Regolamento (UE) 2025/296
Regolamento delegato (UE) 2025/296 della Commissione, del 31 ottobre 2024, che integra il regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano la procedura per l’approvazione del White Paper sulle cripto-attività
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato stabilisce regole tecniche di regolamentazione sulla procedura di approvazione del White Paper sulle cripto-attività presentato da un ente creditizio. Definisce termini, modalità elettroniche di trasmissione, scambio di informazioni con BCE e banche centrali e passaggi per la verifica di completezza e la valutazione nel merito. Prevede inoltre la possibilità per l’autorità competente di chiedere integrazioni o modifiche e disciplina i tempi entro cui deve essere adottata la decisione finale di approvazione.
Procedura tecnica per l’approvazione del White Paper sulle cripto-attività presentato da un ente creditizio ai sensi del regolamento (UE) 2023/1114.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica agli enti creditizi che presentano all’autorità competente una domanda di approvazione del White Paper sulle cripto-attività ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2023/1114 (MiCA). Disciplina anche l’attività delle autorità competenti degli Stati membri d’origine, nonché gli scambi informativi con la BCE e, se del caso, con la banca centrale pertinente. Si applica in tutti gli Stati membri ed è rilevante anche ai fini SEE. Non regola il contenuto sostanziale del White Paper, ma la procedura di verifica della completezza, consultazione e approvazione.
Procedura per l’approvazione del White Paper sulle cripto-attività
Il regolamento delegato integra il regolamento (UE) 2023/1114 (MiCA) con norme tecniche di regolamentazione sulla procedura di approvazione del White Paper sulle cripto-attività presentato da un ente creditizio. La finalità è rendere uniforme, rapida e tracciabile la sequenza di controlli tra ente creditizio, autorità competente, BCE e, se del caso, banca centrale pertinente, assicurando al contempo un livello elevato di sicurezza nelle comunicazioni elettroniche.
Ambito procedurale e destinatari
La disciplina riguarda esclusivamente il procedimento di approvazione del White Paper presentato dall’ente creditizio ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2023/1114. Coinvolge l’autorità competente dello Stato membro d’origine e, nella fase consultiva, la BCE o la banca centrale pertinente di cui all’articolo 17, paragrafo 5, del medesimo regolamento. Il regolamento non disciplina il contenuto sostanziale del White Paper, ma le modalità e i tempi di verifica, integrazione, consultazione e decisione.
Presentazione della domanda e comunicazioni elettroniche
All’atto della presentazione del White Paper, l’ente creditizio deve indicare un punto di contatto per tutte le comunicazioni dell’autorità competente. Le autorità competenti devono rendere pubblici sul proprio sito web i recapiti da utilizzare per la procedura di approvazione. Tutte le comunicazioni previste dal regolamento devono avvenire per via elettronica, sia tra ente creditizio e autorità competente sia tra autorità competente, BCE e altre banche centrali, con l’obiettivo di rendere più semplice la gestione documentale e più rapida la circolazione delle informazioni.
Ricezione della domanda e verifica della completezza
L’autorità competente deve rilasciare un avviso di ricevimento entro due giorni lavorativi, indicando il numero di riferimento della domanda e il contatto interno per i chiarimenti. Entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda, l’autorità deve verificare la completezza del White Paper rispetto ai requisiti dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1114.
Se il documento è incompleto, l’autorità deve indicare le informazioni mancanti e fissare un termine per l’integrazione, che non può superare 20 giorni lavorativi dalla richiesta. Durante tale termine il periodo di valutazione della completezza è sospeso. La norma prevede anche che eventuali ulteriori richieste di chiarimento o completamento siano possibili, ma non sospendano ulteriormente il termine già fissato.
Versione riveduta del White Paper
Quando l’autorità chiede integrazioni, l’ente creditizio deve trasmettere una versione riveduta del White Paper entro il termine assegnato. La trasmissione deve comprendere tre elementi:
- una versione pulita, priva di revisioni;
- una versione con tutte le modifiche chiaramente evidenziate rispetto al testo originario;
- una spiegazione di come le informazioni supplementari rispondano alla richiesta dell’autorità.
La medesima struttura documentale è richiesta anche quando l’autorità, nella fase successiva, domanda modifiche sostanziali al White Paper.
Notifica di completezza o rigetto
Se, dopo la procedura di integrazione, il White Paper è ritenuto completo, l’autorità competente lo notifica all’ente creditizio e indica la data dalla quale il documento è considerato completo. Se invece il White Paper resta incompleto, la domanda di approvazione viene respinta e la decisione è notificata all’ente creditizio.
Coinvolgimento della BCE e delle banche centrali
Una volta notificata la completezza, l’autorità competente deve trasmettere le informazioni complete alla BCE e, se necessario, alla banca centrale pertinente entro due giorni lavorativi. La BCE o la banca centrale devono, a loro volta, inviare entro due giorni lavorativi un avviso di ricevimento e il relativo punto di contatto. Il regolamento chiarisce inoltre che, se il parere interviene dopo la scadenza del termine previsto dal MiCA, l’autorità competente può tenerne conto solo nei limiti in cui non sia già scaduto il termine complessivo del procedimento di approvazione.
