L.R. Campania 14/2020
Norme per la valorizzazione della sentieristica e della viabilità minore [...]
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Campania il recupero e la valorizzazione della rete escursionistica regionale, istituendo REC, Catasto e Consulta regionale, con regole su pianificazione, segnaletica, divieti e sanzioni. Prevede un regolamento attuativo entro 90 giorni dall’entrata in vigore e abroga la legge regionale n. 2/2017.
Valorizzazione della sentieristica e della viabilità minore in Campania
Valorizzazione della sentieristica e della viabilità minore in Campania
La legge disciplina, per il territorio della Regione Campania, il recupero, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio escursionistico e della viabilità minore, con finalità di tutela ambientale e sviluppo del turismo sostenibile. La disciplina riguarda la rete escursionistica regionale, il relativo catasto, la pianificazione degli interventi, la segnaletica, i divieti e il sistema sanzionatorio.
Ambito di applicazione e finalità generali
La Regione promuove sentieri, mulattiere, tratturi, viabilità rurale e percorsi escursionistici anche in chiave ciclo-pedonale, con attenzione alla fruizione sicura, alla valorizzazione dei beni ambientali e storico-culturali lungo gli itinerari e alla diffusione di offerte turistiche eco-sostenibili. È prevista anche la promozione della mobilità pubblica funzionale all’escursionismo e l’obbligo, per i mezzi di trasporto pubblico acquistati dopo l’entrata in vigore della legge, di essere omologati per il trasporto biciclette.
Aree naturali protette
Per gli atti e le attività che producono effetti all’interno di aree naturali protette, è necessario il preventivo nulla osta dell’ente gestore, secondo la legge quadro statale sulle aree protette. Se regolamento attuativo e Piano annuale degli interventi riguardano anche aree protette, essi devono rispettare la disciplina di tutela prevista dagli atti istitutivi, dai piani, dai regolamenti e dagli altri atti degli enti gestori.
Definizioni rilevanti
La legge definisce in modo ampio il patrimonio escursionistico regionale, comprendendo percorsi ciclo-pedonali, vie rurali, mulattiere, tratturi, sentieri campestri e boschivi e ippovie oggetto di interventi di conservazione e valorizzazione. Vengono inoltre definiti sentiero, viabilità minore, sentiero attrezzato, itinerario, itinerario di lunga percorrenza, percorso tematico, sito di arrampicata e grotta, in funzione della gestione e della valorizzazione del patrimonio escursionistico.
Pianificazione e Rete Escursionistica Campana
La pianificazione è lo strumento di indirizzo e programmazione degli interventi di recupero e valorizzazione. La Rete Escursionistica Campana (REC) comprende sentieri di interesse europeo, regionale e altri sentieri, anche rurali, individuati dalla Consulta regionale ed è inserita nella rete escursionistica italiana del CAI. L’inserimento di nuovi percorsi o siti nella REC richiede il parere favorevole della Consulta regionale, tenuto conto della pianificazione vigente.
Catasto regionale del patrimonio escursionistico
Presso l’assessorato competente in materia di economia montana e foreste è istituito il Catasto regionale del patrimonio escursionistico, quale strumento di conoscenza, organizzazione e coordinamento degli interventi. Le informazioni devono essere aggiornate costantemente, rese accessibili anche in formato open data e pubblicate nella sezione istituzionale “Campania ciclo pedonale”. Modalità di gestione e aggiornamento e risorse per il Catasto sono demandate al regolamento attuativo e al Piano annuale degli interventi.
Consulta regionale per il patrimonio escursionistico
È istituita una Consulta regionale, organo consultivo e propositivo della Giunta, composto da rappresentanti di Regione, enti locali, ANCI, UNCEM, CAI, Commissione escursionistica-CAI, Federazione Italiana Escursionismo, associazioni di escursionismo su ruote, sport all’aria aperta, turismo sostenibile, enti parco e associazioni ambientaliste. La Consulta definisce criteri tecnici, esprime parere obbligatorio ma non vincolante sul Piano annuale, propone iniziative di valorizzazione e promuove l’aggiornamento della rete. Dura in carica per la legislatura.
