Regolamento (UE) 2018/275
Regolamento (UE) 2018/275 del Consiglio, del 23 febbraio 2018, che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento interviene sulle misure restrittive dell'Unione nei confronti della Bielorussia, modificando il regolamento (CE) n. 765/2006. Introduce deroghe limitate e autorizzate dalle competenti autorità nazionali per alcuni fucili e pistole sportive di piccolo calibro e per le relative munizioni, oltre che per i servizi e le forme di assistenza connessi. Le deroghe sono subordinate alla destinazione esclusiva a eventi e addestramenti sportivi riconosciuti dalla Federazione internazionale di tiro e a un obbligo di previa informazione della Commissione e degli altri Stati membri.
Modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 introducendo deroghe controllate per l'esportazione e l'assistenza relativa a fucili e pistole sportive di piccolo calibro e relative munizioni verso la Bielorussia.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori che esportano, vendono, forniscono, trasferiscono o prestano assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria relativi a determinati fucili sportivi, pistole sportive e munizioni di calibro .22 destinati esclusivamente a eventi e addestramenti sportivi riconosciuti dalla Federazione internazionale di tiro. Le deroghe operano nel quadro delle misure restrittive nei confronti della Bielorussia già previste dal regolamento (CE) n. 765/2006, che il presente atto modifica. Restano fermi i requisiti di licenza del regolamento (UE) n. 258/2012; il regolamento si applica in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile dalla sua entrata in vigore, il 24 febbraio 2018.
Modifica del regime restrittivo UE nei confronti della Bielorussia
Il regolamento (UE) 2018/275 del Consiglio modifica il regolamento (CE) n. 765/2006, che attua le misure restrittive dell'Unione nei confronti della Bielorussia. L'intervento recepisce l'evoluzione della decisione (PESC) 2018/280, introducendo deroghe limitate al divieto di esportazione e ai divieti collegati di assistenza per specifiche armi sportive di piccolo calibro e relative munizioni.
Contesto e finalità
Il regime originario vietava l'esportazione verso la Bielorussia di attrezzature potenzialmente utilizzabili per la repressione interna, nonché la prestazione di assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti e assistenza finanziaria connessi a tali attrezzature. Il nuovo regolamento consente eccezionalmente operazioni riguardanti alcuni fucili sportivi, pistole sportive e munizioni, ma solo entro un perimetro molto ristretto e con controlli preventivi, in coerenza con la scelta politica dell'Unione di limitare tali esportazioni senza escluderle in assoluto.
Ambito soggettivo e oggettivo
La disciplina riguarda le autorità competenti degli Stati membri, individuate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 765/2006, nonché gli operatori economici che intendano effettuare operazioni di vendita, fornitura, trasferimento o esportazione, oppure prestare assistenza tecnica, intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria. Le deroghe si applicano soltanto a fucili sportivi, pistole sportive e relative munizioni elencati nel nuovo allegato V, cioè prodotti di calibro .22 classificati con i codici doganali ex 9303 30, ex 9302, ex 9306 30 10 ed ex 9306 30 90. La destinazione finale deve essere esclusivamente rappresentata da eventi sportivi e addestramenti sportivi riconosciuti dalla Federazione internazionale di tiro.
Deroghe autorizzative agli articoli 1 bis e 1 ter
All'articolo 1 bis viene consentito, in deroga al divieto generale, il rilascio di autorizzazioni per la vendita, fornitura, trasferimento o esportazione delle attrezzature indicate. All'articolo 1 ter viene introdotta una deroga parallela per l'assistenza tecnica, i servizi di intermediazione e le forme di finanziamento o assistenza finanziaria a esse relative. In entrambi i casi l'autorità competente può subordinare l'autorizzazione alle condizioni ritenute appropriate, ma deve verificare che l'impiego sia limitato ai fini sportivi indicati.
Obbligo di informazione preventiva verso Commissione e Stati membri
Prima di concedere l'autorizzazione, lo Stato membro interessato deve informare gli altri Stati membri e la Commissione con almeno dieci giorni di anticipo. La comunicazione preventiva deve specificare, per le operazioni di cui all'articolo 1 bis, il tipo e il quantitativo dell'attrezzatura nonché la sua destinazione; per le operazioni di cui all'articolo 1 ter, deve essere indicata anche la natura dell'assistenza o dei servizi connessi. Tale meccanismo evidenzia la natura eccezionale e controllata della deroga.
Rapporto con il regolamento (UE) n. 258/2012
Il considerando 5 chiarisce che il nuovo regolamento non incide sui requisiti per la concessione di licenze previsti dal regolamento (UE) n. 258/2012, relativo all'attuazione del protocollo ONU sulle armi da fuoco e alle autorizzazioni all'esportazione, misure di importazione e transito. Ne deriva che, ove applicabile, tale disciplina resta integralmente ferma.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, quindi il 24 febbraio 2018. È inoltre espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Deroga all'interdizione di vendita, fornitura, trasferimento ed esportazione
All'articolo 1 bis del regolamento (CE) n. 765/2006 sono aggiunti i paragrafi 5 e 6. Le autorità competenti degli Stati membri, indicate nell'allegato II, possono autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di fucili sportivi, pistole sportive e relative munizioni elencati nell'allegato V, purché conformi alle specifiche della guida sul controllo delle attrezzature della Federazione internazionale di tiro e destinati esclusivamente a eventi sportivi e addestramenti sportivi riconosciuti da tale Federazione. L'autorizzazione è concessa alle condizioni ritenute appropriate dall'autorità competente.
Deroga all'interdizione di assistenza tecnica e servizi connessi
All'articolo 1 ter del regolamento (CE) n. 765/2006 sono aggiunti i paragrafi 5 e 6. Le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare la fornitura, diretta o indiretta, di assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria relativi ai medesimi fucili sportivi, pistole sportive e munizioni dell'allegato V, se destinati esclusivamente a eventi sportivi e addestramenti sportivi riconosciuti dalla Federazione internazionale di tiro.
Obbligo di notifica preventiva
Lo Stato membro che intende rilasciare un'autorizzazione ai sensi dei nuovi paragrafi 5 degli articoli 1 bis e 1 ter deve informare gli altri Stati membri e la Commissione almeno dieci giorni prima del rilascio. La comunicazione deve indicare, per l'articolo 1 bis, il tipo e il quantitativo dell'attrezzatura interessata e lo scopo al quale è destinata; per l'articolo 1 ter, anche la natura dell'assistenza o dei servizi correlati.
Introduzione dell'allegato V
È aggiunto un nuovo allegato V al regolamento (CE) n. 765/2006, che elenca le attrezzature coperte dalla deroga: fucili sportivi calibro .22, pistole sportive calibro .22, munizioni per pistole sportive calibro .22 e munizioni per fucili sportivi calibro .22, classificati con i codici ex 9303 30, ex 9302, ex 9306 30 10 ed ex 9306 30 90.
Entrata in vigore e rapporto con altri atti
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il considerando 5 precisa che nessuna disposizione incide sui requisiti per la concessione di una licenza previsti dal regolamento (UE) n. 258/2012. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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