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Legge

L.R. Campania 11/2020

Modifiche alla legge regionale 4 dicembre 2019, n. 25 (Divieto di utilizzo di prodotti in materiale monouso non biodegradabile e compostabile sulle spiagge e gli stabilimenti balneari della Campania) e alla legge regionale 21 aprile 2020, n.7 (Testo unico sul commercio ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale 14 ottobre, 2015, n. 11). [...]

Normativa regionaleL.R. Campania 11/2020

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge modifica la l.r. Campania 25/2019 sul divieto di plastica sulle spiagge e negli stabilimenti balneari, estendendo la denominazione e prevedendone la vigenza fino al recepimento statale della direttiva UE 2019/904. Interviene anche sul testo unico regionale sul commercio, aggiornando il divieto di utilizzo di plastica in somministrazione e vari profili procedurali e sanzionatori. In vigore dal giorno successivo alla pubblicazione.

Modifiche alla disciplina campana sul divieto di plastica monouso e al testo unico sul commercio

Modifiche alla disciplina campana su plastica monouso e commercio

La legge regionale della Campania n. 11 del 24 giugno 2020 interviene su due testi normativi regionali: la legge sul divieto di plastica nelle aree balneari e il testo unico sul commercio. L’obiettivo è rafforzare la riduzione dell’uso della plastica e coordinare la disciplina commerciale con i vincoli europei e statali in materia ambientale e di prevenzione incendi.

Divieto di plastica sulle spiagge e negli stabilimenti balneari

La legge regionale 4 dicembre 2019, n. 25 viene riformulata, a partire dal titolo, che diventa: “Divieto di utilizzo di prodotti in plastica sulle spiagge e gli stabilimenti balneari della Campania”. Nel corpo dell’articolo 1, i richiami al materiale monouso non biodegradabile e compostabile sono sostituiti dal riferimento più generale alla plastica; inoltre viene abrogato il comma 2 dell’articolo 1.

Viene anche precisato che la disciplina ha vigenza fino all’adozione della disciplina statale di recepimento della direttiva (UE) 2019/904, relativa alla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente. La norma regionale assume quindi un carattere temporaneo, destinato a cessare con il recepimento statale.

Divieto di utilizzo della plastica nel commercio e nella somministrazione

L’articolo 3 del testo unico sul commercio viene sostituito integralmente. La nuova disposizione stabilisce, per finalità di sostenibilità ambientale e nel rispetto dei tempi della normativa UE e del suo recepimento statale, il divieto di utilizzare contenitori mescolatori per bevande, cannucce, posate, bicchieri e piatti in plastica:

  • per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande;
  • per il consumo immediato negli esercizi commerciali che vendono prodotti alimentari.

La formulazione mostra una disciplina di settore orientata a ridurre l’impiego di prodotti plastici usa e getta nelle attività commerciali e di ristorazione.

Interventi sulle norme del testo unico sul commercio

La legge aggiorna anche varie disposizioni del testo unico regionale, con interventi puntuali su vendita, procedure amministrative, autorizzazioni e vincoli di settore.

Tra le principali modifiche:

  • negli articoli relativi alle vendite di fine stagione, viene esclusa l’applicazione del limite temporale dei trenta giorni precedenti per i prodotti di cui all’articolo 43;
  • nelle procedure SUAP degli articoli 76 e 77, viene precisato che può essere presentata SCIA unica o SCIA condizionata;
  • nei medesimi articoli, il riferimento al certificato di prevenzione incendi è sostituito dal riferimento all’attività e si prevede la trasmissione anche al Comando dei Vigili del fuoco competente per territorio per le attività con superficie superiore a 400 metri quadrati;
  • all’articolo 91 viene inserito il richiamo al rispetto delle normative di prevenzione incendi;
  • all’articolo 113 viene soppresso il riferimento all’autorità di pubblica sicurezza del luogo di residenza o della sede legale;
  • all’articolo 128 viene soppressa una specifica lettera del comma 4;
  • all’articolo 142 viene eliminato il riferimento ai posti al di fuori dei centri abitati;
  • all’articolo 152 viene eliminato il richiamo agli organi di polizia.

Profili applicativi e ambito territoriale

La legge opera esclusivamente nel territorio della Regione Campania e modifica soltanto la normativa regionale richiamata. Il contenuto relativo al divieto di plastica nelle spiagge e negli stabilimenti balneari è espressamente collegato al futuro recepimento statale della direttiva UE 2019/904, mentre il nuovo divieto nel commercio è costruito in coordinamento con la normativa dell’Unione europea e con il relativo recepimento nazionale.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

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