Valutazione nel merito e richiesta di modifiche
Dopo il parere positivo della BCE o della banca centrale pertinente, oppure decorso inutilmente il termine di 20 giorni lavorativi per l’emissione del parere, l’autorità competente avvia la valutazione nel merito del White Paper rispetto all’articolo 19 del regolamento (UE) 2023/1114.
Entro 10 giorni lavorativi dal parere positivo o dalla scadenza del termine senza parere, l’autorità può chiedere all’ente creditizio modifiche motivate al White Paper. Il termine per presentare il testo aggiornato non può superare 10 giorni lavorativi dalla richiesta. Anche qui l’ente creditizio deve fornire una versione pulita, una versione con modifiche evidenziate e una spiegazione della conformità alle richieste ricevute.
Decisione finale e divieto di pubblicazione anticipata
L’autorità competente deve adottare la decisione finale di approvazione entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento del White Paper riveduto, se erano state richieste modifiche. Se non sono necessarie modifiche, la decisione deve comunque intervenire entro 10 giorni lavorativi dal parere positivo della BCE o dalla scadenza del termine per il parere in assenza di quest’ultimo.
Il White Paper non può essere pubblicato prima dell’approvazione dell’autorità competente dello Stato membro d’origine. Questa previsione rafforza il controllo preventivo sul documento destinato al mercato.
Entrata in vigore
Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Presentazione della domanda e canale di comunicazione
L’ente creditizio, al momento della presentazione del White Paper all’autorità competente ai fini dell’approvazione, deve indicare un punto di contatto per tutte le comunicazioni. Le autorità competenti devono pubblicare sul proprio sito web i recapiti da utilizzare per l’approvazione dei White Paper. La domanda, le notifiche e tutte le comunicazioni tra autorità competenti, BCE, banche centrali ed enti creditizi devono essere effettuate per via elettronica.
Ricevuta della domanda
L’autorità competente deve accusare ricevuta della domanda entro due giorni lavorativi. L’avviso deve contenere il numero di riferimento della domanda e il punto di contatto interno all’autorità competente per eventuali quesiti.
Verifica della completezza
Entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda, l’autorità competente verifica se il White Paper è completo rispetto all’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1114.
Richiesta di informazioni mancanti e integrazioni
Se il White Paper è incompleto, l’autorità competente comunica le informazioni mancanti e fissa un termine per integrarle, non superiore a 20 giorni lavorativi. Fino alla scadenza di tale termine, il periodo di valutazione della completezza è sospeso. L’ente creditizio deve trasmettere una versione riveduta comprendente: versione pulita, versione con modifiche evidenziate, e spiegazione di come le integrazioni rispondano alla richiesta. Ulteriori richieste di chiarimento o completamento sono ammesse ma non sospendono il termine.
Esito della verifica di completezza
Se il White Paper è ritenuto completo, l’autorità competente lo notifica all’ente creditizio e indica la data da cui il White Paper è considerato completo. Se invece, conclusa la procedura di integrazione, il documento resta incompleto, la domanda di approvazione è respinta e la decisione è notificata all’ente creditizio.
Trasmissione a BCE e banche centrali
Entro due giorni lavorativi dalla notifica di completezza, l’autorità competente trasmette le informazioni complete alla BCE e, se del caso, alla banca centrale pertinente. BCE e banca centrale, entro due giorni lavorativi dal ricevimento, devono inviare un avviso di ricevimento e indicare un punto di contatto.
Valutazione nel merito
Dopo un parere positivo della BCE o della banca centrale pertinente, oppure decorso inutilmente il termine di 20 giorni lavorativi per l’emissione del parere, l’autorità competente procede alla valutazione nel merito del White Paper rispetto all’articolo 19 del regolamento (UE) 2023/1114.
Richiesta di modifica del White Paper
Entro 10 giorni lavorativi dal parere positivo o dalla scadenza del termine per il parere, l’autorità competente può chiedere motivatamente modifiche sostanziali al White Paper. L’ente creditizio deve presentare la versione aggiornata entro un termine massimo di 10 giorni lavorativi dalla richiesta. Anche in questo caso sono richieste una versione pulita, una versione con modifiche evidenziate e una spiegazione della rispondenza alle richieste dell’autorità.
Decisione finale di approvazione e pubblicazione
L’autorità competente deve adottare la decisione finale di approvazione entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento del White Paper riveduto richiesto, oppure, se non sono richieste modifiche, entro 10 giorni lavorativi dal parere positivo della BCE o dalla scadenza del termine per il parere in assenza dello stesso. Il White Paper non può essere pubblicato prima dell’approvazione da parte dell’autorità competente dello Stato membro d’origine.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Come è indicizzato
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