di monitoraggio e audit alla reale attuazione dei programmi.
Contesto normativo e finalità
L’atto si fonda in particolare sull’articolo 111, paragrafo 5, e sull’articolo 127, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013, nonché sull’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1299/2013. I considerando evidenziano tre esigenze centrali: includere tutte le pertinenti raccomandazioni specifiche per paese nella relazione sullo stato dei lavori; rendere esplicito il riferimento agli investimenti territoriali integrati e più in generale all’approccio integrato allo sviluppo territoriale; correggere alcune tabelle relative a monitoraggio, finanziamento incrociato, operazioni fuori area e audit.
Relazione sullo stato dei lavori: raccomandazioni e sviluppo territoriale
Nell’allegato I del regolamento (UE) 2015/207 viene sostituita la formulazione del punto 2, lettera c), della parte I, così da richiedere, se pertinente, una descrizione del contributo dei fondi SIE alle raccomandazioni specifiche per paese. La modifica supera il riferimento limitato alle sole raccomandazioni nuove e impone una valutazione più ampia, coerente con l’articolo 52, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013.
Sempre nell’allegato I, viene aggiunto il punto 5, lettera c bis), dedicato alla panoramica dell’attuazione di azioni integrate per lo sviluppo urbano sostenibile, ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 2, lettera a), punto i), del regolamento (UE) n. 1303/2013. Inoltre, il punto 11.1 della parte III è riscritto per includere espressamente i progressi nell’attuazione dell’approccio integrato allo sviluppo territoriale, includendo:
- sviluppo delle regioni con sfide demografiche;
- regioni svantaggiate da fattori naturali o permanenti;
- investimenti territoriali integrati;
- sviluppo urbano sostenibile;
- sviluppo locale di tipo partecipativo.
Relazioni di attuazione annuali e finali: output e sviluppo territoriale
Nell’allegato V, parte A, tabella 3 A, le intestazioni delle righe sono corrette per distinguere tra:
- output da realizzare con le operazioni selezionate, cioè le previsioni fornite dai beneficiari;
- output realizzati con le operazioni, cioè il conseguimento effettivo.
Questa modifica è coerente con l’articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013, che richiede dati riferiti alle operazioni eseguite completamente e, ove possibile, anche alle operazioni selezionate, tenendo conto della fase di attuazione.
Nella parte B dell’allegato V, il punto 14.1 viene aggiornato per rendere esplicito che la relazione deve descrivere i progressi nell’attuazione dell’approccio integrato allo sviluppo territoriale, includendo gli investimenti territoriali integrati, lo sviluppo urbano sostenibile e lo sviluppo locale di tipo partecipativo nel programma operativo.
Cooperazione territoriale europea
Nell’allegato X, che disciplina il modello per le relazioni di attuazione relative all’obiettivo di cooperazione territoriale europea, vengono introdotte modifiche parallele a quelle dell’allegato V. In particolare:
- la tabella 2 della parte A sostituisce le intestazioni delle righe con la distinzione tra output da realizzare con le operazioni selezionate e output realizzati con le operazioni;
- il punto 11.1 della parte B è sostituito per includere i progressi nell’attuazione dell’approccio integrato allo sviluppo territoriale nel quadro del programma di cooperazione, con riferimento agli investimenti territoriali integrati, allo sviluppo urbano sostenibile e allo sviluppo locale di tipo partecipativo.
Rettifiche sui dati finanziari e sulla struttura delle tabelle
La Commissione rettifica anche alcune tabelle dell’allegato V per evitare incoerenze rispetto alla normativa di base.
Nella tabella 8, relativa all’"Utilizzo del finanziamento incrociato", le colonne 4-6 sono sostituite per chiarire che i dati devono esprimere il sostegno UE utilizzato come importo e come percentuale del sostegno UE all’asse prioritario.
Nella tabella 9, relativa al "Costo delle operazioni attuate al di fuori dell’area del programma", le colonne 3-6 sono sostituite per distinguere:
- l’importo del sostegno UE previsto per operazioni fuori area sulla base delle operazioni selezionate;
- la relativa quota percentuale sul sostegno finanziario UE all’asse prioritario;
- l’importo del sostegno UE effettivamente dichiarato sulla base delle spese ammissibili;
- la corrispondente quota percentuale.
La parte C dell’allegato V, dedicata alla "Rendicontazione da presentare nel 2019 e relazione di attuazione finale" ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013, è inoltre ricollocata correttamente nella struttura dell’allegato.
Relazione di controllo annuale e copertura dei campioni di audit
Una parte importante del regolamento riguarda la tabella 10.2 dell’allegato IX, sostituita integralmente. La nuova tabella rafforza la trasparenza delle risultanze degli audit delle operazioni, richiedendo di indicare, tra l’altro:
- l’importo della popolazione da cui è stato selezionato il campione;
- le spese del periodo contabile sottoposte a audit per il campione su base casuale;
- la copertura del campione su base casuale non statistica;
- l’importo delle spese irregolari nel campione;
- il tasso di errore totale;
- le rettifiche effettuate;
- il tasso di errore totale residuo;
- le altre spese sottoposte a audit;
- l’importo delle spese irregolari nelle altre spese sottoposte a audit.
