Cassazione Penale, Ordinanza n. 34791/2026 del 28/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
All’imputato era contestato il reato di cui all’art. 727 c.p. per le modalità di detenzione di un cane. Il giudice di primo grado aveva dichiarato la particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis c.p.; la Corte d’appello di Torino aveva rigettato l’impugnazione diretta a ottenere una decisione di merito e confermato la sentenza. Con il ricorso per cassazione l’imputato ha dedotto, da un lato, violazione dell’art. 727 c.p., sostenendo che il concetto di sofferenza dell’animale fosse stato interpretato erroneamente in assenza di accertamenti tecnici su patologie o squilibri comportamentali riconducibili alla detenzione; dall’altro, contraddittorietà della motivazione, perché fondata su richiami giurisprudenziali non riferiti ai fatti concreti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che entrambi i motivi sollecitassero una rivalutazione del quadro istruttorio, preclusa in sede di legittimità, e non si confrontassero puntualmente con le ragioni della decisione impugnata. Ha confermato la correttezza della valutazione del nesso causale tra le modalità di detenzione e le gravi sofferenze patite dal cane, che era legato con una corda di pochi metri a un albero o alla ruota di un camper, esposto alle intemperie e sovente privo di cibo e acqua; circostanze pacifiche e non contestate nel ricorso. Ha inoltre precisato che l’assenza di lesioni o patologie non esclude la configurabilità della fattispecie, tanto più in presenza di un chiaro nesso causale tra le sofferenze riscontrate e le condizioni di detenzione. L’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende; la Corte ha escluso che l’inammissibilità fosse stata determinata senza colpa del ricorrente.
Norme richiamate
art. 727 c.p.
che il mancato riscontro di lesioni o patologie non esclude la configurabilità della fattispecie (ex multis, Sez. 3, n. 14734 del 08/02/2019, Rv. 275391 - 01), per di più essendo chiaro il nesso di causalità fra le sofferenze riscontrate e il modo in cui il cane era detenuto;
La configurabilità del reato non presuppone necessariamente il riscontro di lesioni o patologie, quando le sofferenze dell’animale e il loro collegamento causale con le modalità di detenzione risultino accertati.
art. 131-bis c.p.
con la quale, per il reato di cui all’art. 727 cod. pen., relativo alla detenzione di un cane, si era dichiarata la particolare tenuità del fatto, ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen.;
La sentenza impugnata aveva applicato la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte di cassazione non ha modificato tale statuizione, dichiarando inammissibile il ricorso.
art. 616 c.p.p.
che, tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00.
Alla declaratoria d’inammissibilità conseguono il pagamento delle spese processuali e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende quando non risulti che la parte abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del quadro istruttorio mediante una rilettura di fatto che non si confronti puntualmente con le argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata.
- Per la configurabilità del reato di cui all’art. 727 c.p., il mancato riscontro di lesioni o patologie dell’animale non è di per sé decisivo quando siano accertate le sofferenze e il nesso causale tra queste e le modalità di detenzione.
- Dichiarata l’inammissibilità del ricorso, si applicano le conseguenze previste dall’art. 616 c.p.p. quanto alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende, salvo che risulti che la parte abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità.
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