L.R. Campania 12/2020
Modifiche alla legge regionale 2 marzo 2020, n. 1 (Disposizioni in materia di cooperative di comunità) [...]
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge aggiorna la disciplina campana delle cooperative di comunità, estendendo l’applicazione anche a cooperative con sede fuori regione se in possesso dei requisiti per l’Albo regionale, rafforzando gli obblighi statutari e gestionali, ampliando la base dei soci con persone svantaggiate e rivedendo alcune disposizioni sull’Albo. È in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione nel BUR Campania del 25 giugno 2020.
Modifiche alla disciplina regionale sulle cooperative di comunità in Campania
Modifiche alla disciplina campana sulle cooperative di comunità
La legge regionale della Campania 24 giugno 2020, n. 12 interviene sulla legge regionale 2 marzo 2020, n. 1, che disciplina le cooperative di comunità. Il provvedimento non introduce una disciplina autonoma completa, ma modifica alcuni profili di costituzione, attività, requisiti soggettivi e iscrizione all’Albo regionale.
Ambito soggettivo e applicazione della disciplina
La modifica chiarisce che le disposizioni regionali si applicano anche alle cooperative di comunità aventi sede fuori dal territorio della Regione Campania, purché esse soddisfino i medesimi requisiti richiesti per l’iscrizione all’Albo regionale previsto dall’articolo 5 della legge originaria. Ne deriva un’estensione della platea dei soggetti potenzialmente destinatari della disciplina regionale, purché in possesso dei requisiti sostanziali richiesti.
Costituzione della cooperativa e contenuto dell’atto costitutivo
Per la costituzione della cooperativa di comunità, l’atto costitutivo deve rispettare quanto previsto dall’articolo 2521 del codice civile e indicare espressamente:
- le clausole mutualistiche di cui al primo comma dell’articolo 2514 del codice civile;
- specifici requisiti di onorabilità per coloro che assumono cariche sociali.
La previsione valorizza quindi sia il profilo mutualistico sia quello dell’affidabilità soggettiva degli amministratori e degli altri titolari di cariche.
Attività obbligatorie e cancellazione dall’Albo
Le cooperative di comunità devono svolgere, in ogni caso, attività o servizi per la comunità e per il territorio. Tali attività o servizi sono individuati con provvedimento della Giunta regionale.
Il mancato svolgimento di tali attività o servizi comporta, come conseguenza espressa, la cancellazione dall’Albo regionale di cui all’articolo 5 della legge n. 1 del 2020. La permanenza nell’Albo è quindi subordinata alla concreta operatività della cooperativa in favore della comunità di riferimento.
Obblighi informativi degli amministratori e dei sindaci
Gli amministratori e i sindaci devono indicare, nelle relazioni previste dagli articoli 2428 e 2429 del codice civile, i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento di benefici o altre utilità a favore del territorio o della comunità in cui opera la cooperativa.
Resta fermo quanto previsto dall’articolo 2545 del codice civile. La norma rafforza così gli obblighi di trasparenza sulla finalità sociale dell’impresa cooperativa.
Soci e requisiti soggettivi
Tra i soggetti che possono partecipare alla cooperativa vengono ricomprese anche le persone fisiche svantaggiate, nel rispetto della normativa statale di riferimento. La modifica amplia quindi la possibilità di inclusione nella base sociale, mantenendo il rinvio ai limiti e alle condizioni stabiliti dalla normativa nazionale.
Requisiti di onorabilità e conseguenze in caso di carenza
La disciplina sanzionatoria viene precisata: la cooperativa di comunità è assoggettata ai rimedi previsti dalla legge quando tra i titolari di cariche sociali vi siano soggetti privi dei requisiti di onorabilità indicati nell’atto costitutivo ai sensi dell’articolo 3. La verifica rileva quindi non in astratto, ma rispetto ai requisiti espressamente fissati nello statuto/atto costitutivo.
Modifiche alla disciplina dell’Albo regionale
L’intervento sull’articolo 6 elimina un richiamo alle cooperative di cui all’articolo 2 del decreto legislativo n. 112 del 2017 e abroga la lettera c) del comma 2. Il testo consolidato risulta quindi alleggerito di tali riferimenti, con una revisione delle previsioni relative all’Albo regionale e ai relativi presupposti.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. La pubblicazione è avvenuta nel BUR Campania n. 133 del 25 giugno 2020.
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