Gestione tecnica, manutenzione e soggetti competenti
La gestione tecnica dei siti della REC è affidata alla Regione e agli enti locali, salvo le aree naturali protette, per le quali competono i relativi enti gestori. I soggetti competenti individuano modalità di fruizione, definiscono interventi di miglioramento della percorribilità, della manutenzione e della sicurezza, realizzano gli interventi previsti nei piani e svolgono la manutenzione periodica secondo il regolamento. La Regione favorisce anche l’accessibilità ai siti della REC mediante trasporto pubblico e accordi con soggetti pubblici o associativi.
Piani triennale e annuale degli interventi
Il Piano triennale degli interventi sulla rete regionale individua le opere da realizzare e i relativi finanziamenti, sulla base delle priorità dei piani provinciali. Non sono finanziabili interventi non inseriti nel Piano regionale. Il Piano annuale individua gli interventi di competenza regionale sui percorsi di valenza regionale e locale; la sua approvazione costituisce autorizzazione all’esecuzione degli interventi, salve le norme su tutela paesaggistica e ambientale. Il Piano è approvato dalla Giunta, con parere della commissione consiliare competente, e può essere modificato annualmente con deliberazione di Giunta.
Valorizzazione, contributi e attività promozionali
La Regione può sostenere finanziariamente enti e associazioni rappresentative per attività divulgative, informative ed eventi di rilievo regionale, nazionale e internazionale. I criteri per la concessione dei contributi e le tipologie di attività finanziabili sono demandati al regolamento attuativo. Gli interventi previsti dalla programmazione regionale possono essere realizzati anche da soggetti privati o del terzo settore tramite convenzioni con l’ente competente.
Segnaletica, divieti e uso della rete
È prevista una segnaletica direzionale unificata, orizzontale e verticale, secondo specifiche tecniche regionali e in coordinamento con la FIE; la Consulta adotta linee guida grafiche e individua i materiali della segnaletica verticale. È vietato alterare i percorsi, mutarne la destinazione d’uso, ostacolare l’accesso, sovrapporre infrastrutture, abbandonare rifiuti, produrre rumori molesti, accendere fuochi fuori dalle aree autorizzate, campeggiare o bivaccare fuori dai casi consentiti, danneggiare strutture, segnalare percorsi in difformità dalla REC e transitare con mezzi motorizzati salvo i casi espressamente previsti. I sentieri e le mulattiere della REC non possono essere destinati al down hill o a bike park, né essere individuati dai Comuni per attività motorizzate in deroga.
Viabilità minore di uso privato
Quando la rete escursionistica include viabilità minore di uso privato, esterna ai centri abitati e non soggetta a servitù pubblica, l’accesso è consentito solo agli escursionisti motorizzati con mezzi di modeste dimensioni per esigenze di trasporto di persone con disabilità, approvvigionamento o conduzione agricola, e comunque senza bivacco, abbandono di rifiuti, molestie al bestiame o danni a colture e attrezzature. La chiusura al transito, anche escursionistico, è disposta dalla Giunta per motivate e inderogabili esigenze, sentita la Consulta.
Sanzioni e vigilanza
Vigilanza, controllo e irrogazione delle sanzioni spettano a Province, Città metropolitana, Comuni ed enti gestori delle aree protette. Sono previste sanzioni pecuniarie per l’uso di segnaletica difforme, il danneggiamento di segnaletica e opere, la violazione dei divieti di alterazione dei percorsi e delle norme generali sui comportamenti vietati. È prevista anche la sanzione accessoria del ripristino e della risistemazione ambientale, con possibilità di esecuzione d’ufficio e rivalsa, nonché, in caso di reiterazione, il raddoppio della sanzione e la sospensione o revoca di contributi e finanziamenti regionali o locali.
Regolamento attuativo, relazioni e copertura finanziaria
La Giunta deve approvare il regolamento attuativo entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, definendo criteri tecnici, segnaletica, sicurezza, Catasto e manutenzione. Ogni tre anni la Giunta presenta al Consiglio una relazione sulle attività della legge e sui contributi erogati. La copertura finanziaria per il 2020 è quantificata in 200.000 euro. La legge abroga la legge regionale Campania 20 gennaio 2017, n. 2, ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul BURC.
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