Sentenza del 15/12/2017 n. 30162 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
G.B. ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Centrale che aveva confermato la legittimità dell'avviso di liquidazione relativo a Invim, imposta di registro e imposte ipotecaria e catastale, riferite all'acquisto di un capannone industriale. Nell'atto le parti avevano dichiarato di volersi avvalere del sistema automatico di determinazione della base imponibile previsto dal D.L. n. 70 del 1988, art. 12. Il ricorrente ha sostenuto che l'avviso fosse illegittimo perché non indicava l'atto, il fatto o i criteri utilizzati per determinare il valore dell'immobile, passato da 30 milioni a 132 milioni di lire, e perché non conteneva né allegava la stima dell'UTE. Ha inoltre lamentato l'impossibilità di conoscere tempestivamente i criteri di determinazione della base imponibile.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il controricorso dell'Agenzia delle Entrate perché depositato tardivamente. Ha poi accolto il ricorso di G.B., ritenendo che i motivi sollevassero la medesima questione. La Corte ha stabilito che, quando il contribuente sceglie il sistema automatico di determinazione della base imponibile per un immobile non ancora accatastato, il certificato di attribuzione della rendita catastale non deve necessariamente essere notificato al contribuente. Tuttavia, l'Amministrazione può applicare l'imposta sulla base della rendita solo se questa era già stata attribuita e inserita agli atti alla data di notifica dell'avviso di liquidazione, anche se non ancora comunicata. Poiché la Commissione regionale non aveva verificato tale circostanza, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, che dovrà effettuare gli accertamenti necessari e decidere nuovamente anche sulle spese.
Norme richiamate
D.L. 14 marzo 1988, n. 70, art. 12, convertito dalla L. 13 maggio 1988, n. 154
Sistema automatico di determinazione della base imponibile mediante rendita catastale
Quando il contribuente sceglie il sistema automatico per un immobile non ancora accatastato, l'imposta può essere liquidata sulla base della rendita catastale attribuita dall'UTE, purché la rendita risulti già attribuita e inserita agli atti al momento della notifica dell'avviso.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, artt. 51 e 52
Le disposizioni disciplinano la determinazione e il controllo del valore degli immobili ai fini dell'imposta di registro. Nel caso di applicazione del sistema automatico, l'ufficio non svolge una valutazione discrezionale, ma applica il valore risultante dalla rendita catastale secondo criteri predeterminati.
L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3
Rileva sotto il profilo dell'obbligo di motivazione dell'atto amministrativo. Tuttavia, secondo la decisione, l'avviso fondato sul sistema automatico può limitarsi ad applicare il valore derivante dalla rendita catastale, senza una valutazione autonoma dell'ufficio.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 5
Individua rispettivamente i motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge e per vizio di motivazione.
Codice di procedura civile, art. 370
Il controricorso dell'Agenzia delle Entrate è stato dichiarato inammissibile perché notificato e depositato oltre il termine previsto.
Massime di principio
- Quando un contribuente opta per un meccanismo automatico di determinazione del valore catastale, l'Amministrazione non deve necessariamente notificare preventivamente il certificato di rendita, ma la rendita deve essere già stata formalmente attribuita e inserita agli atti prima della notifica dell'avviso.
- La validità dell'avviso dipende dalla situazione esistente alla data della sua notifica: una rendita attribuita solo successivamente non può costituire legittimo presupposto per la liquidazione originaria.
- Se il contribuente contesta l'attribuzione o il classamento catastale, la controversia deve essere rivolta contro l'ufficio competente per il catasto, non necessariamente contro l'Agenzia delle Entrate che ha emesso la liquidazione.
- In presenza di un sistema automatico basato su rendita catastale, l'avviso non deve contenere una stima discrezionale dettagliata, ma deve comunque consentire di comprendere che l'imposta deriva da una rendita già attribuita secondo criteri e tabelle predeterminati.
- La cassazione con rinvio non equivale a una vittoria definitiva sul merito: il contribuente ottiene l'annullamento della precedente decisione, ma il giudice del rinvio deve verificare quando la rendita sia stata effettivamente attribuita e decidere nuovamente la controversia.
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