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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 33582/2021 del 11/11/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente chiedeva il risarcimento danni per condotte vessatorie subite (mobbing) dall'6 gennaio 2007 in poi, attribuendo comportamenti lesivi inizialmente alla dirigente Maria Paola Leoni e successivamente al dirigente Luca Valente. In appello la ricorrente ha riformulato la fattispecie evocando anche lo straining. Le contestazioni concrete comprendevano la revoca dell'incarico di responsabile dell'ufficio relazioni con il pubblico, frasi denigratorie in presenza di terzi, la mancata erogazione di indennità di risultato e numerosi ordini di servizio ritenuti ritorsivi o infondati. I giudici di merito avevano ritenuto carente l'allegazione e la prova puntuale di ciascuna condotta e, in generale, l'assenza di elementi tali da configurare una condotta stressogena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto non decisiva la censura relativa alla qualificazione in appello come straining anziché mobbing (considerandola, nella sostanza, un dictum) e ha confermato che la Corte territoriale aveva esaminato il materiale probatorio e valutato l'insufficienza delle allegazioni e della prova circa condotte sistematiche e stressogene. Perciò non è stato possibile riaprire il merito dei fatti in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi rigettato e la ricorrente condannata alle spese processuali (spese C 200, compensi C 3.000, oltre oneri) e alla eventuale maggiorazione contributo unificato prevista dall'art.13 DPR 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 2087 cod. civ.

    Richiamato come norma che impone al datore di lavoro la tutela della salute e integrità psico-fisica del lavoratore; i giudici hanno valutato se vi fosse violazione, ma hanno ritenuto carente la prova di condotte stressogene tali da integrare la responsabilità ex art. 2087

  • art. 360 n. 3 cod. proc. civ.

    Fondamento formale delle censure per violazione di norme di diritto sollevate in cassazione; la Corte ha ritenuto tali censure inammissibili per difetto di decisività o per ricadere in un riesame del merito

  • art. 360 n. 5 cod. proc. civ.

    Richiamato nei principi sulla contestazione di fatti storici e vizio di motivazione; la Corte ha evidenziato che la ricorrente non ha specificato un’omissione motivazionale decisiva che consenta il sindacato di legittimità

  • artt. 112, 167, 416, 437 cod. proc. civ.

    Norme processuali richiamate dalla ricorrente in relazione alla formazione della domanda, al sindacato sulla motivazione e alla valutazione probatoria; la Corte ha ritenuto che le doglianze si risolvessero in contestazioni sull'apprezzamento probatorio e non in violazioni di diritto decisive

  • art. 2697 cod. civ.

    Norma sul rapporto della prova; la ricorrente invocava violazione del principio inerente l'onere della prova, ma la Corte ha ritenuto che l'impugnazione non fosse sufficientemente specifica per modificare gli accertamenti di merito

  • artt. 115 e 116 cod. proc. civ.

    Norme relative alla valutazione della prova e ai mezzi di prova; la Corte ha richiamato l'ampio potere di valutazione del giudice di merito e la difficoltà di sindacarlo in cassazione senza specifiche censure di motivazione

  • art. 13 DPR 115/2002

    Norma sul contributo unificato; la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore versamento del contributo unificato in caso di impugnazione integralmente rigettata, così come integrata dalla normativa successiva

  • art. 1 co. 17 L. 228/2012 (richiamata)

    Norma citata nella decisione in relazione alla disciplina del contributo unificato per i giudizi instaurati dopo il 30/01/2013; applicata per dare atto dell'obbligo contributivo addizionale

  • D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, art. 23 co. 8-bis (conv. L. 176/2020)

    Richiamato in riferimento al deposito di conclusioni scritte del P.M.; indicazione formale circa gli atti processuali prodotti

Massime di principio

  • In giudizio per mobbing/straining è fondamentale allegare e documentare con precisione ciascun episodio (date, documenti, testi, conseguenze cliniche) perché il mancato dettaglio può portare al rigetto per carenza probatoria.
  • La riformulazione della fattispecie (es. da mobbing a straining) in appello può essere contestata come modificazione della domanda; anche se la Cassazione ha qualificato tale rilievo in parte come dictum, è prudente non cambiare sostanzialmente la causa di petizione tra i gradi di giudizio senza adeguata base e tempestività.
  • Il giudice di merito ha ampia discrezionalità nella valutazione della credibilità e del peso delle prove: in Cassazione è difficile ottenere la revisione di tali valutazioni se non si dimostra specificamente un vizio di motivazione decisivo.
  • Se il giudice esclude che vi sia stata una condotta stressogena, tutte le questioni successive (nesso di causalità, danno, quantificazione) diventano assorbite: pertanto è strategico dimostrare sin dall'inizio l'esistenza e la sistematicità della condotta illecita.
  • La prova del nesso causale tra la condotta datoriale e le infermità documentate richiede perizia o certificazioni mediche chiare; senza questa prova il giudice può ritenere non provato il danno risarcibile.
  • In caso di soccombenza è possibile essere condannati a spese e a versamenti aggiuntivi (contributo unificato); quindi valutare attentamente la fondatezza della domanda prima di proseguire con ulteriori impugnazioni.

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