Le note a piè di pagina precisano aspetti tecnici essenziali, tra cui il riferimento all’articolo 127, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 per la copertura minima dei campioni non statistici. Viene anche chiarito che la percentuale di copertura del campione e la percentuale delle spese coperte devono essere riportate in modo distinto, nonché il significato del tasso di errore totale e del tasso di errore totale residuo.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. La sua funzione è quindi immediata e operativa, ma limitata alla modifica dei modelli e delle tabelle di rendicontazione e controllo previsti dal regolamento (UE) 2015/207.
Disposizioni principali
Aggiornamento del modello per la relazione sullo stato dei lavori
Nell’allegato I del regolamento (UE) 2015/207, la parte I, punto 2, lettera c), è sostituita per richiedere, se pertinente, una descrizione del contributo dei fondi SIE alle raccomandazioni specifiche per paese. Nella parte I è inserito il nuovo punto 5, lettera c bis), relativo alla panoramica dell’attuazione di azioni integrate per lo sviluppo urbano sostenibile ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 2, lettera a), punto i), del regolamento (UE) n. 1303/2013. Nella parte III, il punto 11.1 è riformulato per includere espressamente l’approccio integrato allo sviluppo territoriale, comprese le regioni con sfide demografiche o svantaggi naturali o permanenti, gli investimenti territoriali integrati, lo sviluppo urbano sostenibile e lo sviluppo locale di tipo partecipativo.
Aggiornamento dei modelli per le relazioni di attuazione annuali e finali
Nell’allegato V, parte A, tabella 3 A, sono modificate le intestazioni relative agli output: una riga riguarda gli output da realizzare con le operazioni selezionate, basati sulle previsioni dei beneficiari, e l’altra gli output realizzati con le operazioni, basati sul conseguimento effettivo. Nella parte B, il punto 14.1 è sostituito per descrivere i progressi nell’attuazione dell’approccio integrato allo sviluppo territoriale, includendo gli investimenti territoriali integrati, lo sviluppo urbano sostenibile e lo sviluppo locale di tipo partecipativo nel programma operativo. Nell’allegato X, parte A, tabella 2, sono introdotte intestazioni analoghe per i programmi di cooperazione territoriale europea, e nella parte B il punto 11.1 è aggiornato in termini corrispondenti.
Rettifica delle tabelle sul finanziamento incrociato e sulle operazioni fuori area
Nell’allegato V, tabella 8, le colonne 4-6 sono sostituite per chiarire il calcolo del sostegno UE utilizzato nel finanziamento incrociato, distinguendo l’importo del sostegno utilizzato e le corrispondenti percentuali sul sostegno UE all’asse prioritario. Nella tabella 9, relativa al costo delle operazioni attuate al di fuori dell’area del programma, le colonne 3-6 sono sostituite per distinguere l’importo previsto e quello effettivamente dichiarato, sempre in rapporto al sostegno finanziario UE all’asse prioritario.
Riposizionamento della parte C sulla rendicontazione 2019 e finale
Sempre nell’allegato V, il testo relativo alla "PARTE C – Rendicontazione da presentare nel 2019 e relazione di attuazione finale (articolo 50, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013)" è spostato correttamente tra i punti 14.6 e 15 e soppresso tra i punti 15 e 16, per allineare la struttura dell’allegato alla funzione specifica di tale parte.
Rettifica della tabella 10.2 dell’allegato IX sulla relazione di controllo annuale
La tabella 10.2 "Risultanze degli audit delle operazioni" è sostituita integralmente. La nuova struttura introduce colonne specifiche per: importo della popolazione da cui è stato selezionato il campione, spese sottoposte ad audit nel campione su base casuale, copertura del campione su base casuale non statistica, importo delle spese irregolari, tasso di errore totale, rettifiche effettuate, tasso di errore totale residuo, altre spese sottoposte ad audit e importi/percentuali delle spese irregolari nelle altre spese. Le note esplicative chiariscono, tra l’altro, il requisito minimo di copertura del campionamento non statistico ai sensi dell’articolo 127, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e il significato del tasso di errore totale/residuo.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 23 feb 2018Regolamento (UE) 2018/275
- Regolamento · 23 feb 2018Regolamento (UE) 2018/276
- Regolamento · 23 feb 2018Regolamento (UE) 2018/278
- Regolamento · 22 feb 2018Regolamento (UE) 2018/269
- Regolamento · 22 feb 2018Regolamento (UE) 2018/318
- Regolamento · 21 feb 2018Regolamento (UE) 2018/258
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →