L.R. Campania 13/2020
Modifiche alla legge regionale 2 marzo 2020, n. 2 (Disposizioni per la prevenzione e la cura del disturbo da gioco d'azzardo e per la tutela sanitaria, sociale ed economica delle persone affette e dei loro familiari) [...]
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge aggiorna la disciplina campana sulla prevenzione e cura del disturbo da gioco d’azzardo patologico, ampliando i soggetti del terzo settore coinvolti e precisando il ruolo dei sindaci nei comitati per l’ordine e la sicurezza pubblica. Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel BURC del 25 giugno 2020.
Modifiche alla legge regionale Campania sul contrasto al gioco d’azzardo patologico
Modifiche alla disciplina campana sul gioco d’azzardo patologico
La legge regionale della Campania n. 13 del 2020 interviene sulla legge regionale 2 marzo 2020, n. 2, che disciplina prevenzione, cura e tutela sanitaria, sociale ed economica delle persone affette da disturbo da gioco d’azzardo e dei loro familiari. L’intervento è di aggiornamento puntuale e si applica solo nell’ambito della Regione Campania.
Soggetti coinvolti nella prevenzione e nel sostegno
La modifica amplia e aggiorna i riferimenti ai soggetti del terzo settore coinvolti nelle attività previste dalla legge regionale sul gioco d’azzardo patologico. In particolare, vengono ricompresi espressamente:
- gli enti del terzo settore di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- gli enti accreditati per i servizi nell’area delle dipendenze.
Viene inoltre sostituito il precedente richiamo ai soggetti del terzo settore previsto dalla normativa regionale del 2007, uniformando così il testo al Codice del Terzo settore.
Ruolo dei sindaci e coordinamento con l’ordine pubblico
La legge precisa il contributo dei sindaci nell’ambito dei comitati per l’ordine e la sicurezza pubblica. Essi devono fornire informazioni sulle situazioni presenti nel proprio territorio, così da favorire il migliore svolgimento degli interventi di prevenzione e contrasto al gioco d’azzardo patologico.
Tali interventi restano demandati, per i rispettivi profili di competenza, alle forze di polizia e alle polizie locali. La norma quindi rafforza il raccordo informativo tra amministrazioni locali e apparati di sicurezza, senza introdurre nuovi poteri sostitutivi.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. La sua efficacia decorre quindi dal 26 giugno 2020, in relazione alla pubblicazione avvenuta il 25 giugno 2020.
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